PPWR per microimprese: esenzioni e deroghe
Nel contesto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento UE 2025/40), le microimprese (definite come aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) beneficiano di alcune esenzioni per ridurre l’impatto burocratico ed economico delle nuove norme.
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
- Trasferimento della qualifica di “fabbricante”: il PPWR stabilisce che chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio è considerato legalmente un “fabbricante” e deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica. Tuttavia, per tutelare i piccoli marchi, vi è un’esenzione dalla qualifica di fabbricante se la microimpresa si rifornisce da un fornitore situato nello stesso Stato membro. In questo caso, tutti gli obblighi di conformità tecnica e documentale rimangono legalmente in capo al fornitore.
- Esenzione dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica: le microimprese sono completamente esentate dal rispetto delle percentuali obbligatorie fissate per gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica. Questa deroga si applica a diversi settori, tra cui: 1) distribuzione e asporto di bevande e alimenti pronti. 2) imballaggi per il trasporto e l’e-commerce.
- Deroghe sui divieti del monouso (Horeca e punti vendita): il regolamento introduce il divieto di utilizzare imballaggi monouso in plastica per specifici formati a partire dal 2030 (es. pellicole per raggruppare prodotti, confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, monoporzioni di condimenti e cosmetici negli hotel). Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati sul posto se dimostrano che non è tecnicamente possibile eliminare tali imballaggi o che non hanno effettivo accesso a un’infrastruttura di riutilizzo.
Obblighi rimanenti
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
• EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
• Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
• Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
• EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
• Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
• Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.
(SN/am)