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Lipe: modifiche del modello di comunicazione

Con il provvedimento n. 125654, pubblicato il 14 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha modificato alcune informazioni presenti nel modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).

Ai sensi dell’art. 21-bis del DL 78/2010 si ricorda che la comunicazione è effettuata su base trimestrale e ha ad oggetto i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, siano esse mensili o trimestrali.

La prossima scadenza di presentazione del modello è il 31 maggio 2024, con riferimento ai dati del primo trimestre dell’anno in corso.

La modifica al modello si è resa necessaria, in particolare, per aggiornare la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica.

Con le novità previste dal DLgs. 1/2024, entrato in vigore lo scorso 13 gennaio, difatti, per le liquidazioni IVA effettuate su base mensile (art. 1 comma 4 del DPR 100/98), è stato elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del mese successivo.

Se l’importo dovuto non supera la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Anche per le liquidazioni IVA effettuate su base trimestrale, per effetto dell’apposita opzione prevista dall’art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99, è elevato da 25,82 a 100 euro il limite al di sopra del quale è dovuto il versamento dell’imposta, entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.

In questo caso, qualora l’importo dovuto non superi la soglia di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Le ulteriori modifiche al modello hanno carattere di dettaglio e sono finalizzate ad adeguare la modulistica e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente:

  • è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
  • nelle istruzioni, è stato eliminato il codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali”;
  • sempre nelle istruzioni, in corrispondenza del rigo VP10, il titolo è così sostituito: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”; di conseguenza, è così aggiornato anche il primo periodo: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (decreto-legge n. 262/2006)”.
 

(MF/ms)




Dichiarazione Imu: i termini per la presentazione

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha dato il via libera al ravvedimento della dichiarazione IMU anche oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria. 

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. 

Dunque, per i tributi locali, viene legittimato un trattamento differenziato rispetto a quanto previsto in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA. 

Infatti, ai sensi dell’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 (espressamente richiamato dal art. 8, comma 6, con riguardo alla dichiarazione IVA), le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza si considerano valide a tutti gli effetti, fatta salva l’applicazione della sanzione minima di 250 euro

In applicazione del ravvedimento operoso, ex art.13 D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione è ridotta a 1/10. Cosicchè con un versamento di 25 euro è possibile sanare la mancata presentazione della dichiarazione. Dunque siamo nella casistica della dichiarazione tardiva.  

Decorsi 90 giorni dal termine di presentazione ordinario, la dichiarazione (redditi, IVA e IRAP) è considerata omessa. La dichiarazione omessa non è però ravvedibile. 

Nel corso di Telefisco 2024, il Dipartimento delle Finanze ha fatto chiarezza sulle tempistiche per sanare la mancata presentazione della dichiarazione dei tributi locali, compresa la dichiarazione IMU. A tal proposito, l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal comune. 

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (art. 1, comma 769, della Legge n. 160 del 2019).

Si ricorda che nel 2023 c’è stata una doppia scadenza per la dichiarazione IMU: entro il 30 giugno scorso doveva essere presentata sia la dichiarazione per l’anno 2022 che quella relativa al 2021 i cui termini erano stati spostati in avanti dal decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022).

Secondo il DEF, nell’ambito dei tributi locali non esiste alcuna disposizione che equipara le dichiarazioni tardive a quelle omesse. Ne deriva che la regolarizzazione dell’omissione dichiarativa potrà avvenire secondo le regole previste per la generalità delle violazioni dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.  

Da qui, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione sarà ridotta a un decimo del minimo (art. 13, lettera c), D.Lgs. n. 472/1997), mentre se avviene oltre tale scadenza, comunque prima che si riceva un atto di accertamento, allora troveranno applicazione le riduzioni sanzionatorie stabilite nella disciplina di riferimento. Si ricorda che anche rispetto ai tributi locali si applica il ravvedimento oltre l’anno (vedi art. 10-bis, D.L. n. 124/2019).
 

(MF/ms)




In scadenza il pagamento della seconda rata dell’IMU 2023

Il 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre 2023 è sabato) scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2023.
 
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2023 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2023.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 e del 18 dicembre 2023, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2024.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
 
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2024, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2023, la dichiarazione IMU 2024.

La dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.
 
Alcune novità 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

Tra gli immobili esenti da IMU rientrano quindi, dal 2023, anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
    • violazione di domicilio e
    • invasione di terreni o edifici oppure
  • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Per beneficiare di questa esenzione il contribuente deve comunicare al Comune, secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.
 
La riduzione dell’imposta per i pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% – art. 1, comma 743, Legge n. 234/2021).
 
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
 
Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.
 
 
In sintesi:

  1. regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,1% (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  2. regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,5% (pari ad 1/10 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  3. regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,67% (pari ad 1/9 del 15%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  4. regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  5. regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 4,29% (pari ad 1/7 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
  6. regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 5% (pari ad 1/6 del 30%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
 

(MF/ms)




Conai: elaborazione della nuova modalità semplificata di dichiarazione del Cac

Conai sta testando una nuova modalità per la dichiarazione del Cac (Contributo ambientale Conai) in fattura elettronica, che consentirebbe di snellire la procedura. Alcune aziende stanno partecipando alla fase di test e tutte possono fare proposte e suggerimenti.

Api Lecco Sondrio segnala e allega il materiale reso disponibile dopo un webinar di spiegazione del 27 giugno 2023 e invita le aziende a contattare infocontributo@conai.org  per eventuali quesiti/richieste di approfondimento o chiarimento, mettendo nell’oggetto «nuova modalità semplificata di dichiarazione del CAC».

(SN/am)
 




Al debutto la dichiarazione Iva precompilata

Dal prossimo 10 febbraio i soggetti cui è consentita la fruizione del programma di assistenza on line dell’Agenzia delle Entrate, potranno accedere alla bozza del modello IVA 2023, relativo all’anno 2022.

Il servizio è al momento destinato a un numero limitato di operatori economici.

Ai soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione periodica trimestrale dell’IVA per opzione ex art. 7 del DPR 542/99 – abilitati a decorrere dal 1° luglio 2021 – si sono aggiunti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i trimestrali per opzione che adottano il regime IVA “per cassa” (provv. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021 n. 183994) e i trimestrali “speciali” o “per natura” di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72 (provv. Agenzia delle Entrate 12 gennaio 2023 n. 9652).

Non fanno più parte dei soggetti esclusi, in virtù di quanto disposto dal citato provv. n. 9652/2023, coloro che applicano specifici metodi di determinazione dell’IVA (come i produttori agricoli, le aziende di agriturismo, di enoturismo o oleoturistiche) e gli operatori economici per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa.

Mentre con il provvedimento n. 183994/2021, il direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito che la dichiarazione venisse predisposta esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che avessero proceduto, per l’intera annualità, all’integrazione o convalida dei registri IVA, il recente provvedimento n. 9652/2023 ha previsto che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, la bozza e il servizio di pagamento delle somme risultanti dal modello inviato siano messi a disposizione di tutti i soggetti passivi inclusi nel perimetro del programma di assistenza on line “anche nel caso in cui i registri IVA non siano convalidati o integrati”.

In quest’ultimo caso, tuttavia, occorre sottolineare come la bozza non conterrebbe verosimilmente diverse informazioni che possono essere acquisite solo se fornite volontariamente dal soggetto passivo.

Ai fini della predisposizione del modello dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate si avvale, infatti, dei dati delle fatture elettroniche B2B, B2C e B2G emesse mediante il Sistema di Interscambio e di quelli contenuti nelle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (utilizzati anche per la predisposizione delle bozze dei registri), dei dati dei corrispettivi trasmessi telematicamente, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché delle informazioni fiscali presenti nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.

Non sono, tuttavia, presenti ulteriori dati, indispensabili per la corretta compilazione del modello IVA, che possono essere acquisiti soltanto attraverso l’integrazione o convalida delle bozze dei registri.

Si pensi, ad esempio, alle informazioni relative all’incasso della fattura.

All’interno del registro precompilato delle vendite, viene proposta una data di esigibilità coincidente con quella dell’operazione, tuttavia i soggetti per i quali nella sezione “Profilo soggetto IVA” è indicato il regime per cassa, qualora l’incasso non sia ancora avvenuto, possono utilizzare la funzione “Modifica data di pagamento” per cancellare la data proposta dall’Agenzia.

In questo modo la fattura resta annotata nel registro del mese in cui è effettuata l’operazione e l’imponibile viene indicato nella comunicazione della liquidazione periodica del trimestre di riferimento; l’imposta confluirà, invece, nella LIPE del trimestre in cui il pagamento è ricevuto, grazie alla funzionalità “Visualizza e integra le tue fatture con IVA sospesa”.

Se il soggetto passivo ha modificato come sopra il registro, nel rigo VE37 del modello IVA 2023 dovrebbero essere presenti le operazioni attive effettuate nell’anno con IVA esigibile negli anni successivi.

Quanto alla procedura di convalida o integrazione della bozza del registro degli acquisti, si ricorda che attraverso la funzione “Modifica ulteriori dati” è possibile:

  • variare la percentuale di detrazione dell’IVA presente nel documento annotato (distintamente per ciascuna aliquota);
  • indicare la categoria di appartenenza del bene o servizio acquistato, specificando se si sia in presenza di “Beni ammortizzabili”, “Beni strumentali non ammortizzabili”, “Beni per la rivendita ovvero per la produzione di beni e servizi”, “Altro” o “Beni non inerenti l’attività”.
Ciò dovrebbe consentire di vedere evidenziati correttamente gli imponibili e la relativa imposta detraibile nei righi da VF1 a VF13 del modello IVA, nonché di trovare già compilato il rigo VF29 “Ripartizione totale acquisti e importazioni”.

La precisione e completezza del quadro VJ dipenderà invece dalla circostanza che il soggetto passivo abbia proceduto all’inversione contabile in via elettronica mediante SdI.

Va segnalato, al proposito, che l’Agenzia delle Entrate riteneva obbligatoria, nel 2022, ai fini della predisposizione dei registri IVA precompilati, l’integrazione elettronica in caso di reverse charge interno (cfr. FAQ 11 luglio 2022 presente nella sezione di Assistenza on Line del portale “Fatture e Corrispettivi”).
 

(MF/ms)




Dichiarazione Imu 2022: entro il 2 gennaio 2023 presentazione con il nuovo modello

Entro il 2 gennaio 2023 va presentata la dichiarazione IMU per comunicare ai Comuni le variazioni intervenute durante il 2021.

In realtà, la scadenza, a regime, è fissata al 30 giugno, ma quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata posticipata al 31 dicembre, che, cadendo di sabato dovrebbe slittare al giorno feriale successivo.

Va anche detto che quest’anno occorre fare particolarmente attenzione all’utilizzo del nuovo modello, approvato con D.M. 29 luglio 2022, valido non solo per l’IMU, ma anche per l’IMPi (l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine).

Inoltre, gli enti non commerciali continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 26 giugno 2014; comunque, per gli enti non commerciali, vale la stessa scadenza di presentazione prevista per gli altri contribuenti.

In allegato sintesi delle principali novità.

(MF/ms)

 




Imu 2022: in scadenza la seconda rata

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l’anno d’imposta 2022.
 
Il presupposto dell’Imu è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2022.
 
Il versamento dell’Imu può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU:
  1. l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (beni merce);
  2. l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).

Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto “Semplificazioni”, ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all’obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 
Le nuove esenzioni IMU

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.
 
Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale.

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.

(MF/ms)
 
 




Dichiarazione Imu: approvato il nuovo modello di presentazione

Con un decreto direttoriale del 29 luglio 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di dichiarazione Imu.

Il provvedimento è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Al riguardo si precisa quanto segue:

  • per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2022, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del Dl. n. 73/2022 (decreto “Semplificazioni”);
  • la dichiarazione dev’essere trasmessa attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate. A tal fine, il Dipartimento delle Finanze ha predisposto un software di controllo che sarà disponibile a partire dal 7 settembre 2022;
  • la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione Imu dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso;
  • il nuovo modello sostituisce quello approvato con il Dm. 30 ottobre 2012;
  • sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021, utilizzando il modello di dichiarazione di cui al citato Dm. 30 ottobre 2012, nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.
(MF/ms)



Mud 2022: promemoria scadenza 21 maggio 2021

Come segnalato con le precedenti circolari, il Mud 2022 è ormai in scadenza, va presentato entro il 21 maggio 2022. Sul sito camerale ci sono tutte le informazioni per provvedere all’adempimento.

Le modalità di presentazione sono due, ordinaria e semplificata, descritte nella circolare 46 del 3 marzo 2022, si ricorda poi di conservare il Mud stesso unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione.

La mancata denuncia annuale dei rifiuti prodotti è soggetta a sanzione.

(SN/bd)
 




Dichiarazione E-Prtr: invio telematico dei dati entro il 30 aprile 2022

L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, previsto a livello comunitario, istituito dal Reg. (Ce) n. 166/2006.

La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2021, da parte dei gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo deve avvenire con l’invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra.
Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.

I dettagli per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra.

La scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2022.

(SN/bd)