Versamento del saldo Iva 2022: scadenza 16 marzo
Il versamento è dovuto se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).
Pertanto, l’ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell’arrotondamento all’unità degli importi indicati in dichiarazione.
Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).
Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).
In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere versato entro:
- il 16 marzo 2023, termine ordinario;
- il 30 giugno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
- il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è domenica e, dunque, si applica il differimento al primo giorno lavorativo successivo), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
- con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
- nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:
- 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16 marzo 2023;
- 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2023;
- 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2023.
Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).
Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:
- con il codice tributo “6099”, l’importo derivante dal rapporto tra l’ammontare dell’imposta dovuta, maggiorato delle previste maggiorazioni in caso di differimento dei termini ordinari, e il numero delle rate prescelto;
- con il codice tributo “1668”, l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.
(MF/ms)