1

Servizi Inps online: accesso con Pin prorogato fino al 30 settembre 2021

L’accesso ai servizi on line dell’Inps attraverso il Pin, con profili differenti da quello di cittadino, è consentito fino al 30 settembre 2021, in luogo del 31 agosto 2021.

Lo ha reso noto lo stesso Istituto previdenziale con il messaggio n. 2926.

Si ricorda che con la circ. n. 95 dello scorso 2 luglio 2021, l’Inps ha stabilito che i Pin già rilasciati alla data del 1° ottobre 2020 – e rimasti in vigore nel periodo transitorio – saranno dismessi entro il 30 settembre 2021.

La stessa circolare aveva previsto che l’accesso mediante Pin, da parte di soggetti con profili diversi da quello di cittadino, sarebbe stato inibito dalla data del 1 ° settembre 2021.

Ciò per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 24 comma 4 del Dl 76/2020 convertito (Dl “Semplificazioni”).

Ciò avrebbe comportato che profili come quello da intermediario (ad esempio, il commercialista o il consulente del lavoro), per accedere al portale Inps ed effettuare gli adempimenti in favore dei propri delegati, avrebbero dovuto dotarsi necessariamente dello Spid, ovvero della Cie o Cns, entro il 31 agosto 2021.

Tra questi adempimenti, spicca sicuramente la presentazione della domanda per l’esonero contributivo introdotto dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Tuttavia, a seguito delle diverse richieste pervenute da parte degli interessati, l’Inps ha ritenuto opportuno spostare il termine indicato con la citata circolare e permettere, anche dopo il 1° settembre 2021, di poter accedere mediante Pin anche ai profili diversi da quello di cittadino, quali: intermediario, azienda, associazione di categoria, Pubblica Amministrazione, professionista esercente l’attività di medico o di avvocato.

L’argomento attinente alla dismissione del PIN Inps e dell’utilizzo di strumenti alternativi (Spid, Cie e CNS) ha suscitato particolare interesse anche sotto un altro profilo, quello relativo alle deleghe delle identità digitali.

È di pochi giorni fa, infatti, la dibattuta circolare n. 127, attraverso cui l’Istituto previdenziale ha illustrato la procedura per il conferimento e la gestione delle deleghe per consentire, a decorrere dal 16 agosto 2021, al cittadino impossibilitato ad utilizzare in autonomia i servizi on line, di delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto.

Problematico il profilo relativo alle deleghe delle identità digitali

L’aspetto maggiormente criticato riguarda la modalità attraverso cui il delegante deve richiedere la delega, ovverosia recandosi di persona presso una qualsiasi struttura territoriale dell’Inps ed esibendo la documentazione richiesta (modulo AA08, richiesta di registrazione della delega dell’identità digitale, e la copia del documento di riconoscimento del delegante).

La richiesta della registrazione della delega può essere effettuata da una persona diversa dal delegante esclusivamente in specifici casi (ad esempio per persone allettate di lungo periodo), ma anche in questo caso rimane obbligatorio recarsi presso la struttura Inps.

Considerato anche il periodo di emergenza sanitaria, sembra inadeguata la scelta dell’Inps di obbligare il delegante (o altra persona, in determinati casi) a recarsi presso una propria struttura territoriale per richiedere la delega all’identità digitale e non abbia, invece, attuato un meccanismo differente o alternativo, che avrebbe permesso di richiedere la delega anche telematicamente.

(MF/ms)