Il Dl “Semplificazioni fiscali” ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere,
escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-
octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l’art. 1 comma 3-
bis del Dlgs. 127/2015.
Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all’art. 7-bis del Dpr 633/72.
Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del Dpr 633/72.
Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.
Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del Dpr 633/72).
Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del Dpr 633/72).
Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).
Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.
L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:
- per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-bis del Dpr 633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
- per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-
septies del Dpr 633/72”.
Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.
Estensione dell’esterometro ai forfetari
Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.
All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti in regime di franchigia che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del Dl 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis.
(MF/ms)