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Fatturazione elettronica: attenzione ai dati da riportare nelle dichiarazioni di intento

Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

 

Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.

Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es.  08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
A seguito dell’aggiornamento dei software di controllo, dal prossimo 1° febbraio 2024, il mancato inserimento di tale dato nella fattura elettronica comporterà il rigetto della stessa da parte dello SDI.

 

Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
 

(MF/ms)




Dichiarazioni di intento: segnalazione di falsi esportatori abituali

In questi giorni si assiste alla trasmissione tramite PEC di comunicazioni ai fornitori di esportatori abituali che hanno manifestato indici di anomalia, secondo i criteri fissati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 293390/2021.

Si tratta di lettere, emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei (presunti) falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.

Nelle comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.

La lettera contiene un invito al fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.

Nel contempo, l’Agenzia delle Entrate si premura di ricordare al destinatario che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta (cfr. Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022)”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate segnala che è possibile avvalersi delle disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 qualora il fornitore “ritenesse” di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse”: è, dunque, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate.

La regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito (anche riepilogativa) per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.

Ci si può chiedere quale sia quindi il corretto comportamento da tenere per le operazioni concluse prima del ricevimento della comunicazione.

In assenza di colpa, non dovrebbe essere sanzionabile il comportamento tenuto dal fornitore, non verificandosi l’ipotesi di fatturazione in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione d’intento o in mancanza del riscontro della trasmissione telematica della stessa, per cui sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (art. 7 comma 3 e 4-bis del DLgs. 471/97).

Anche sotto il profilo dell’imposta sembra difficile ipotizzare una responsabilità del fornitore sul presupposto che dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 7 comma 3, secondo periodo, del DLgs. 471/97).

Anche nella prospettiva delle pronunce della Cassazione sopra citate, sussiste la corresponsabilità del fornitore, per l’imposta non applicata e le relative sanzioni, solo in presenza di un comportamento colpevole, ovvero quando emerge che il fornitore avrebbe potuto e dovuto riscontrare la falsità della dichiarazione, adottando gli ordinari canoni di diligenza.

Ma salvo prova contraria, il fornitore si dovrebbe ritenere non colpevole, non avendo gli strumenti per verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dell’esportatore abituale della controparte. Inoltre, pare davvero difficile ipotizzare una omessa o carente diligenza, se il fornitore ha tempestivamente riscontrato la trasmissione telematica delle lettere d’intento e correttamente indicato il relativo protocollo nelle fatture emesse.

Resta il fatto che la sistemazione a cui è invitato il fornitore può esporre lo stesso al concreto rischio di non riuscire ad esercitare la rivalsa nei confronti del cliente, il quale, se realmente in frode, difficilmente provvederà a corrispondere l’IVA tardivamente addebitata.

Qualche perplessità, infine, sorge intorno alla perentorietà della comunicazione che qualifica con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non prevedendo l’ipotesi che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti.

Infatti, la segnalazione potrebbe essere generata anche da un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA, posto che le anomalie sono riscontrate, in prima battuta, sulla base dei controlli automatici di informazioni attinte nelle banche dati.

Tutto ciò può arrecare un evidente e immediato pregiudizio all’esportatore abituale, che viene qualificato come soggetto “frodatore”, anche nei casi in cui abbia semplicemente commesso un errore.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica verso esportatori abituali: nuove indicazioni dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le indicazioni operative comunicate in precedenza con la FAQ sulla fatturazione elettronica n. 49 e relativa alla compilazione delle fatture emesse dai fornitori di esportatori abituali.

La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del Dl. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 è stato modificato dall’art. 12-septies del Dl. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28 giugno 2019).

Come disposto dal Provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
(MF/ms)