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Contante in dogana: le nuove disposizioni

Con effetti dal 17 gennaio 2025 scattano i nuovi controlli doganali sul trasporto di denaro contante fuori dal territorio nazionale.

Infatti, da tale data entrano in vigore le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 211/2024 decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il Regolamento CE n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del Regolamento di esecuzione UE 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento UE 2018/1672.

Il Regolamento UE 2018/1672 ha ampliato le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro.

Le dichiarazioni riguardano:

  • il contante tradizionale e
  • gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido.

Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.
 

Decreto di recepimento misure UE monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante
Denaro al seguito (accompagnato) In merito all’obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto “denaro accompagnato”) di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo.
Trattenimento del denaro in dogana È attribuito ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all’ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose.
Controllo non causale controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull’analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l’utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell’ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all’adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell’ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.
Oblazione ed estinzione violazioni Vengono incrementate le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30 per cento l’importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro). Viene introdotto un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

 
(MF/ms)