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Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il Governo ha definito una serie di interventi nel Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ma ancora in attesa di conversione in Legge.
 
Questi i principali interventi di interesse:
 
  1. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022: Annullamento, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, per tutte le forniture elettriche (anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico);
 
  1. Riduzione bollette per energivori: Per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
 
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
 
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Contributo perequativo: condizioni per il riconoscimento

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Mef ha annunciato il Dpcm di proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

L’art. 1, commi da 16 a 27, del Dl 25 maggio 2021 n. 73 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo all’autorizzazione della commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Dl (2019 per i soggetti “solari”).

Il comma 24 del citato art. 1 del Dl n. 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’annunciato Dpcm, ha disposto che il termine del 10 settembre 2021 di cui al citato art. 1 comma 24 del Dl 73/2021 sia prorogato al 30 settembre 2021.

Nel comunicato è stato precisato, inoltre, che per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

La proroga è stata concessa “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all’esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte”.

Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta di spostare, come inizialmente richiesto, sino al 31 ottobre il suddetto termine. 

“Uno spostamento del termine al 31 ottobre sarebbe stato sicuramente più congruo, ma la data del 30 settembre è comunque più ragionevole di quella del 10 settembre” ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che ha aggiunto: “Pur apprezzando la disponibilità all’ascolto delle ragioni dei commercialisti da parte del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, siamo purtroppo ancora una volta costretti a sottolineare come le proroghe continuino ad arrivare sul filo di lana. Si poteva fare di più e meglio, garantendo maggiore serenità ai professionisti già due mesi fa”.

Intanto solo sabato, con il provvedimento n. 227357/2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Un decreto definirà la percentuale di riduzione

Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, determinante per stabilire la possibilità di accesso e il calcolo del contributo.

L’ammontare del contributo “perequativo” è infatti determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto coronavirus ricevuti).

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Inoltre, come evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.

(MF/ms)
 




Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

 

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
Articolo 1 Dl.73/2021
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa
Articolo 1 Dl. 73/2021
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.
Articolo 1 Dl. 73/2021
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse
Articolo 2 Dl. 73/2021
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020.
Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.
Credito d’imposta locazioni 2021
Articolo 4 Dl. 73/2021
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione
Articolo 9 Dl. 73/2021
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Articolo 10 Dl. 73/2021
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Articolo 13 Dl. 73/2021
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Articolo 14 Dl. 73/2021
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.
Proroga moratoria per le Pmi
Articolo 16 Dl. 73/2021
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali
Articolo 18 Dl. 73/2021
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
“Ace innovativa”
Articolo 19 Dl. 73/2021
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta beni strumentali
Articolo 20 Dl. 73/2021
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32 Dl. 73/2021
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Articolo 42 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021.
La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi
Articolo 44 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

(MF/ms)




Decreto Sostegni: compensazione contributo, istituito il codice tributo 6941

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6941” per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del Dl 41/2021, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione.

La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 “Elide”.

In merito all’utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all’accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scelta della modalità di utilizzo dell’agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene nell’istanza per la richiesta del contributo e può essere modificata solo fino all’esito finale di riconoscimento del contributo.

L’utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo .

Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1 comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, è stato istituito il codice tributo “6941” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d’imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” e il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA” (quindi indicando 2021).

La risoluzione precisa che l’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle entrate, al link “crediti Iva/agevolazioni utilizzabili”; nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo

La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, c.d. “F24 Elide”.

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • “8128” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8129” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
  • “8130” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.
In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
  • nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.
(MF/ms)
 



Decreto Sostegni: riduzione oneri fornitura elettrica aprile, maggio e giugno 2021

Informiamo le Aziende Associate che, con Delibera n. 124/2021/R/eel, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall’art. 6 del Decreto Sostegni di riduzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.
Il provvedimento prevede che:
  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
A titolo esemplificativo, per un’utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l’applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Decreto Sostegni: novità in materia lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19(cosiddetto “Decreto Sostegni”).

​Di seguito le principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge:

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi da 1 a 6)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo), assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga (Cigd) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni, secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

– Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
– Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga) e Aso (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2); 

Per i suddetti ammortizzatori sociali Covid non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8, commi 9-10-11)
Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.
Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.
Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.
 
(FV/fv)