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Imposizione fiscale dei dividendi: le novità dal 2026

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), diventano definitive le modifiche apportate in materia di imposizione fiscale dei dividendi.

Nel dettaglio, a decorrere dal 1° gennaio 2026 l’esclusione dal reddito del 95% dei dividendi per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché delle percentuali ridotte per le società di persone (60%, 50,28%, 41,86% a seconda dei casi), spetta solo se:

  • la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce gli utili
  • oppure se il suo valore fiscale è almeno di 500.000 euro.
Rispetto alla versione originaria del D.dL, che richiamava il requisito unico del 10% mutuato dalla direttiva madre-figlia, il testo approvato attenua la stretta, introducendo una soglia più bassa e un criterio alternativo di valore, così da limitare i casi di tassazione integrale ai soli investimenti veramente “minori”.

Anche il regime di esenzione delle plusvalenze PEX viene allineato: per le partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026, l’esenzione si applica solo se, oltre ai requisiti storici dell’art. 87 TUIR, è rispettata la nuova soglia minima:

  • 5% in termini di partecipazione al capitale
  • oppure 500.000 euro di valore fiscale.
L’intervento mira a ristabilire coerenza tra dividendi e plusvalenze, superando il modello “pieno” di esenzione incondizionata introdotto dal D.Lgs. n. 344/2003 e riducendo gli spazi di pianificazione basata su partecipazioni frazionate o di importo modesto.

Per preservare l’equivalenza di carico tra soci italiani IRES e società UE/SEE non rientranti nella direttiva madre-figlia, la Manovra interviene a modificare altresì l’art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/1973 (e, dal 2027, l’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 33/2025): la ritenuta ridotta dell’1,20% continua ad applicarsi solo se la partecipazione del socio estero:

  • è almeno pari al 5% del capitale
  • o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro.
In assenza di tali requisiti, i dividendi verso soggetti esteri restano assoggettati alla ritenuta ordinaria del 26%, con un allineamento sostanziale al trattamento previsto per i soci italiani titolari di partecipazioni “non qualificate” secondo i nuovi parametri.

Nulla cambia, infine, per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio d’impresa, le quali rimarranno incise, come già avviene nell’attuale contesto, dal prelievo del 26% a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.
 

(MF/ms)




Le modifiche al regime dei dividendi

Uno degli emendamenti governativi al Ddl. di bilancio 2026, depositato presso la Commissione Bilancio del Senato, dovrebbe delineare l’assetto definitivo delle modifiche al regime dei dividendi, con novità significative rispetto all’articolato del Ddl. originario.

Quest’ultimo, si ricorda, vincolava il mantenimento dell’esclusione del 95% del provento (si fa riferimento, in questa sede, alle società di capitali) al rispetto di un requisito di partecipazione al capitale dell’emittente almeno pari al 10%, mutuato dalla direttiva 2011/96/Ue (“madre-figlia”).

Avevano fatto seguito a questa formulazione originaria una serie di proposte emendative, volte alla riduzione della soglia minima di partecipazione, all’introduzione di un requisito alternativo basato sul periodo di possesso della stessa, sino all’esclusione dei nuovi limiti per le partecipazioni quotate o per taluni settori di attività.

Nella versione emendata dal Governo, la norma di riferimento (l’art. 18 del Ddl. di bilancio 2026) mantiene l’impianto originario, per cui l’esclusione del 95% viene legata all’entità della partecipazione dalla quale promanano i dividendi, ma con quattro significative novità, le quali restringono di molto le situazioni in cui le distribuzioni risulteranno integralmente tassate; rispetto alla disposizione originaria, in relazione alla quale il gettito stimato ammontava a oltre un miliardo di euro all’anno, con le nuove norme questo si riduce a soli 45 milioni, ovvero a meno di un ventesimo.

La prima e più importante di queste novità riguarda la soglia minima, che viene ridotta dal 10% al 5%, relegando conseguentemente i casi di imponibilità integrale alle situazioni delle partecipazioni di minoranza.

La seconda, legata alla prima, si sostanzia nell’introduzione di un requisito minimo di partecipazione non commisurato alla percentuale del capitale dell’emittente detenuta, ma quantificato in termini assoluti; è così previsto che l’esclusione del 95% competa anche ove il valore fiscale della partecipazione detenuta sia almeno pari a 500.000 euro.

I due requisiti (percentuale del 5% o valore fiscale di 500.000 euro) sono alternativi, per cui è sufficiente che risulti verificato uno dei due perché gli utili continuino a essere assoggettati al previgente e più favorevole regime; la soglia in termini assoluti, in particolare, dovrebbe favorire le grandi società anche quotate, per le quali sono frequenti i casi in cui la partecipazione risulta inferiore al 5%.

Pur se la questione non viene esplicitata dalla norma, la quantificazione del valore fiscale dovrebbe avvenire secondo il dettato dell’art. 94 del TUIR, il quale regola la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote anche in relazione a operazioni quali l’aumento gratuito del capitale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, la rinuncia ai crediti ecc.; vale inoltre in principio consolidato per cui tali criteri di quantificazione valgono anche per le partecipazioni che hanno titolo a beneficiare della participation exemption, ancorché le stesse generino plusvalenze imponibili nel limite del solo 5% del relativo ammontare (il principio è esplicitato, ad esempio, nella circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2004, § 3).

Il requisito della quota minima del 5% non vale per asset che non configurano partecipazione al capitale della controparte quali i contratti di associazione in partecipazione, per i quali andrà però verificata la soglia di valore assoluto di 500.000 euro.

La terza modifica rispetto al Ddl. originario riguarda gli utili di fonte italiana pagati a società Ue/See non titolate ai benefici “madre-figlia”.

Al fine di mantenere l’equivalenza nella misura del prelievo tra soci residenti e non residenti e di non introdurre discriminazioni “alla rovescia” si modifica l’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, prevedendo che l’aliquota ridotta dell’1,20% venga mantenuta alle medesime condizioni previste per il prelievo commisurato al 5% del provento in capo ai soci italiani: è conseguentemente richiesto che la partecipazione del socio estero nell’emittente italiano sia almeno pari al 5% in termini di capitale, ovvero abbia un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.

Coordinati i regimi di dividendi e plusvalenze

La quarta modifica riguarda la participation exemption: per ragioni di coordinamento con il nuovo regime dei dividendi, infatti, la plusvalenza da cessione potrà beneficiare dell’esenzione del 95% solo se la partecipazione risponde ai medesimi requisiti dei dividendi (5% in termini relativi o 500.000 euro in termini assoluti), fermi restando gli altri vincoli legati a possesso, iscrizione tra le immobilizzazioni ecc.

In termini di decorrenza delle novità, rimane ferma quella a suo tempo prevista per i dividendi (legata alle distribuzioni deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026), mentre per le plusvalenze la “stretta” opera per quelle realizzate a decorrere dalla medesima data. Rimane inoltre ferma la necessità di ricalcolare l’imposta 2025 ai sensi delle nuove disposizioni ai soli fini del computo dell’acconto 2026 con il metodo storico.
 

(MF/ms)




Riforma regime dei dividendi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento con un principio di diritto a pochi giorni dalla fine del regime.

Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).

Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.

Secondo l’interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l’obiettivo di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell’imposizione al 26% per i dividendi.

Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.

Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.

La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla percezione dei dividendi.

Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.

La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.

Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (in questo caso potrebbe verificarsi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).

Tornando all’applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:

  • sono qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
  • sono non qualificate le partecipazioni che non eccedono tali soglie.
I due criteri sono tra di loro alternativi: pertanto, affinché una partecipazione possa definirsi qualificata, è sufficiente che sia soddisfatto soltanto uno dei due requisiti sopracitati.

L’art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.

Secondo l’impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi.

(MF/ms)