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La comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia Iva

Con il provv. n. 155649, pubblicato il 28 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione trimestrale che dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ammessi ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell’Unione europea.

Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.

Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):

  • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate nel corso del trimestre nel territorio dello Stato oppure l’assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;
  • il valore totale, espresso in euro, delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre in ciascuno degli altri Stati membri (ivi compresi quelli diversi dai Paesi Ue in cui è stata riconosciuta l’esenzione) o l’eventuale assenza di operazioni.
La comunicazione va presentata anche nell’eventualità in cui venga superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Ue. In questo caso, come specificato nel provvedimento, il soggetto passivo ha 15 giorni di tempo per la trasmissione del modello, che decorrono dal superamento, ed è tenuto a “comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data” (provv. n. 155649/2025, § 3.3).

Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.

Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).

Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.

Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.

Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:

  • la colonna 2, che va compilata per ciascuno degli Stati membri (ivi compresi quelli in cui non è applicata l’esenzione) e che riporta il valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi (al netto dell’IVA), effettuate nel corso del trimestre in detto Stato;
  • la colonna 5, che va compilata solo nei righi relativi agli Stati Ue in cui l’operatore applica il regime di franchigia, e che riporta il codice ATECO dell’attività esercitata o di quella prevalente per il trimestre (se lo Stato membro ha fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, occorre compilare “più righi per il medesimo Stato membro utilizzando moduli successivi al primo”).
Nella colonna 3 vanno invece indicate le operazioni effettuate nel trimestre precedente l’ammissione. A tal proposito, può essere utile richiamare uno degli esempi riportati nelle istruzioni. Si pensi a un soggetto passivo che presenta la suddetta comunicazione preventiva il 4 marzo, indicando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei due anni precedenti e quelle relative al periodo tra il 1° gennaio e il 3 marzo. Ipotizzando che venga ammesso al regime dal 7 aprile, tale operatore sarà tenuto a presentare:
  • il modello relativo al secondo trimestre;
  • una comunicazione relativa al primo trimestre “indicando nella colonna 3 del quadro A solo le operazioni effettuate tra il 4 marzo e il 31 marzo”.
(MF/ms)



Adempimenti CBAM entro il 31 gennaio 2025

Il CBAM è il tributo ambientale che deriva dal “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (“Carbon Border Adjustment Mechanism”).
Attualmente il meccanismo prevede alcuni adempimenti ai quali gli importatori devono adeguarsi.

Ci si trova comunque in una fase transitoria del CBAM (ottobre 2023 – dicembre 2025), nella quale i dichiaranti hanno obblighi esclusivamente comunicativi su base trimestrale, ovvero devono presentare delle relazioni CBAM al Registro Transitorio CBAM entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre a partire dal 1° ottobre 2023. Dunque, entro il 31 gennaio 2024, i dichiaranti dovevano presentare una prima relazione CBAM riferita alle merci importate durante l’ultimo trimestre del 2023, e così via fino al 31 dicembre 2025. 
Per la dichiarazione in scadenza il 31 gennaio 2025, le imprese obbligate devono attivarsi per ottenere dai propri fornitori i valori reali delle emissioni incorporate nei beni CBAM importati.

Molte informazioni utili sono contenute nelle precedenti circolari Confapi e sul sito del MEF (Ministero delle Finanze) area Dogane e Monopoli: cliccare qui

Si sottolinea che dal 31 dicembre 2024 (a partire da tale data), è possibile presentare la domanda per acquisire lo status di dichiarante autorizzato CBAM e, allo stesso tempo, attivare il Registro CBAM, che andrà a sostituire quello Transitorio (art. 36 Reg. (UE) 2023/756). In questo modo ci si avvicina alla fase a regime che infatti prevede che dal 1° gennaio 2026, le relazioni non dovranno più essere presentate trimestralmente, bensì annualmente: la prima dichiarazione CBAM, per l’anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il 31 maggio 2027 (considerando 45 Reg. (UE) 2023/756).

(SN/am)
 




Camera Commercio: corso gratuito “Laboratorio dazi & dogane”

Il commercio internazionale è una sfida complessa e in continua evoluzione per le aziende, soprattutto quando si tratta di gestire operazioni doganali e daziarie. Per rispondere a questa necessità, il Punto SEI – Sostegno all’Export dell’Italia della Camera di Commercio di Como-Lecco propone il Laboratorio Pratico “Dazi & Dogane”.
Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e da simulazioni di casi reali, si sviluppa in tre appuntamenti:

Lunedì 7 ottobre, ore 9:00 – 13:00,  teoria online: sessione introduttiva per fornire ai partecipanti gli strumenti tecnici necessari per il laboratorio.
Lunedì 21 ottobre, ore 9:00 – 13:00 e 14:00 – 18:00 laboratorio in presenza: i partecipanti, suddivisi in gruppi, affronteranno autonomamente casi di studio.
Lunedì 28 ottobre, ore 9:00 – 13:00 follow up/in presenza: incontro dedicato agli approfondimenti e alla correzione degli elaborati, finalizzato al completamento del progetto.

Laboratorio “Dazi & Dogane” è rivolto a impiegati amministrativi, addetti alla logistica e a chiunque sia coinvolto in operazioni doganali legate al commercio estero, con particolare attenzione ai capitoli doganali 84/85.

Iscrizione gratuita cliccando qui.
 
(MP/am)




Webinar 24 maggio 2021: “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”

Si terrà lunedì 24 maggio 2021, alle ore 14.30, il webinar “Lombardia e Regno Unito: fare impresa dopo la Brexit”, organizzato da Regione Lombardia in collaborazione con il Dipartimento per il Commercio Internazionale del Consolato Generale Britannico di Milano.

Durante il seminario verranno presi in esame i cambiamenti e le novità di interesse delle imprese introdotti dalla Brexit.
 
La partecipazione è libera e non richiede registrazione. Per collegarsi è necessario cliccare il seguente link il giorno stesso del webinar, qualche minuto prima dell’inizio.

(SG/sg)
 




Webinar: “Aspetti doganali e fiscali della Brexit”

La Camera di Commercio di Como-Lecco con Lario Sviluppo Impresa ed in collaborazione con Unioncamere Lombardia, organizza per il prossimo 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il webinar dedicato ad approfondire gli aspetti doganali fiscali in tema Brexit.

L’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione Europea è uno degli eventi che incide maggiormente sul commercio internazionale nel 2021. Con la fine del regime transitorio e la piena effettività della Brexit è opportuno per le imprese conoscere come adempiere in modo corretto alle nuove formalità e procedure per ridurre al minimo gli impatti negativi del recesso del Regno Unito dall’Unione.
 

Ecco le tematiche che verranno affrontate:
 

  • I nuovi adempimenti doganali e fiscali negli scambi di beni con il Regno Unito
  • Esportare e importare prodotti a dazio zero: l’origine preferenziale delle merci e le prove dell’origine
  • I certificati richiesti per esportare i prodotti nel Regno Unito
  • I requisiti di etichettatura per la commercializzazione dei prodotti nel mercato inglese
  • La conformità dei prodotti nel Regno Unito e marcatura UKCA
Relatore: Cristina Piangatello – Esperto di Unioncamere Lombardia

Adesioni al seguente link

(SG/sg)