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Dichiarativi 2026 online le versioni definitive

Sono state pubblicate il 27 febbraio sul sito dell’Agenzia delle Entrate le versioni definitive dei dichiarativi 2026, relativi al periodo d’imposta 2025. Si tratta, nel dettaglio, dei modelli 730, 770, REDDITI, CNM e IRAP 2026. Sono stati inoltre approvati anche 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

Numerose le novità; ad esempio, con riguardo ai modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026, si segnalano:

  • l’incremento a 5.000 euro del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa che possono essere detassate, in caso di distribuzione di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi;
  • le nuove misure di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti (bonus e ulteriore detrazione);
  • l’incremento della percentuale di mance a cui è applicabile la detassazione e del limite reddituale di accesso;
  • l’esenzione fiscale, fino a 5.000 euro, per le somme corrisposte ai neoassunti a tempo indeterminato in relazione a fabbricati in locazione.
In relazione agli interventi “edilizi” per i quali competono agevolazioni fiscali, inoltre, i modelli dichiarativi tengono conto del fatto che per le spese sostenute nel 2025 per i lavori che danno diritto al superbonus (di cui all’art. 119 del DL 34/2020), salvo qualche eccezione, l’aliquota della detrazione scende al 65%, così come recepiscono l’allineamento delle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e antisismici (c.d. “sismabonus”). Bonus casa, ecobonus e sismabonus, infatti, spettano nella misura del 36% per le spese sostenute nel 2025, che può elevarsi al 50% nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Per quanto riguarda il modello REDDITI SC, nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita la c.d. “IRES premiale”, la quale prevede, per il solo 2025 e in presenza di determinate condizioni, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% (art. 1 commi 436 – 444 della L. 207/2024).

Recepite altresì le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2025 in merito al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, all’applicazione del principio di derivazione rafforzata da parte delle micro imprese e al regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili (artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024). In particolare, tra le fattispecie cui si applica tale regime, nei quadri RQ e RV vengono riportate le operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili.

Dal 2025, poi, la deducibilità delle spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o NCC) sostenute in Italia e di quelle di rappresentanza (ovunque sostenute) deve essere vagliata alla luce degli obblighi di tracciabilità dei versamenti introdotti dalla L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) e dal DL 84/2025. Analoghi obblighi si applicano agli esercenti arti e professioni.

Ulteriori novità riguardano la liquidazione volontaria. Apposite caselle nel Frontespizio vanno a contrassegnare le liquidazioni iniziate dal 1° gennaio 2025; per queste ultime, è altresì gestito il complesso sistema di carry-back delle perdite fiscali, che consente di rideterminare con dichiarazioni integrative il reddito del periodo precedente di liquidazione.

Sono stati altresì integrati il quadro RQ, al fine di rendicontare l’affrancamento delle riserve operato sfruttando la proroga disposta dall’art. 1 commi 44-45 della L. 199/2025, e il quadro RS, con un nuovo prospetto in cui viene dichiarato il possesso della documentazione atta a consentire la disapplicazione delle sanzioni per i disallineamenti da ibridi.

Altre novità relative al quadro RF (quali gli iper-ammortamenti e le modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze) riguardano, invece, i soli soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2026 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2026 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il presente modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2026 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione straordinaria).

Gli stessi soggetti, ricorrendone i presupposti, dichiareranno nel nuovo prospetto del quadro RS le informazioni relative alle cessioni di azioni proprie, alla deduzione di oneri connessi a piani di stock option e alla deduzione del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, operazioni per le quali l’art. 1 commi 131 e 132 della L. 199/2025 ha previsto deroghe al regime fiscale ordinario per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Infine, nel quadro RE dei modelli REDDITI SP e PF sono state recepite le modifiche alla disciplina dei rimborsi spese e del costo di acquisto della clientela, introdotte dal DLgs. 192/2024, la cui decorrenza era stata differita al periodo d’imposta 2025.
 

(MF/ms)




Dichiarazione Intra-2bis: elevata la soglia per la presentazione mensile

Con la determinazione n. 84415, pubblicata il 4 febbraio dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto nazionale di statistica, è stata elevata la soglia per la presentazione dei modelli “INTRA-2 bis” con periodicità mensile.

Sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi il cui ammontare totale trimestrale dei suddetti acquisti in almeno uno dei quattro trimestri precedenti sia uguale o superiore a 2.000.000 di euro. La novità si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026.

Considerato che la soglia precedente era fissata a 350.000 euro e che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è stata abolita la possibilità di presentare con periodicità trimestrale gli elenchi INTRA-2 bis (cfr. determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869/2021), si può affermare che dal 2026 si riduce notevolmente il numero dei soggetti interessati.

Le motivazioni di questa semplificazione si possono evincere dalla lettura della determinazione pubblicata. Nel documento si rende noto che:

  • l’Istat, in forza del Regolamento (Ue) 2019/2152, “dispone, dal 2022, della nuova fonte di dati MDE (Micro-Data Exchange, micro-dati di cessioni verso l’Italia ricevuti dagli altri Istituti nazionali di statistica dei Paesi Ue)”;
  • finalità del sistema di scambio dei micro-dati è quella “di ridurre l’onere statistico, fornendo agli Stati membri una fonte aggiuntiva e dettagliata per la compilazione delle statistiche sugli acquisti intracomunitari”;
  • l’Istituto nazionale di statistica riceve dall’Agenzia delle Entrate, mensilmente, i “dati fattura” nell’ambito della convenzione stipulata “per la fruizione dei servizi di cooperazione informatica (prot. n. 0269042 del 18 giugno 2024)”; tale fornitura permette, assieme alla fonte di dati MDE, la parziale sostituzione di quelli raccolti con il modello INTRA-2 bis ai fini della stima degli acquisti intracomunitari, così da consentire l’innalzamento della soglia di obbligatorietà di compilazione del suddetto modello.
Come sottolineato, la modifica è immediatamente operativa, posto che interessa già la vicina scadenza di presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio (25 febbraio 2026).

Si tratta, in ogni caso, dell’unica – pur rilevante – novità contenuta nella determinazione.

L’Agenzia delle Dogane precisa, infatti, che per la comunicazione dei dati di natura fiscale e statistica restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore (approvati con determinazione n. 493869/2021). Eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli con un preventivo avviso.

Posto che restano ferme le altre disposizioni contenute nella determinazione n. 493869/2021, può essere utile ricordare che i modelli INTRA-2 quater continuano a dover essere presentati, con periodicità mensile, da parte dei soggetti passivi che abbiano ricevuto prestazioni di servizi, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, per un ammontare trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Non mutano neppure le soglie riferite alle operazioni attive. I modelli INTRA-1 bis e INTRA-1 quater vanno presentati, ai fini fiscali, con periodicità:

  • trimestrale, dai soggetti passivi che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, un ammontare totale trimestrale di cessioni intracomunitarie di beni o di prestazioni di servizi verso soggetti comunitari non superiore a 50.000 euro;
  • mensile, in tutti gli altri casi (per importi uguali o superiori a 100.000 euro è richiesta anche la compilazione dei dati statistici).
Verifica della soglia distinta per categoria

Può essere utile rammentare che le suddette soglie “operano in ogni caso in maniera indipendente”. In altre parole, “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni” (provv. Agenzia delle Entrate n. 194409/2017).

Ciò premesso, a titolo meramente esemplificativo, un soggetto passivo che abbia realizzato in un trimestre dell’anno acquisti intracomunitari di beni per 500.000 euro, ricevendo, nel medesimo periodo, servizi intracomunitari per 400.000 euro, non sarà tenuto alla presentazione del modello INTRA-2 bis (alla luce dell’incremento della soglia a 2.000.000 di euro), ma dovrà presentare, con periodicità mensile, il modello INTRA-2 quater.
 

(MF/ms)




Certificazione unica 2026

Con il Provvedimento n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello definitivo della Certificazione Unica 2026 (CU 2026), relativa ai redditi corrisposti nel 2025. Il modello di quest’anno non è un semplice adeguamento formale, ma recepisce la profonda riforma del “cuneo fiscale” e le nuove soglie per i fringe benefit.
 
Il calendario delle scadenze 2026

Per il periodo d’imposta 2025, il cronoprogramma è il seguente:

  • 16 marzo 2026: termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e per la consegna della CU “sintetica” al percipiente (dipendenti, parasubordinati e gran parte degli autonomi);
  • 30 aprile 2026: termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo professionale (arte o professione abituale) e provvigioni;
  • 31 ottobre 2026: scadenza per i redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
 
Le sanzioni
Resta confermata la sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In caso di errore, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta avviene entro 5 giorni dalla scadenza.
 
Le principali novità del Modello 2026
  1. La novità più rilevante riguarda la trasformazione dell’esonero contributivo in benefici fiscali.
Il sistema è ora diviso in due fasce:
  • redditi fino a 20.000 euro: spetta una “somma aggiuntiva” esente (fino a 960 euro annui), indicata nei nuovi punti da 718 a 741 della CU;
  • redditi tra 20.000 e 40.000 euro: viene riconosciuta un’ulteriore detrazione d’imposta, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che decresce fino ad azzerarsi a 40.000 euro (punto 368).
 
  1. Dal 2025 cambiano le regole per il carico fiscale:
  • figli: la detrazione spetta solo per i figli di età compresa tra 21 e 30 anni. Oltre i 30 anni, la detrazione decade, salvo il caso di figli con disabilità accertata (per i quali non ci sono limiti di età);
  • altri familiari: solo gli ascendenti possono ora essere considerati a carico; sono escluse le altre categorie di familiari precedentemente ammesse.
 
  1. Per i fringe benefit, sono confermate le soglie di esenzione generalizzate: 1.000 euro per i dipendenti senza figli e 2.000 euro per chi ha figli a carico.
 
  1. Per chi è stato assunto a tempo indeterminato nel 2025 e ha trasferito la residenza oltre 100 km, l’esenzione sale fino a 5.000 euro per coprire rimborsi spese di affitto e trasloco (da indicare al punto 476).
 
  1. Il regime delle mance è stato potenziato: la quota agevolabile (imposta sostitutiva 5%) sale dal 25% al 30% del reddito, e il limite di reddito del lavoratore per accedere al beneficio passa da 50.000 a 75.000 euro.
 
  1. La CU 2026 richiede dettagli capillari per i lavoratori sportivi (dilettanti e professionisti under 23), con l’obbligo di indicare i compensi al lordo della franchigia di 15.000 euro e i dati sulla durata del rapporto.
 
  1. Si conferma che, per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica esteso a tutti, i sostituti d’imposta non devono più trasmettere la CU per i compensi erogati a soggetti in regime forfetario o dei minimi.

(MF/ms)




Autoliquidazione Inail 2025-2026: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì16 febbraio 2026;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2025+anticipo rata 2026) deve riportare il numero di riferimento 902026 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2025 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 2 marzo 2026;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì16 febbraio 2026;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2025/2026, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 32,75% valido per l’anno 2025.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2025/2026, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Lunedì 16 febbraio 2026 Lunedì 16 febbraio 2026 0
II rata Sabato 16 maggio 2026 Lunedì 18 maggio 2026 0,00670548
III rata Domenica 16 agosto 2026 Giovedì 20 agosto 2026 0,01363699
IV rata Lunedì 16 novembre 2026 Lunedì 16 novembre 2026 0,02056849
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L’art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al 30 aprile 2026 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:
– redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
– ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al 31 ottobre 2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall’introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS) o un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L’ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l’importo del reddito di lavoro dipendente nel punto 719 e l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

  • giorni di lavoro dipendente nel punto 721;
  • data di inizio e di fine del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
  • nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l’ha riconosciuto ma non l’ha erogato neanche in parte;
  • l’importo del bonus erogato, nel punto 725;
  • l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente, nel punto 726;
  • il bonus eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione “Detrazioni e crediti”, nel punto 368.

Lato fringe benefit, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l’importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)




Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

 

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Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)




Dichiarazione dei redditi: verifica delle spese sanitarie

Con la FAQ pubblicata il 17 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, può essere utilizzato, in alternativa ai singoli documenti di spesa, sia in relazione al modello 730 che al modello REDDITI PF. 

L’emanazione della FAQ “esplicativa” era stata annunciata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio scorso.

La questione trae origine dalle modifiche all’art. 5 comma 3 del DLgs. 175/2014 apportate dall’art. 6 del DL 73/2022 e applicabili dalle dichiarazioni presentate dal 2023, secondo cui qualora la dichiarazione precompilata venga presentata mediante un CAF o professionista, il controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73 non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è più richiesta la conservazione della documentazione.

Il CAF o professionista deve però verificare, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.

Commentando tale novità normativa, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 19 giugno 2023 n. 14, ha chiarito che, per quanto riguarda le spese sanitarie, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), il contribuente può esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Se vi è corrispondenza tra la documentazione (o il prospetto di dettaglio) esibita dal contribuente e le spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, l’importo delle spese sanitarie non viene modificato e il CAF o il professionista è esonerato dalla conservazione della relativa documentazione.

Tali chiarimenti della circ. n. 14/2023 sono però contenuti in un paragrafo intitolato “Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti”, lasciando quindi intendere che potessero essere applicati solo in relazione ai modelli 730, anche se un generale rinvio alla circolare in esame, per ulteriori approfondimenti sulla documentazione da conservare in relazione alle spese sanitarie, è rinvenibile sia nel modello 730 (in Appendice), che nel modello REDDITI PF (in Appendice al Fascicolo 1).

Dubbio che è stato quindi superato con la FAQ pubblicata, la quale ammette un utilizzo generalizzato del prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dal modello utilizzato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o REDDITI PF).

Resta fermo, come già indicato nella circ. n. 14/2023, che il prospetto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui si attesta che esso corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

Inoltre, deve ritenersi che l’utilizzo del prospetto in esame possa avvenire indipendentemente dal fatto che la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF) venga presentata utilizzando la dichiarazione precompilata, in assenza di esplicite indicazioni al riguardo contenute nella FAQ pubblicata dall’Agenzia.

Tale conclusione è stata infatti esplicitata nella precedente risposta a interrogazione parlamentare, dove si afferma che il citato prospetto “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del «servizio» web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell’area riservata presente sul sito dell’Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi persone fisiche) in via autonoma”.

Al riguardo, la risposta opportunamente precisa che in quest’ultimo caso non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato art. 5 del DLgs. 175/2014, limiti che sono specifici della dichiarazione precompilata, in quanto si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.
Tali limitazioni sono però applicabili non solo ai modelli 730 precompilati, ma anche ai modelli REDDITI PF precompilati, compresi quelli che riguardano contribuenti titolari di partita IVA (cfr. art. 1 comma 1-bis del DLgs. 175/2014).

Nella FAQ l’Agenzia delle Entrate precisa altresì che resta fermo che se la detrazione per le spese sanitarie “spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive, il contribuente è tenuto a conservare ed esibire la relativa documentazione”.
 

(MF/ms)




Software “Il tuo ISA 2025 CPB”

Con un comunicato stampa pubblicato il 2 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la disponibilità del software “Il tuo ISA 2025 CPB”, da utilizzare sia per determinare il proprio indice sintetico di affidabilità fiscale, sia per calcolare e accettare la proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026; rispetto allo scorso anno, il software consente inoltre di creare e inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente inviata.

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio ISA, il software tiene conto dei correttivi congiunturali approvati con il DM 24 aprile 2025, anticipato sul sito del MEF e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; le modifiche agli ISA applicabili al periodo di imposta 2024, approvati con il DM 18 marzo 2024 e con il DM 31 marzo 2025, si sono rese necessarie per tenere conto delle ricadute correlate allo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

Come di consueto, i correttivi congiunturali influiscono sugli indici di concentrazione della domanda e dell’offerta per area territoriale, sulle misure di ciclo settoriale e sulla territorialità.

Con l’approvazione del DM 24 aprile 2025 e la pubblicazione del software “Il tuo ISA 2025 CPB” si completa il quadro applicativo degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024; si ricorda, in merito, che:

  • gli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024 sono stati approvati con il DM 31 marzo 2025 e con il DM 18 marzo 2024;
  • i modelli di comunicazione dei dati rilevanti per ciascun ISA sono stati approvati con il provvedimento n. 131055 del 17 marzo scorso;
  • il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva delle “precalcolate ISA 2025”, che consente agli intermediari di predisporre e trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei contribuenti per cui si richiedono le informazioni, è utilizzabile dallo scorso 30 aprile.
A differenza dello scorso anno, il software “Il tuo ISA 2025 CPB” può essere utilizzato fin da subito sia per il calcolo del punteggio ISA, sia per il calcolo del reddito concordato 2025-2026.

Si ricorda, in merito a tale aspetto, che la compilazione e presentazione del modello CPB 2025-2026 non riguarda i contribuenti che hanno accettato la proposta del fisco nel 2024, applicando il CPB per i periodi di imposta 2024 e 2025; tali soggetti dovranno in ogni caso compilare e allegare al modello REDDITI la comunicazione dati ISA, considerato che, per espressa disposizione normativa (art. 13 del DLgs. 13/2024), nei periodi oggetto di concordato i contribuenti sono tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, e alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA.

Diversamente, i soggetti interessati ad accedere al CPB per il biennio 2025-2026 sono tenuti alla presentazione sia del modello ISA, sia del modello CPB 2025-2026; a tal fine, si ricorda che da quest’anno l’adesione al CPB può essere espressa sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sia in forma autonoma, secondo quanto previsto dal provvedimento 24 aprile 2025.

Come ricordato dal comunicato stampa, in caso di invio in forma autonoma il contribuente potrà trasmettere il modello CPB insieme al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, tramite lo stesso canale utilizzato per la dichiarazione annuale; il frontespizio dovrà essere compilato indicando i propri dati anagrafici, la propria firma, i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato e il codice “1” nella nuova casella “Comunicazione CPB”.

La nuova casella dovrà essere compilata, indicando il codice “2”, nel caso in cui il contribuente intenda revocare un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; in tal caso, la trasmissione del modello CPB potrà essere effettuata esclusivamente in forma autonoma.

Adesioni e revoche entro il 30 settembre

Il termine entro cui inviare, con le modalità sopra descritte, le adesioni al CPB (o le relative revoche) è attualmente fissato al prossimo 31 luglio; il DLgs. correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2025, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari
competenti in vista dell’approvazione definitiva, porterà tuttavia il termine in oggetto al 30 settembre 2025, concedendo quindi due mesi in più per effettuare la scelta

(MF/ms)




Consultabili da oggi le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024

Le dichiarazioni precompilate relative al periodo d’imposta 2024 (modelli 730/2025 e REDDITI PF 2025) saranno disponibili on line, in modalità consultazione, a partire dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile 2025.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa n. 20, diffuso il 24 aprile, a seguito della pubblicazione del provvedimento n. 193922 del 23 aprile, con il quale sono state stabilite le nuove modalità di accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.

L’operazione “dichiarazioni precompilate” si arricchisce quest’anno di ulteriori novità.

A decorrere dal 2025, è infatti possibile delegare l’accesso alla dichiarazione precompilata anche ad altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’art. 3 comma 3 del DPR 322/98, diversi da dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Tale previsione trova compiuta attuazione con il citato provvedimento n. 193922/2025, il quale definisce, ai fini in esame, come “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni”, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DPR 322/98:

  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria (lett. b);
  • le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche (lett. c);
  • i CAF-imprese (lett. d);
  • gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze o con provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate emanati in attuazione della lett. e), ad esempio le associazioni e società tra professionisti, i c.d. “tributaristi”, i revisori legali e gli avvocati.
I suddetti soggetti possono però accedere solo alle dichiarazioni precompilate modelli REDDITI PF e non anche ai modelli 730 precompilati, che rimangono “appannaggio” dei CAF-dipendenti e dei dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro.

Altre novità riguardano l’implementazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni precompilate.

Con il DM 21 gennaio 2025 è stato infatti previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE), ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (es. fotovoltaico), che costituiscono redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. i) del TUIR (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente).

In relazione ai proventi derivanti dal servizio di “Scambio sul posto”, le nuove comunicazioni sono effettuate a partire dai dati relativi all’anno 2024, qualora il soggetto percettore sia una persona fisica, con debutto quindi nelle precompilate 2025.

Nelle precompilate di quest’anno confluiscono anche i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi all’Agenzia delle Entrate in attuazione dell’art. 7 dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato il 23 dicembre 2020, ratificato con la L. 83/2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

Come previsto dall’art. 19 del DLgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile il modello REDDITI precompilato anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati, compresi i contribuenti con redditi di lavoro autonomo e d’impresa, titolari di partita IVA (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2024, § 2.3). Dal 2024, quindi, anche gli imprenditori e i professionisti possono consultare la dichiarazione precompilata contenente i redditi risultanti dalle certificazioni uniche di lavoro autonomo, da fabbricati e terreni, le spese detraibili e deducibili e quelle dei familiari.

Da quest’anno, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011) o al regime forfetario (ex L. 190/2014), l’Agenzia delle Entrate utilizza anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente.

Infine, un’ulteriore novità riguarda la presentazione della dichiarazione dei redditi del defunto da parte degli eredi. Da quest’anno possono infatti essere autorizzati ad accedere alla dichiarazione precompilata del defunto anche i tutori, amministratori di sostegno o genitori dell’erede, mentre in precedenza l’abilitazione ad operare per conto del defunto poteva avvenire solo direttamente in capo all’erede.

L’accettazione o la modifica e l’invio delle dichiarazioni precompilate potrà avvenire a partire dal 15 maggio 2025. Il termine finale è invece quello “ordinario” del:

  • 30 settembre 2025, per i modelli 730/2025;
  • 31 ottobre 2025, per i modelli REDDITI PF 2025.
 

(MF/ms)




Acconti Irpef 2025: applicazione delle nuove aliquote

Con il D.L. n. 55 del 23 aprile 2025 è stato risolto il problema relativo al calcolo degli acconti Irpef 2025 dovuti dai lavoratori dipendenti e pensionati privi di altri redditi, eliminando la distorsione che si era venuta a creare a seguito di quanto disposto dal D.Lgs. n. 216/2023 nella sua formulazione originaria. 

Premessa

Con l’articolo 1 del D.Lgs. n. 216/2023 (primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche) era stata disposta, per il solo anno 2024, una variazione delle aliquote IRPEF.

La medesima disposizione aveva altresì previsto che per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024 ed il 2025 si dovessero comunque considerare le aliquote pregresse.

Con la Legge di bilancio 2025, legge 30 dicembre 2024, n. 207, invece, le aliquote introdotte dal D.Lgs. n. 216/2023 sono state confermate in via definitiva. Di conseguenza, un contribuente lavoratore dipendente o pensionato, che non dichiara ulteriori redditi, si trova in una situazione di continuità IRPEF nel passaggio 2024/2025, tale da giustificare il fatto di non dover versare acconti di imposta, acconti che invece, dovendo essere calcolati per il 2025 con le aliquote 2023, stante la formulazione originaria del D.Lgs. n. 216/2023 , risultavano dovuti. Una situazione paradossale, cui ha posto rimedio il D.L. 23 aprile 2025, n. 55 in materia di “Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l’anno 2025”, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 23 aprile 2025. 

Il passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” aliquote IRPEF e la problematica degli acconti

Al fine di comprendere la problematica qui oggetto di esame, è bene ricordare che con il primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche era stato previsto, inizialmente per il solo anno di imposta 2024, il seguente quadro afferente agli scaglioni reddituali e relative aliquote IRPEF:
 

Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 28.000 23%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
Stante l’iniziale previsione di una variazione di aliquote applicabile solo all’anno 2024, il D.Lgs. n. 216/2023 aveva altresì previsto che gli acconti di imposta per i periodi 2024 e 2025 dovessero comunque essere calcolati sulla base delle pregresse aliquote, di seguito richiamate:
Reddito Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000 23%
Oltre 15.000 e fino a 28.000 25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000 35%
Oltre € 50.000 43%
 
La necessità di calcolare gli acconti IRPEF dovuti per il 2025 sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023, nonostante la Legge di bilancio 2025 avesse poi introdotto a regime i tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43%, ha originato una distorsione, segnalata da professionisti del settore fiscale e sindacati.

Infatti, applicando le “vecchie” aliquote, molti lavoratori dipendenti e pensionati, pur avendo diritto a un rimborso o a un’imposta netta nulla, si sarebbero trovati a dover versare un acconto basato sulle aliquote precedentemente in vigore, più elevate, con un conseguente anticipo di somme a favore dell’Erario. Tali somme sarebbero poi risultate, a conguaglio, come non dovute e quindi a credito del contribuente; tale credito, tuttavia, sarebbe stato recuperabile solo in sede di dichiarazione dei redditi presentata nel 2026 con riferimento all’anno di imposta 2025. 

Le modifiche apportate alla norma dal D.L. n. 55/2025

Al fine di risolvere la problematica su esposta, con il D.L. n. 55/2025 è stato modificato l’articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ovvero proprio il passaggio relativo alla determinazione degli acconti, sostituendo le parole: «i periodi d’imposta 2024 e 2025» con «il periodo d’imposta 2024». 

Ciò si traduce nel fatto che l’acconto IRPEF dovuto per l’anno di imposta 2025 dovrà essere calcolato sulla base dei tre scaglioni ad aliquote 23%, 35% e 43% introdotti a regime, e non più sulla base delle aliquote in vigore per l’anno di imposta 2023 (quattro scaglioni).

È stato così risolto il rilevato difetto di coordinamento normativo, in ragione del quale addirittura i contribuenti aventi solo redditi di lavoro dipendente o pensione rientranti nell’attuale no tax area, pari a 8.500 euro per entrambe le categorie reddituali, si trovavano nella condizione di essere chiamati a versare acconto imposte per il 2025 per un mero “gioco di aliquote”.

Peraltro, la modifica apportata alla norma non solo giova ai contribuenti cui sopra, ma effettivamente semplifica la gestione degli acconti di imposta per tutte le tipologie di contribuenti.

Infatti, prima della modifica operata dal D.L.n. 55/2025, al fine di determinare gli acconti dovuti da qualsiasi soggetto IRPEF, sarebbe stato necessario ricalcolare l’imposta teorica con applicazione delle aliquote 2023, mentre grazie alla modifica apportata si potranno considerare le risultanze emergenti sulla base delle aliquote 2024, applicabili nella dichiarazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 in via di predisposizione, aliquote che ugualmente saranno applicabili all’anno di imposta 2025.

(MF/ms)