Delibera Arera n. 256/2026/R/eel: specifiche per i clienti elettrivori
Informiamo le aziende interessate che con delibera n.256/2026/R/eel, riportata in allegato, l’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ha introdotto alcune specifiche per i clienti elettrivori:
- le imprese elettrivore devono dichiarare se hanno “ospiti” sotto i loro POD (cioè se sotto allo stesso POD loro intestato operano più soggetti giuridici) e inviare entro 30 giorni una relazione alla CSEA con le motivazioni che permettono, alla luce della regolazione vigente, di poter costituire un’unica unità di consumo, le cause della sottomisura, le modalità usate per la suddivisione dei consumi, ecc.). La mancata o incompleta comunicazione comporta la perdita dell’energivorità per l’anno di competenza e il recupero delle agevolazioni eventualmente già riconosciute. Segnaliamo che, nei “CONSIDERATO ALTRESI’ CHE” da pagina 5 a pagina 7 dell’allegata delibera, sono riportate le casistiche per cui è possibile avere più ragioni sociali sotto lo stesso POD.
Le aziende con “ospiti” vengono provvisoriamente riportate nell’elenco Csea in Classe 0.
La CSEA entro l’anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni chiede all’azienda i consumi e le potenze massime mensili di ogni misuratore (oltre ad eventuali altre informazioni, quali ad esempio le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane) e ne verifica la congruenza con i dati dei distributori, quindi calcola l’agevolazione spettante, inserisce l’azienda nell’elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione e conguaglia direttamente l’azienda.
La CSEA entro l’anno successivo a quello di fruizione delle agevolazioni chiede all’azienda i consumi e le potenze massime mensili di ogni misuratore (oltre ad eventuali altre informazioni, quali ad esempio le dichiarazioni all’Agenzia delle Dogane) e ne verifica la congruenza con i dati dei distributori, quindi calcola l’agevolazione spettante, inserisce l’azienda nell’elenco definitivo con la corretta classe di agevolazione e conguaglia direttamente l’azienda.
- La CSEA richiede nel portale se l’azienda dispone per l’anno di agevolazione di punti di ricarica per veicoli elettrici sotto un POD agevolato (l’ARERA sta ancora valutando come gestire questi casi, in quanto, a rigore, l’energia per le ricariche non rientra negli ATECO che possono godere dell’energivorità).
La Csea, in occasione della prossima sessione ordinaria, predisporrà le opportune modifiche al portale che consentiranno di indicare se del caso quanto sopra indicato.
Nella medesima delibera n. 256/2026 l’Arera ha inoltre specificato le modalità secondo le quali la Csea provvede ai conguagli diretti a favore delle imprese che si trovano in talune casistiche.
Ricordiamo che:
Nella medesima delibera n. 256/2026 l’Arera ha inoltre specificato le modalità secondo le quali la Csea provvede ai conguagli diretti a favore delle imprese che si trovano in talune casistiche.
Ricordiamo che:
- l’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 131/2023 dispone che, qualora l’impresa agevolata in classe ASOS2, copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto ulteriormente in misura pari al minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in classe ASOS1;
- l’articolo 3, comma 6 del decreto-legge 131/2023 dispone che qualora l’impresa agevolata in classe ASOS3 copra almeno il 50 per cento del proprio consumo di energia elettrica con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 per cento assicurato mediante un contratto di approvvigionamento a termine oppure almeno il 5 per cento garantito mediante energia prodotta in sito o in sua prossimità ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2.1), del decreto legislativo 199/2021, il contributo minimo dovuto è ridotto, per gli anni 2027 e 2028, al minor valore tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa medesima, ovvero di un’agevolazione pari alle imprese in Classe ASOS3 per gli anni dal 2024 al 2026
Le verifiche in relazione all’articolo 3, comma 5 e 6 del Decreto Legge n. 131/2023, sono effettuate dal Gse.
Entro il 30 novembre dell’anno n+1, la Csea pubblica sul portale tramite l’account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal Gse sono positivi, il valore del conguaglio relativo all’anno n e comunica alle stesse imprese tramite PEC le modalità dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno n+1.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Entro il 30 novembre dell’anno n+1, la Csea pubblica sul portale tramite l’account di ciascuna impresa per cui gli esiti delle verifiche effettuate dal Gse sono positivi, il valore del conguaglio relativo all’anno n e comunica alle stesse imprese tramite PEC le modalità dell’eventuale conguaglio, da effettuare entro il 31 dicembre dell’anno n+1.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)