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Emissioni in atmosfera da attività in deroga: Regione Lombardia aggiorna gli allegati tecnici

Si informano le imprese che Regione Lombardia ha provveduto ad un aggiornamento degli allegati tecnici che permettono alle imprese di autorizzare in forma semplificata i propri punti emissivi, una volta che si rispettino le condizioni poste negli allegati tecnici stessi (la Lombardia ha previsto 44 categorie di attività).
Le novità sono tutte contenute nella DGR n.7082 del 9/05/2024 e nei suoi due allegati, che si allegano.
Non ci sono modifiche di procedura autorizzativa: la domanda si presenta al SUAP che la gira alle autorità competenti. Le autorizzazioni sono confermate dopo 45 gg di silenzio assenso. C’è solo qualche novità nel modulo di domanda semplificata (descrizione dell’attività e inserimento del codice ATECO).

Cambiano alcune delle prescrizioni di carattere generale ma non la gran parte dei valori limite. Sono state aggiornate le prescrizioni relative agli aspetti:

  • Gestione sostanze pericolose (per tenere conto dei più recenti sistemi di classificazione di pericolo)
  • Aua point per la trasmissione degli autocontrolli (non più l’invio delle analisi)
  • Riferimenti ai sistemi di abbattimento (gli impianti conformi ai decreti precedenti si possono mantenere, ma le attività nuove devono rispettare i nuovi requisiti di abbattimento).
  • Inserimento di alcuni elementi di gestione di eventuali situazioni di molestie olfattive
In alcuni allegati tecnici ci sono delle specificazioni sulle emissioni diffuse (che non sono generalmente ammesse, salvo alcune casistiche) e anche alcune novità nelle modalità/frequenze di manutenzione.
E’ stata anche inserita una sorta di tabella riassuntiva, con gli obblighi analitici e le loro frequenze, che dovrebbe agevolare la redazione degli scadenziari aziendali.
Alle domande di autorizzazione o modifica dovranno essere allegate planimetrie adeguate, ovvero comprensive di posizione degli impianti e dei collegamenti ai punti emissivi.
La pagina web regionale dedicata al tema delle emissioni in deroga contiene i documenti aggiornati.

Le domande vanno presentate su “Impresa in un giorno” dove per ora non è presente la documentazione aggiornata, che verrà modificata nelle prossime settimane.
Confapi Lecco Sondrio invita coloro che hanno un’autorizzazione in deroga risalente al 2009 ad approfondire velocemente la materia per provvedere al rinnovo autorizzativo, alla scadenza dei 15 anni, in modo conforme alla nuova delibera e ai nuovi allegati tecnici. Anche coloro che abbiano delle nuove emissioni o modifiche alle emissioni esistenti, devono consultare e applicare le nuove norme con le nuove regole. Infine si raccomanda a tutti gli altri di verificare la scadenza della propria autorizzazione (durata 15 anni) e di prendere visione degli allegati tecnici applicabili, per conoscere quali siano le eventuali novità che richiedano degli adeguamenti. Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it 

(SN/am)




Emissioni in deroga: dati in Aua-point entro 31 marzo 2024

Si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati dell’anno precedente sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2024.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021, che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di Aua-point. Si allega la tabella allegata alla delibera citata che riporta quali sono i dati da inserire sulla base della tipologia autorizzativa e le scadenze.
Tutti i dettagli normativi e le eventuali eccezioni sono consultabili sul sito Arpa Lombardia.

Si segnala il manuale Aua-point disponibile sul web nell’ultima revisione del 13 ottobre 2023.

Si precisano alcuni aspetti:

  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messa a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua-point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua-point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Confapi Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Sospensione degli ammortamenti anche nei bilanci 2023

Il Dl 29 dicembre 2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) interviene nuovamente nell’ambito della sospensione degli ammortamenti, prevedendone l’applicazione anche con riferimento ai bilanci 2023.

In particolare, per effetto dell’art. 3 comma 8 del Dl 198/2022, viene esteso anche agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 il regime derogatorio di cui all’art. 60 comma 7-bis ss. del Dl 104/2020 convertito, in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) c.c., non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

Continua a essere previsto l’obbligo di destinazione a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi (art. 60 comma 7-ter del Dl 104/2020).

Rimangono fermi, peraltro, anche gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa (art. 60 comma 7-quater del Dl 104/2020).

Il regime derogatorio è stato originariamente introdotto dal Dl 104/2020, nell’ambito delle misure per il sostegno e il rilancio dell’economia, in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, per l’esercizio in corso al 15 agosto 2020, quindi, per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2020.

Esso è stato prorogato all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021), dall’art. 1 comma 711 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, pur limitatamente ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, “non hanno effettuato il 100 per cento dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, sollevando rilevanti dubbi interpretativi.

La norma è stata, poi, estesa, senza alcuna limitazione, all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021) per effetto del Dl 228/2021 convertito.

Essa è stata, infine, estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022 (per i soggetti “solari”, relativamente ai bilanci 2021 e 2022) dal Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”) conv. L. 25/2022.

Guardando alla misura dell’ammortamento, con riferimento ai bilanci 2023 (così come per i bilanci precedenti) la formulazione della norma sembra consentire alla società di scegliere la misura dell’ammortamento da imputare a Conto economico, con possibilità di effettuare la c.d. “sospensione parziale”, ossia a un livello anche inferiore al 100%.

Relativamente alle modalità applicative, si ritiene che, anche in caso di sospensione nei bilanci 2023, siano applicabili le indicazioni fornite dal documento interpretativo OIC 9, dalle quali si desume che, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento degli esercizi successivi alla sospensione, occorre rideterminare la vita utile del bene, suddividendo, poi, il valore netto contabile per la vita utile residua aggiornata.

Dal punto di vista fiscale, infine, si ricorda che la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico (art. 60 comma 7-quinquies del Dl 104/2020).

La disposizione deve essere interpretata nel senso di consentire ai contribuenti la facoltà (e non l’obbligo) di dedurre le quote di ammortamento in esame, anche in assenza dell’imputazione a Conto economico (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 17 settembre 2021 n. 607 e 3 febbraio 2022 n. 66).

Occorrerà, a tal fine, effettuare una variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)