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Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. “Start-up Act”), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (non superiore a 5 milioni di euro), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le principali novità riguardano:

  • la definizione di start-up innovativa, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato ≤ 50 milioni di euro o bilancio ≤ 43 milioni di euro;
  • nuovi criteri relativi all’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l’attività prevalentemente svolta non deve consistere in attività di agenzia o consulenza ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Si noti che la permanenza, dopo la conclusione del 3° anno, è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino ad un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.
Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un massimo di 9 anni complessivi.
 
Schema proroghe permanenza
Periodo Durata Requisiti aggiuntivi
Ordinario 3 anni Solo requisiti base
Proroga Fino a 5 anni Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità Fino a 9 anni Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale
 

(MF/ms)




Start-up innovative: definizione e chiarimenti dal Mimit

Con la circolare del 29 luglio 2025, pubblicata il 31 luglio sul proprio sito, il MIMIT ha fornito indicazioni e chiarimenti in relazione all’iscrizione e al mantenimento dello status di start up innovativa, a seguito delle modifiche apportate al quadro normativo di riferimento dalla L. 193/2024.

In relazione ai “nuovi” requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il Ministero ha innanzitutto fornito chiarimenti in merito a quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. a-bis) del DL 179/2012, introdotto dall’art. 28 della L. 193/2024, in base al quale la start up innovativa deve rientrare nella definizione di PMI, secondo la nozione data dalla raccomandazione (Ce) 6 maggio 2003 n. 361.

Il MIMIT ha infatti rilevato che desta alcune incertezze l’applicazione di tale requisito e di quello previsto dall’art. 25 comma 2 lett. d) del DL 179/2012, secondo il quale, a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Sul punto, il Ministero ha chiarito che detti requisiti non sono in contraddizione, ma vanno verificati congiuntamente.

Il Ministero è poi intervenuto sul requisito ex art. 25 comma 2 lett. f) del DL 179/2012, nella parte in cui stabilisce che la start up innovativa “non svolge attività prevalente di agenzia e di consulenza”, anch’essa introdotta dall’art. 28 della L. 193/2024.

Il MIMIT ha precisato che per “consulenza” si intende una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia il proprio cliente nello svolgimento di atti e fornisce informazioni e pareri. Vanno quindi escluse, ad esempio, le imprese con codice ATECO prevalente 70.2 (Consulenza imprenditoriale e altre attività di consulenza gestionale) oppure 74.99 (Tutte le altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.). Per “agenzia”, invece, si intende un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere come, ad esempio, un’impresa che esercita l’attività di agente o rappresentante di commercio ex L. 204/85.

Ulteriori precisazioni sono state fornite con riferimento al comma 2-bis dell’art. 25 del DL 179/2012, introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino a un massimo di cinque anni dalla data di iscrizione, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. a);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una P.A. (lett. b);
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno (lett. c);
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, mediante il conseguimento di un finanziamento convertendo o un aumento di capitale a sovrapprezzo che conduca a una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (lett. d);
  • ottenimento di almeno un brevetto (lett. e).
In relazione a quest’ultimo requisito, il Ministero ha chiarito che l’impresa deve essere titolare del brevetto, mentre risulta insufficiente il semplice contratto di licenza (adeguato, invece, nei casi di prima iscrizione e per la permanenza nella sezione speciale fino al terzo anno). Inoltre, sono esclusi dai brevetti rilevanti quelli per “modello di utilità”, così come non rileva la titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale.

Ulteriori precisazioni sono state fornite in relazione all’applicazione dell’art. 25 comma 2-ter del DL 179/2012, anch’esso introdotto dalla L. 193/2024, il quale consente di estendere la permanenza nella sezione speciale del Registro Imprese oltre il termine di cinque anni, per ulteriori due anni, fino a un massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di “scale up”.

Il MIMIT, infine, ha precisato che la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese per 12 mesi, che aveva consentito, nel periodo della pandemia da COVID-19, la permanenza oltre i 60 mesi dalla costituzione della società e fino a un totale di 72 mesi, è scaduta (art. 38 comma 5 del DL 34/2020). Pertanto, tutte le start up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione (584 imprese, secondo i dati del Registro Imprese) devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale PMI innovative.
 

(MF/ms)




Nel vecchio esterometro le operazioni effettuate fino al 30 giugno

Gli acconti corrisposti per acquisti intracomunitari entro il 30 giugno scorso, e riferiti a beni la cui consegna o spedizione è avvenuta dal 1° luglio 2022, dovranno essere comunicati entro il 15 agosto 2022 utilizzando il Sistema di Interscambio se la fattura è ricevuta nel corso del corrente mese di luglio.

È questo uno degli aspetti che gli operatori economici dovranno tener conto per il passaggio dal “vecchio” al “nuovo” esterometro, tenendo conto che le nuove modalità di comunicazione riguardano le operazioni (attive e passive) effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Nella normativa Iva nazionale, il momento di effettuazione è disciplinato nell’articolo 6 Dpr 633/72, al cui interno si distinguono le seguenti regole generali:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione, mentre quelle relative a beni immobili alla data del rogito notarile. In ogni caso, se antecedentemente a tali momenti è incassato il corrispettivo o è emessa fattura, il momento di effettuazione è anticipato in corrispondenza dell’incasso o dell’emissione della fattura,
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo, fatta salva l’anticipata fatturazione, nel qual caso il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura antecedente al pagamento.
Per la nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere le questioni più delicate riguardano gli acquisti di prestazioni di servizi generiche di cui all’articolo 7-ter e gli acquisti intracomunitari di beni.

Per la prima delle due categorie di operazioni, l’articolo 6, comma 6, Dpr 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato si considerano effettuate alla data di ultimazione delle prestazioni stesse, fermo restando che in caso di pagamento anticipato il momento di effettuazione coincide con il pagamento stesso.

Ad esempio, l’incarico di consulenza legale sottoscritto da una società italiana nel mese di giugno con un avvocato tedesco per il recupero di crediti vantati verso debitori stabiliti in Germania, la cui esecuzione termina nel corso del mese di agosto, con emissione di fattura nel corso dello stesso mese, deve essere comunicato allo Sdi entro il 15 del mese di settembre (ferma restando la necessità della ricezione della fattura entro la fine del mese di agosto) inviando il TD17.

Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, si deve tener conto che l’articolo 39 Dl 331/1993 considera rilevante, quale momento di effettuazione, l’inizio del trasporto con partenza dal Paese membro di provenienza.

Laddove prima di tale momento vi sia il pagamento, totale o parziale, non assume alcun rilievo ai fini della verifica del momento di effettuazione (salva la facoltà del fornitore di emettere fattura a fronte dell’acconto ricevuto).

Ad esempio, se una società italiana ha ordinato dei beni da un fornitore francese per euro 10.000, partiti da Parigi il giorno 4 luglio, corrispondendo un acconto in data 29 giugno 2022, l’operazione si considera effettuata nel mese di luglio per l’intero importo, con conseguente obbligo di inviare, ad opera del cessionario italiano, il TD18 a mezzo Sdi entro il 15 agosto 2022 (ferma restando la ricezione del documento da parte del fornitore francese nel corso del mese di luglio).

È appena il caso di precisare che per le prestazioni di servizi, di cui gli articoli 7-quater e 7-quinquies Dpr 633/72, anche se scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Stati, il momento di effettuazione resta ancorato al pagamento del corrispettivo, con la conseguenza che per tutti i pagamenti avvenuti a partire dal 1° luglio 2022 gli acquisti di tali servizi dovranno essere comunicati con le nuove modalità, inviando tramite Sdi il documento TD17 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura del prestatore comunitario o di effettuazione dell’operazione da parte del prestatore extraUe.

(MF/ms)