“Tanti ordini, ma manca il personale”
La Provincia dell’1 marzo 2024, articolo sulla nostra associata Bermec.
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La Provincia dell’1 marzo 2024, articolo sulla nostra associata Bermec.
Sono state pubblicate in G.U. le tabelle ACI 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Si ricorda che per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, la percentuale per la determinazione del fringe benefit è definita in base alla quantità di emissioni di anidride carbonica.
Tale percentuale è:
EMISSIONI DI CO2 |
% CALCOLO FRINGE BENEFIT |
Fino a 60 g/km | 25% |
Da 60 g/km fino a 160 g/km | 30% |
Da 160 g/km fino a 190 g/km | 50% |
Oltre i 190 g/km | 60% |
Le tabelle ACI sono predisposte ogni anno entro il 30 novembre e vengono comunicate all’Agenzia delle Entrate; devono essere pubblicate in Gazzetta entro il 31 dicembre e sono valide per l’anno successivo.
Le tabelle pubblicate il 22 dicembre 2023, quindi, sono valide per il 2024 e sono suddivise in:
Per l’auto in uso promiscuo, per l’impresa la deducibilità è al 70% senza tetto massimo deducibilità (no limite € 18.075,99).
Il FB per il dipendente = 30% x 15.000 km x costo Km ACI – riaddebito costi (al lordo IVA).
(MF/ms)
Nella fattispecie in esame, la società ha una flotta aziendale di autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti, con addebito del “fringe benefit” in busta paga.
La società sta rinnovando il parco auto con automezzi elettrici o ibridi e intende riconoscere ai dipendenti il rimborso delle spese per l’energia elettrica sostenute per la ricarica effettuata presso le relative abitazioni (spese collegate agli spostamenti lavorativi, tranne che per i dirigenti per i quali è previsto il rimborso totale). Viene, inoltre, precisato che l’azienda si farà carico delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle infrastrutture necessarie (wallbox, colonnine di ricarica, contatore a defalco).
Il dubbio posto è se tali rimborsi possano essere considerati esclusi da imposizione ex art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.
Tanto premesso, la lettera a) del citato comma 4, lettera a), dell’art. 51 del TUIR, nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ’’valore normale’’, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione (cfr. C.M. n. 326/1997, §§ 2.3.2 e 2.3.2.1).
In relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60 g/km si assume il 25% (importo poi elevato a seconda dell’emissione di CO2) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.
Il legislatore, con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), ha previsto, ai fini dell’imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km.
In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella C.M. n. 326/1997 è stato chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.
Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (es. l’immobile per custodire il veicolo), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi affermato che nella fattispecie in esame l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
Il consumo di energia non è fringe benefit
Per quanto riguarda il consumo di energia, l’Agenzia delle Entrate ha però rilevato che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. “fringe benefit”), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore (es. carta della fotocopia o della stampante, pile della calcolatrice, ecc.), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51 comma 5 del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte.
(MF/ms)
La Provincia di Lecco del 25 giugno 2023, servizio sull’iniziativa della nostra associata Ita Spa.
Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2023.
Api inizierà l’elaborazione dal mese di maggio.
I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di specifica delega da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.
Gli intermediari abilitati chiedono all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.
L’autorizzazione per accedere ai dati del 730/2023 consente di:
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
(FP/fp)
Ricordiamo che la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba.
Le scadenze sono:
Si allega inoltre la distinta con gli importi della quota associativa da inviare mensilmente all’ufficio Amministrazione di Api Lecco Sondrio tramite mail amministrazione@api.lecco.it
(MP/sg)
Si tratta solitamente di beni di modico valore (panettone, bottiglia, cesto) che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.
Il disposto dell’art. 51 comma 1 del Tuir prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.
Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.
Per attenuare tale rigoroso principio, il legislatore ha introdotto l’art. 51 comma 3 del Tuir, in base al quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.
Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir.”
Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da ultimo, a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2022 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).
L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.
Occorre altresì rilevare che il predetto regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir rappresenta, come evidenziato dalla circ. n. 35/2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, in base al quale, per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.
Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del Tuir.
Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del Tuir, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
(MF/ms)
Su questa tematica Api Lecco Sondrio organizza, in collaborazione con TreCuori Spa Società Benefit, il convegno dal titolo: “Welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere i talenti”
che si terrà giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 15.30 alle 18, presso la nostra sede a Lecco in via Pergola 73.
Durante l’incontro si parlerà, relativamente a questa tematica, dei bisogni delle imprese e delle soluzioni pratiche per soddisfarli.
Interverranno:
Mario Gagliardi, responsabile relazioni industriali e welfare di Api Lecco Sondrio
Giovanni Lucchetta, TreCuori SpA società benefit
Per maggiori informazioni scrivere a welfare@api.lecco.it o telefonare allo 0341.282822.
Per partecipare al convegno bisogna iscriversi cliccando qui
In allegato trovate la locandina.
(FV/am)