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Modello Iva TR: ultimo appuntamento nel 2026 per presentazione

Scade lunedì 2 novembre il termine entro il quale è possibile presentare il modello TR per chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA relativo al terzo trimestre 2026.

Si tratta dell’ultimo invio di tale modello per l’anno in corso, tenuto conto che l’eventuale credito IVA maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato solo in sede di dichiarazione annuale.

A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, l’art. 38-bis comma 2 del DPR 633/72 prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, qualora sussista almeno uno dei seguenti presupposti:

  • esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquota media, maggiorata del 10% (art. 3 comma 6 del DL 250/95), inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;
  • effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili IVA (in tal caso, il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti);
  • svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17 comma 3 del DPR 633/72 o identificazione diretta di cui all’art. 35-ter del DPR 633/72;
  • effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del DPR 633/72.
In alternativa alla richiesta di rimborso, i soggetti passivi in possesso dei predetti requisiti possono utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione nel modello F24 anche con altri tributi, contributi e premi (art. 8 comma 2-3 del DPR 542/99).

A seconda che si intenda chiedere a rimborso il credito ovvero utilizzarlo in compensazione “orizzontale”, sono previste soglie diverse superate le quali occorre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L’istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale si presenta avvalendosi del modello TR approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020 e aggiornato, da ultimo, nel 2025.

La presentazione del modello deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (art. 8 commi 2-3 del DPR 542/99); qualora tale termine cada di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno feriale successivo (art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011, conv. L. 106/2011). Pertanto, come già anticipato, la prossima scadenza è quella del 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre è sabato e il 1° novembre un giorno festivo) per l’eventuale credito maturato nel terzo trimestre di quest’anno.

Si considerano tempestive anche le istanze inviate entro tale termine, ma scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data indicata nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (C.M. n. 195/99).

Il modello TR deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal soggetto passivo;
  • tramite un intermediario abilitato di cui all’art. 3 commi 2-bis e 3 del DPR 322/98 (es. dottori commercialisti)
La comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza per via telematica è trasmessa attraverso lo stesso canale all’utente che ha effettuato l’invio.

Si considera solo il credito del terzo trimestre

Il credito esposto nel modello TR è determinato facendo riferimento esclusivamente all’eccedenza d’imposta detraibile che risulta dalla liquidazione relativa al trimestre di competenza, senza computare l’eventuale credito riportato dal periodo precedente (C.M. n. 92/99, § 2.3).

Di conseguenza, il credito IVA riportato dal secondo trimestre 2026 non può essere recuperato tramite il modello TR per il terzo trimestre. Il predetto credito può essere utilizzato solo per ridurre l’eventuale debito IVA nel quarto trimestre e confluisce, in ultima istanza, nel saldo annuale.
 

(MF/ms)




Rimborso IVA estera: istanze da presentare entro il 30 settembre

Nei casi in cui un soggetto passivo “stabilito” in Italia abbia assolto l’imposta in un altro Stato membro della UE relativamente a beni e servizi ivi acquistati o dallo stesso importati, può richiedere, a determinate condizioni, il rimborso dell’IVA a tale Stato membro (ai sensi dell’art. 38-bis1 del D.P.R. n. 633/1972).

Il rimborso allo Stato membro della UE avviene mediante la presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate tramite apposito portale elettronico.

L’istanza telematica va presentata distintamente per ciascun periodo di imposta, entro il 30 settembre (termine non prorogabile al successivo giorno lavorativo) dell’anno solare successivo al periodo di riferimento. Va da sé che per l’anno 2025 il termine ultimo dell’istanza è fissato al 30 settembre 2026.

Presupposti per il rimborso

In linea generale possono richiedere il rimborso IVA UE:

  • i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato italiano,
  • che hanno assolto l’IVA in un altro Stato membro della UE,
  • in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
  • sempre che inerenti alla propria attività e sempre che sussistano le condizioni di detrazione dell’IVA.
Rimangono esclusi dalla possibilità di richiedere il rimborso IVA i soggetti passivi IVA che durante il periodo di riferimento del rimborso:
  • non abbiano svolto alcuna attività d’impresa, arte o professione;
  • abbiano effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi degli artt. 19 ss. del D.P.R. n. 633/1972;
  • si siano avvalsi del regime dei c.d. contribuenti minimi ovvero del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 (ciò in considerazione del fatto che per tali soggetti l’IVA risulta indetraibile in Italia);
  • si siano avvalsi del regime speciale previsto per i produttori agricoli.
Al fine di ottenere il rimborso dell’IVA assolta in altro Paese della UE:
  • il soggetto passivo IVA stabilito in Italia non deve avere una stabile organizzazione nello Stato dell’UE che deve eseguire il rimborso. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21731 del 25 giugno 2026, ha chiarito che il soggetto non residente, identificato direttamente in Italia ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, mantiene il diritto di accedere alla procedura di rimborso prevista dall’art. 38-bis2 del medesimo Decreto anche quando le fatture relative agli acquisti siano intestate alla partita IVA italiana;
  • l’acquisto deve riferirsi a beni/servizi inerenti la propria attività (principio di inerenza ai fini della detraibilità IVA);
  • il soggetto non deve aver effettuato nel periodo interessato operazioni attive in tale Paese (infatti, in tale ipotesi l’IVA estera verrebbe recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della liquidazione previsto nel Paese estero in quanto il soggetto è tenuto ad identificarsi e a presentare la dichiarazione) ad eccezione di prestazioni di trasporto e di servizi accessori “non imponibili” ovvero “esenti” da IVA e prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l’IVA è assolta dal committente o dal cessionario stabilito nel Paese che deve erogare il rimborso mediante il meccanismo del reverse charge. Con risposta n. 319/E del 24 dicembre 2025 l’Agenzia ha chiarito che l’IVA relativa all’immobile strumentale può essere chiesta a rimborso tramite la procedura del portale elettronico prevista dall’art. 38-bis2, purché siano rispettati i relativi requisiti;
Ricordando, infine, che:
  • il rimborso dell’IVA da parte dello Stato membro della UE avviene in base all’oggettiva rimborsabilità del bene o del servizio e nei limiti di detraibilità IVA previsti dalla normativa estera. Inoltre, la rimborsabilità avviene nel limite del pro-rata di detraibilità IVA;
  • l’istanza va presentata in via telematica alle Entrate entro il 30 settembre;
  • per il rimborso dell’IVA estera l’importo minimo della richiesta è pari a 50 euro per quella annuale e 400 euro per quella trimestrale.
  • Per la Svizzera la presentazione della domanda è solo annuale ed il credito minimo IVA ammonta a 500 Chf;
  • il rimborso IVA è limitato unicamente all’imposta dovuta per legge e non anche a quella addebitata per errore (si pensi a quella indebitamente fatturata).
Con la recente sentenza C-527/24 (Harry et Associes) del 12 marzo 2026 la Corte di Giustizia UE ha stabilito che un malfunzionamento tecnico del sistema elettronico di trasmissione della domanda di rimborso IVA non può far perdere al contribuente il diritto al rimborso né l’accesso al giudice, quando la domanda sia stata correttamente presentata tramite il portale dello Stato di stabilimento e “debitamente ricevuta” dallo Stato del rimborso.

(MF/ms)




PPWR: dichiarazione di conformità da parte del fabbricante

Con riferimento al tema PPWR già trattato nelle precedenti circolari, si allega alla presente la nota informativa di Conai che contiene le istruzioni per la redazione della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.
I fabbricanti, che sono responsabili dell’immissione sul mercato dell’imballaggio, devono redigere la dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026. La dichiarazione deve essere redatta in 8 punti e può essere integrata anche successivamente, tenendo sotto controllo le revisioni al documento.
Per la redazione, il fabbricante deve ottenere dai suoi fornitori dei materiali le informazioni di cui non è direttamente a conoscenza e le deve conservare. Laddove previsto, deve eseguire delle analisi per dimostrare l’assenza di talune sostanze dai materiali immessi sul mercato.

Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato, fonte Conai, e al sito, ricco di molte altre indicazioni.

Per eventuale supporto nell’adempimento di questi obblighi potete scrivere in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it. 

(SN/am)




Comunicazioni di compliance Iva 2026: al via i controlli su dichiarazioni omesse, quadro ve e reverse charge

Con il Provvedimento n. 172588 del 9 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di invio delle nuove comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo relative alle dichiarazioni IVA 2026 riferite al periodo d’imposta 2025.

L’attività di controllo si basa sull’incrocio dei dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e delle operazioni soggette a reverse charge, consentendo all’Amministrazione finanziaria di individuare omissioni dichiarative e possibili incongruenze.

Il Provvedimento si inserisce nel solco delle misure di compliance previste dalla Legge n. 190/2014 e valorizza ulteriormente il patrimonio informativo derivante dalla digitalizzazione degli adempimenti IVA.

Nuova campagna di compliance IVA per il periodo d’imposta 2025

L’Agenzia delle Entrate prosegue il percorso di rafforzamento degli strumenti di compliance preventiva attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 172588 del 9 giugno 2026, emanato in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Provvedimento individua le modalità operative con cui saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni relative a possibili anomalie riscontrate nelle dichiarazioni IVA relative all’anno d’imposta 2025.

L’obiettivo perseguito dall’Amministrazione finanziaria è quello di favorire la regolarizzazione spontanea degli errori e delle omissioni prima dell’avvio di attività accertative vere e proprie, consentendo ai contribuenti di beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, come modificato dal D.Lgs. n. 87/2024.

Le anomalie oggetto di segnalazione

Grazie alle informazioni contenute nelle fatture elettroniche emesse e ricevute e nei corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate, verranno individuate tre principali tipologie di anomalie.

La prima riguarda la mancata presentazione della dichiarazione IVA 2026 relativa al periodo d’imposta 2025, con la possibilità di presentarla entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.

La seconda concerne la presentazione della dichiarazione senza la compilazione del quadro VE, ovvero con un ammontare di operazioni attive dichiarate non superiore a 1.000 euro e comunque inferiore rispetto alle cessioni imponibili risultanti dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi trasmessi. Ai fini del controllo, l’Agenzia considera il volume d’affari indicato nel rigo VE50 aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni indicati nel rigo VE40.

La terza fattispecie riguarda i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA senza compilare il quadro VJ, pur risultando destinatari di operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) documentate da fatture elettroniche ricevute. In questo caso l’Agenzia verifica il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi all’applicazione del reverse charge.

Tabella riepilogativa delle anomalie individuate
 

Anomalia rilevata Fonte dei dati utilizzati Possibile regolarizzazione
Omessa presentazione della dichiarazione IVA 2026 Fatture elettroniche e corrispettivi telematici Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2026 e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VE o con operazioni attive fino a 1.000 euro non coerenti con i dati disponibili Fatture elettroniche emesse e corrispettivi telematici Dichiarazione integrativa e ravvedimento
Dichiarazione senza quadro VJ in presenza di operazioni soggette a reverse charge Fatture elettroniche ricevute Dichiarazione integrativa e ravvedimento
 
 
Come saranno trasmesse le comunicazioni

Le comunicazioni saranno inviate direttamente al domicilio digitale del contribuente tramite posta elettronica certificata (PEC). Contestualmente, i dettagli delle anomalie riscontrate saranno consultabili all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sia nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale sia nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tra le informazioni contenute nella comunicazione figurano:

  • i dati identificativi del contribuente;
  • il numero e la data della comunicazione;
  • il codice atto e il periodo d’imposta interessato;
  • gli estremi della dichiarazione IVA eventualmente trasmessa;
  • le modalità per fornire chiarimenti o segnalare circostanze non conosciute dall’Amministrazione;
  • le istruzioni per procedere alla regolarizzazione delle violazioni riscontrate.
Il ruolo del ravvedimento operoso

Particolare rilievo assume il richiamo all’istituto del ravvedimento operoso.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al 2025 possono ancora regolarizzare la propria posizione mediante presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 30 aprile 2026 e versando imposte, interessi e sanzioni ridotte ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

Coloro che, invece, hanno presentato la dichiarazione ma con errori od omissioni potranno trasmettere una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte eventualmente dovute, gli interessi e le sanzioni ridotte previste dal medesimo art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Il Provvedimento precisa, inoltre, che restano autonomamente dovute le sanzioni riferite alle cosiddette violazioni prodromiche.

Un aspetto particolarmente rilevante, evidenziato nelle motivazioni del Provvedimento, riguarda la possibilità di accedere al ravvedimento anche quando il contribuente abbia già avuto formale conoscenza dell’avvio di attività istruttorie o verifiche fiscali, purché non sia stato notificato un atto impositivo, una comunicazione di irregolarità ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o un controllo formale ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Controlli sempre più basati sui dati digitali

Il Provvedimento conferma l’evoluzione del sistema dei controlli IVA verso modelli fondati sull’utilizzo massivo dei dati acquisiti attraverso la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’incrocio automatico delle informazioni consente all’Agenzia delle Entrate di individuare tempestivamente anomalie dichiarative, riducendo il ricorso agli accertamenti tradizionali e favorendo forme di collaborazione preventiva con il contribuente.

Per professionisti, imprese e consulenti fiscali diventano, quindi, fondamentale verificare la coerenza tra i dati trasmessi mediante fatture elettroniche, corrispettivi telematici e contenuto della dichiarazione annuale IVA, con particolare attenzione ai quadri VE e VJ, che rappresentano oggi uno dei principali punti di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Rifiuti: presentazione MUD entro il 3 luglio 2026

Riprendendo le precedenti circolari sullo stesso tema, si ricorda che la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) deve avvenire entro il 3 luglio 2026 (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994) ovvero 120 giorni dalla data di pubblicazione del Dpcm che approva il modello per quest’anno.

Si ricorda che tutte le informazioni si trovano rispettivamente su:

Mud Semplificato

Mud Telematico

Sul tema si allegano le indicazioni per il MUD semplificato e per quello ordinario, oltre alle condizioni del servizio con Confapi.

(SN/am)




Mud 2026: comunicazione ordinaria e semplificata

Come ogni anno le attività produttive sono tenute alla dichiarazione dei rifiuti prodotti nell’anno precedente. Questo obbligo rimane valido per i dati del 2025 nel quale si è svolta la fase di transizione al Rentri, tracciabilità digitale.

Soggetti esenti: nell’apposita pagina camerale sono elencate le attività esenti dall’obbligo, limitati a imprese che gestiscono solo rifiuti non pericolosi e che hanno meno di 10 addetti.  

Soggetti obbligati: le norme prevedono che l’adempimento possa essere svolto attraverso due modalità: ordinaria e semplificata. La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non si utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che li producono fuori dall’unità locale.
 
Comunicazione semplificata
Compilazione a pc dei campi previsti, stampa e firma, trasmissione via pec di un unico pdf
Si scarica dal sito dedicato il pdf con le istruzioni (creazione di un solo documento formato pdf).

Si trasmette via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Si pagano i diritti di segreteria: 15 euro

Chi desidera assistenza nella comunicazione semplificata può chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it

Comunicazione ordinaria
Compilazione digitale e trasmissione telematica
Le istruzioni si trovano sul sito mud telematico.

Si esegue la compilazione digitale tramite il programma apposito e si procede alla trasmissione telematica
Si pagano i diritti di segreteria: 10 euro

Per chi desidera affidare la comunicazione ordinaria ad un soggetto esterno all’azienda può consultare in allegato il Servizio Confapi di compilazione del Mud ed eventualmente richiederlo scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it 

Le informazioni generali sul tema si trovano sul sito Ecocamere e sul sito del ministero.

Apiservizi è disponibile per supportare questa attività, potete richiedere un intervento in azienda, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it con la quale concordare tempi e costi.

Oppure potete chieder assistenza alla compilazione esterna, scrivendo a servizi@confapi.lecco.it per ricevere il preventivo e la scheda dei dati da trasmettere.

(SN/am)




Saldo IVA 2025 entro lunedì 16 marzo 2026

Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025.

Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data 16 dicembre 2026. 

Si ricorda, infatti, che per effetto dell’introduzione dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre. 

Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera). 

Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue: 

  1. I° rata entro il 16 marzo 2026, senza interessi; 
  1. II° rata entro il 16 aprile 2026, con interessi dello 0,33%; 
  1. III° rata entro il 18 maggio 2026, con interessi dello 0,66%; 
  1. IV° rata entro il 16 giugno 2026, con interessi dello 0,99%; 
  1. V° rata entro il 16 luglio 2026, con interessi del 1,32%; 
  1. VI° rata entro il 20 agosto 2026, con interessi del 1,65%; 
  1. VII° rata entro il 16 settembre 2026, con interessi del 1,98%; 
  1. VIII° rata entro il 16 ottobre 2026, con interessi del 2,31%; 
  1. IX° rata entro il 16 novembre 2026, con interessi del 2,64%; 
  1. X° rata entro il 16 dicembre 2026, con interessi del 2,97%. 

Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025: 

  • può essere generalmente differito al 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo: 
  1. in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4); oppure 
  1. a rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%; 
  • può essere generalmente ulteriormente differito al 30 luglio 2026: 
  1. in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure 
  1. a rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%. 

Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017).

Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di 8.160 euro (= 10.000 + 10.000 × 1,60% – 2.000). 

Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante modello F24 riportando: 

  • il codice tributo “6099”; 
  • l’anno di riferimento “2025”; 
  • il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive (“0107”). 

Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il “1668”. 

L’importo dovuto va indicato: 

  • all’unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026; 
  • al centesimo di euro, in caso di differimento o rateazione.

 
(MF/ms)




Rifiuti: presentazione MUD dal 30 marzo al 3 luglio 2026

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026 il Dpcm del 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.

Il software per la compilazione della Dichiarazione Mud 2026 (dati 2025) sarà disponibile dal 16 marzo 2026.

A decorrere dal 30 marzo 2026 sarà possibile trasmettere il MUD 2026 – Comunicazione Rifiuti, RAEE, VFU e Imballaggi con riferimento al 2025.

Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026 (art. 6 Legge n.70 del 25 gennaio 1994).

Sul tema si può consultare la home page di Mud Telematico e la home page di Mud Semplificato.

Il MASE (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione, il modello per la comunicazione rifiuti semplificata, i modelli raccolta dati e le istruzioni per la presentazione telematica.

Per una sintesi delle modifiche rispetto ai Mud precedenti, si può consultare la pagina di Ecocamere. Si tratta di adeguamenti legati all’evoluzione del quadro normativo e all’entrata in uso del Rentri.

(SN/am)




Rifiuti: nuovo modello MUD 2026 atteso entro marzo, slittamento dei termini di presentazione

Il nuovo MUD “Modello Unico di Dichiarazione” sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale come allegato al DPCM di approvazione. In base alla normativa vigente, l’entrata in vigore del modello è attesa entro il 1° marzo 2026 ma per ora non ci sono aggiornamenti. Il termine per la presentazione delle dichiarazioni sarà fissato al centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta. La pubblicazione del nuovo modello, predisposto con il supporto tecnico di ISPRA, comporterà uno slittamento del termine di presentazione, che non coinciderà con la scadenza ordinaria del 30 aprile 2026.

Negli ultimi anni la pubblicazione del MUD è spesso avvenuta a ridosso delle scadenze ordinarie, anche il 2026 non fa eccezione e non ci sono ancora certezze sulla scadenza di presentazione.
Si prevede un aggiornamento del MUD a cui il MASE starebbe lavorando per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2025. Si parla di modifiche limitate e puntuali, in linea con gli aggiornamenti introdotti negli ultimi anni. Gli interventi dovrebbero riguardare specifici adeguamenti legati all’evoluzione del quadro normativo e all’entrata in uso del Rentri.

(SN/am)




LIPE quarto trimestre 2024: comunicazione entro il 2 marzo 2026

Entro il prossimo 2 marzo 2026 dovrà essere trasmessa la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (Li.Pe.) relative al 4° trimestre 2025.

Tale obbligo, previsto dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, richiede l’invio in via telematica tramite la piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, nel formato XML conforme alle specifiche tecniche.

La comunicazione dovrà riepilogare quanto avvenuto nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, con distinta compilazione di più moduli da parte dei contribuenti a liquidazione IVA mensile, oppure, con un unico modulo, i dati del IV trimestre per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale.

La comunicazione deve sintetizzare le operazioni IVA del periodo di riferimento, distinguendo tra operazioni attive: il totale delle operazioni fatturate o soggette a fatturazione; operazioni passive: il totale delle operazioni registrate.

Eventuali inadempimenti sconteranno le sanzioni previste in materia di violazioni circa l’obbligo di trasmissione delle liquidazioni periodiche IVA. C.d. Li.Pe. ex art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997.

Dunque, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Detto ciò, ad esempio ipotizzando un invio della comunicazione con correzione/invio nei 15 giorni e versamento della sanzione nei 90 gg, il contribuente dovrà versare la sanzione di 27,78 euro (riduzione a 1/9). Laddove invece all’invio della comunicazione nei 15 giorni, corrisponderà un versamento della sanzione post 90 gg sarà necessario versare 31,25 euro (riduzione a 1/8).

Con l’invio della comunicazione oltre i 15 gg le suddette sanzioni salgono rispettivamente a: 55,56 euro e 62,50 euro.
 

Correzione Li.Pe.
Correzioni entro 15 gg (sanzione base 250 euro) Correzioni post 15 gg (sanzione base 500 euro)
Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento Riduzione Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 27,78 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe. 1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dal termine di presentazione della Li.Pe.
1/8 € 31,25 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026 1/8 € 62,50 Entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA p.i. 2026
1/7 € 35,71 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026 1/7 € 71,43 Oltre il termine per la dichiarazione IVA p.i. 2026
Per le ulteriori riduzioni si veda l’art. 13, comma 1, lettera b-ter, b-quater e b-quinques del D.Lgs. n. 472/1997 con riduzioni applicabili post attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.
 
 
Se la violazione non viene sistemata neanche con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini del ravvedimento occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando la sanzione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997, eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a-bis) e ss, del D.Lgs. n. 472/1997, nonché quella di cui all’art. 11, comma 2-ter, del D.Lgs. n. 471/1997, da versare in misura sempre ridotta a seconda del momento in cui interviene il ravvedimento.

Si veda la risoluzione n. 104/E 2017.

Si ricorda infine che i soggetti passivi possono avvalersi della facoltà ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di comunicare con la dichiarazione IVA annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre. La trasmissione del dichiarativo in questo caso dovrà essere effettuato entro il prossimo 2 marzo 2026 (il 28 febbraio cade di sabato): termine che coincide con la scadenza della Li.Pe. del 4° trimestre 2025. A tal fine sarà necessario compilare il quadro VP.
 
(MF/ms)