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Applicazione imposta di bollo

Con la risposta a interpello n. 129, pubblicata il 5 giungo, l’Agenzia delle Entrate si occupa dell’applicazione dell’imposta di bollo alla quietanza relativa alle fatture, soggette a bollo in quanto esenti da IVA, emesse nei confronti di soggetti pubblici. 

In particolare, l’istante spiegava all’Agenzia delle Entrate di emettere fatture esenti da IVA nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali aventi natura di “Amministrazioni dello Stato”.

Tali fatture, essendo esenti da IVA, risultano soggette all’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 6 della Tabella B, allegata al DPR 642/72 (principio di alternatività IVA-bollo) ma, trattandosi di fatture emesse “nei rapporti con lo Stato”, il tributo resta a carico dell’istante a norma dell’art. 8 del DPR 642/72.

In questo contesto, l’istante chiede, quindi, se la quietanza, rilasciata “con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata” al bollo possa usufruire dell’esenzione prevista dalla Nota 2, lett. b) all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. 

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate ricorda che la quietanza è un diritto del debitore, sancito dall’art. 1199 c.c., ove dispone che il “creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.

Passando, quindi, agli aspetti fiscali, l’Amministrazione rileva che, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, in linea di principio, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro (per ogni esemplare):

  • non solo sulle “Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi”;
  • ma anche sulle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Questa regola subisce, però, alcune eccezioni, individuate dalla Nota al medesimo art. 13, che esclude la debenza del bollo:

  • se la somma non supera 77,47 euro;
  • “per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Ciò significa – spiega l’Agenzia, citando anche la precedente risposta 5 febbraio 2020 n. 21 – che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, risulta a sua volta assoggettata al tributo, in quanto non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.

Applicando questi principi al caso di specie, l’Agenzia conclude che le quietanze relative alle fatture soggette a imposta di bollo sono soggette alla normale imposta di bollo di 2 euro se contenute in un atto separato dalla fattura, in quanto l’esenzione prevista dalla nota 2 b) all’art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 riguarda solo le quietanze “apposte su documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti”.

Nel caso di specie, poi, posto che si tratta di fatture emesse nei confronti di un soggetto che riveste la natura di Amministrazione statale, l’imposta, a norma dell’art. 8 del DPR 642/72 resta a carico della parte non statale e, quindi, nel caso di specie, dell’instante.

L’Agenzia, infine, si sofferma sulle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, ricordando che il tributo di 2 euro sulle quietanze può essere corrisposto (art. 3 del DPR 642/72):

  • mediante pagamento dell’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico;
  • in modo virtuale, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento, seguendo le disposizioni dell’art. 15 del DPR 642/72.

 
(MF/ms)




Cessioni IntraUe: valida la dichiarazione postuma del cessionario

Nelle cessioni intracomunitarie la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale può essere fornita dal cedente anche con dichiarazione postuma del cessionario della ricezione della merce, atteso che l’isteresi temporale non è pregiudizievole all’applicazione del beneficio dell’esenzione ai fini IVA prevista dall’art. 41 del DL 331/93 e dalla normativa Ue in materia.

È questo il recente chiarimento fornito dalla C.G.T. II del Lazio con la sentenza n. 2338 del 2024.

In termini generali, ai sensi delle disposizioni richiamate, sono non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi d’imposta.

In sostanza, affinché un’operazione possa essere qualificata come una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente alcuni elementi quali, l’onerosità dell’operazione, l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, lo status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario Ue e l’effettiva movimentazione del bene dall’Italia a un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

Ed è proprio sulla prova di quest’ultimo requisito che si sono concentrate le contestazioni dell’Agenzia delle Dogane nel caso in esame.

In particolare, a seguito di una verifica sull’applicazione dell’IVA alle cessioni intracomunitarie operate da una srl, l’Agenzia ha ritenuto carente la documentazione fornita a supporto per dimostrare l’effettiva uscita della merce dal territorio nazionale.

La srl aveva presentato quindi ricorso sostenendo che, con riferimento alle operazioni della società in ambito Ue, nel caso di specie ricorressero tutti gli elementi costitutivi per qualificare le operazioni cessioni intracomunitarie.

L’Agenzia, per altro verso, sosteneva che la documentazione fornita dalla srl non fosse sufficientemente probante e idonea a dimostrare la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato e il trasferimento degli stessi al cessionario con sede in altro Stato membro, in quanto per una parte delle fatture di vendita la società non aveva esibito la lettera di vettura attestante la spedizione al di fuori dello Stato.

La C.G.T. II del Lazio riconosce le ragioni della srl. Difatti, la dichiarazione del cessionario di ricezione della merce, sebbene postuma, non incide sul beneficio del regime di non imponibilità IVA atteso che l’art. 41 del DL 331/93, così come la normativa Ue in materia, prevedono che anche le dichiarazioni rese successivamente all’operazione, come nel caso di specie, possono certificare la realità dell’operazione di trasferimento di merci da uno Stato membro Ue all’altro.

Si ricorda che in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie importanti chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 del 2020, anche a seguito nell’introduzione in ambito unionale delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020 e delle successive disposizioni di chiarimento con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate il soggetto passivo ha facoltà di dimostrare l’arrivo a destino della merce seguendo le indicazioni della prassi nazionale, in quanto il menzionato Regolamento non preclude l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori rispetto a quelle unionali ed eventualmente più flessibili.

L’Amministrazione finanziaria a tale riguardo con precedente prassi aveva già riconosciuto la validità, ai fini della prova dell’avvenuta ricezione della merce in altro Paese Ue nelle cessioni intracomunitarie, della dichiarazione del cliente di ricezione della merce che contenga, oltre agli estremi delle fatture di vendita, l’anno di ricezione (si vedano la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 100/2019 e le ris. nn. 19/2013 e 477/2008).

Tali precisazioni risultano di fondamentale importanza soprattutto per le vendite caratterizzate dal trasporto a carico del cliente estero, e in particolare nelle cessioni con clausola Incoterms “franco-fabbrica” (EXW), per le quali può risultare di fatto difficile recuperare una CMR o lettera di vettura firmata dal trasportatore, oltreché ulteriori documenti e ove la prova dell’arrivo della merce in altro Paese Ue può essere più facilmente fornita dalla dichiarazione di ricezione della merce da parte del cliente.

Alla luce della recente pronuncia, la dichiarazione di ricezione della merce attestante l’effettiva spedizione delle merci nazionali dall’Italia a un cliente con sede in un altro Paese dell’Ue, quindi intracomunitario, benché postuma, è soddisfacente e adeguata per poter dar prova della cessione intracomunitaria e beneficiare del regime di non imponibilità.

(MF/ms)




Calamità naturali e documenti distrutti: cosa fare

L’accidentale distruzione di beni e di documenti contabili, dovuta al verificarsi di calamità naturali, è un avvenimento significativo che necessita di un’accurata gestione, al fine di non incorrere in gravose conseguenze.
L’avvicendarsi sempre più frequente di episodi calamitosi all’interno del nostro territorio nazionale rende più che mai doveroso sottolineare la disciplina in materia e, su tale filone, dopo gli eventi metereologici che hanno interessato l’Emilia Romagna, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con una comunicazione per rispolverare le procedure da rispettare da tutti coloro che hanno subito la perdita di documenti contabili e di beni. Vengono fornite, in particolare, le indicazioni che i contribuenti devono adottare per certificare, ai fini fiscali, la distruzione di beni e di documenti contabili.
La perdita di beni o di documenti contabili, ove non certificata debitamente, è infatti foriera di importanti conseguenze, ovverosia:
  • la prima, è che l’Agenzia delle entrate potrebbe desumere dalle differenze inventariali e/o delle incongruenze desumibili tra i beni giacenti in magazzino, presupponendo così la cessione di merce in evasione di imposta;
  • la seconda, è che la perdita, per eventi fortuiti o accidentali, di documenti probatori a favore del contribuente, non esonera quest’ultimo dall’onere della prova poiché, a norma dell’articolo 39, comma 2, lettera c), D.P.R. 600/73, l’accertamento induttivo è sempre possibile anche “quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore”.
Con particolare riferimento alla perdita di beni, la possibile applicazione da parte degli accertatori della presunzione secondo cui i beni non rivenuti siano stati venduti (o acquistati) in evasione di imposta, pone a carico del contribuente accertato l’onere di provare che, in verità, i beni non rinvenuti siano stati utilizzati nel ciclo produttivo, ovvero siano andati dispersi per causa di forza maggiore.
Ciò posto diviene dunque fondamentale per i contribuenti conoscere i corretti adempimenti fissati dal legislatore per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 ed evitare così il potenziale rischio di un recupero fiscale.
L’articolo 1, D.P.R. 441/1997, è chiaro e possiamo semplificarlo in tal modo: un’intera produzione eseguita, ovvero i molteplici acquisti di merci, se non sono rinvenuti e/o presenti nelle rimanenze di magazzino, possono presuntivamente essere ritenuti ceduti a terzi. In assenza di relativa fatturazione, l’Amministrazione finanziaria ha nel proprio “arco” la freccia della presunzione legale relativa insita nella norma, con totale inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale è chiamato a dimostrare che non ha ottenuto alcun introito non dichiarato.
Soccorre allo scopo il successivo comma 2 che, alla lettera a), precisa che la presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi, alternativamente, sono stati impiegati per la produzione, oppure risultano distrutti o sono andati perduti. Le regole procedurali sono poi disciplinate dall’articolo 2, che distingue a seconda delle diverse fattispecie. In particolare, per la distruzione fortuita di beni strumentali la norma di riferimento è l’articolo 2, comma 3, D.P.R. 441/1997, a mente del quale “La perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto è provata da idonea documentazione fornita da un organo della pubblica amministrazione o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni perduti, salvo l’obbligo di fornire, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato”.
In sintesi, la perdita fortuita dei beni deve essere provata:
  • attraverso la documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione (es. il verbale di accertamento della distruzione dei beni redatto da parte dei Vigili del fuoco) o, in mancanza;
  • da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro i trenta giorni dal verificarsi dell’evento (o dalla data in cui se ne ha conoscenza), dalla quale risulti il valore complessivo dei beni mancanti indicato in contabilità e la data certa.
Stando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 31/E/2006, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, ma deve essere esibita, se richiesta, agli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Passando alla disamina delle procedure necessarie per documentare la distruzione involontaria di documenti contabili a causa dei predetti eventi calamitosi, il contribuente dovrà presentare denuncia alle competenti autorità di pubblica sicurezza; specificando i luoghi ove le scritture si trovavano al momento dell’evento calamitoso. Dovrà poi ricostruire, per quanto possibile, i dati e gli elementi contenuti nelle scritture andate distrutte, provvedendo:
  • al recupero degli stessi da eventuali server o cloud utilizzati per la memorizzazione e registrazione dei fatti e documenti aziendali;
  • al recupero, anche attraverso il sistema di interscambio, delle fatture elettroniche;
  • alla eventuale nuova stampa dei registri contabili danneggiati, qualora la contabilità sia tenuta su supporti informatici ancora disponibili e solo qualora la stampa sia obbligatoria;
  • a contattare fornitori, clienti, banche, professionisti, associazioni, ecc., per acquisire la copia della documentazione a sostegno delle operazioni commerciali e dei fatti gestionali (lettere, contratti, ecc.), se la distruzione ha interessato anche tali elementi probatori.
Infine, occorre evidenziare come sia importante che il contribuente sia consapevole di dover eseguire determinate e specifiche procedure per certificare la distruzione accidentale dei beni e documenti contabili, onde evitare di ricadere nel coacervo delle presunzioni più volte ivi richiamate.

(MF/am)