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Calendario fiscale: modifiche dal Decreto Semplificazioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022, il decreto “Semplificazioni” (Dl 21 giugno 2022, n. 73), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri. 

Diversi gli interventi apportati in materia di imposte dirette e indirette, cui si aggiunge una parziale riformulazione del calendario fiscale, in particolare per alcuni adempimenti IVA e dichiarativi (IMU e imposta di soggiorno).

Tra le principali novità del provvedimento – che entra in vigore il 22 giugno – si segnalano le seguenti:

  1. passa dal 16 al 30 settembre il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre dell’anno;
  2. il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla fine del mese successivo al periodo di riferimento.
  3. viene esteso al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021;
  4. per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno;
  5. l’introduzione di una norma che esclude dai controlli i dati che non sono stati oggetto di modifiche, compresi quelli comunicati da terzi in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni;
  6. in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il Caf o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.
(MF/ms)



Esterometro: disciplina degli acquisti fuori campo Iva

Il Dl “Semplificazioni fiscali” ha previsto una modifica alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, escludendo quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro. A tal fine, è modificato l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

Sotto il profilo degli acquisti da parte di soggetti passivi italiani, l’esclusione riguarda i beni ubicati al di fuori del territorio dello Stato, siano essi mobili o immobili, in ossequio al criterio di territorialità Iva di cui all’art. 7-bis del Dpr 633/72.

Nel caso delle prestazioni di servizi ricevute, invece, si fa riferimento essenzialmente ai servizi in deroga rispetto a quelli “generici” disciplinati dall’art. 7-ter del Dpr 633/72.

Per queste ultime prestazioni, difatti, il luogo di rilevanza territoriale è sempre il territorio dello Stato del committente. Per cui, se il committente è un soggetto passivo residente o stabilito in Italia, l’operazione è ivi soggetta a imposta.

Sono fuori campo, invece, ad esempio, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, poiché si deve avere riguardo al luogo in cui è situato l’immobile stesso (art. 7-quater lett. a) del Dpr 633/72).

Le medesime considerazioni valgono, tra l’altro, per le prestazioni di trasporto di persone B2B, per le quali il luogo di rilevanza territoriale ai fini Iva è determinato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato (art. 7-quater lett. b) del Dpr 633/72).

Si rammenta che sono comunque escluse dalla comunicazione le importazioni, in quanto documentate da bolletta doganale, nonché gli acquisti per i quali è stata emessa fattura elettronica via Sistema di Interscambio (eventualmente, su base facoltativa, anche per operazioni fuori campo Iva).

Con riguardo alla comunicazione delle operazioni prive di rilevanza territoriale in Italia, si è di recente espressa anche l’Agenzia delle Entrate nel corso delle risposte rese a Telefisco del 15 giugno 2022, sostanzialmente in coincidenza, quindi, con l’approvazione del decreto che prevede la modifica normativa testé descritta.

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito, in particolare, che:

  • per gli acquisti di beni fuori campo Iva ai sensi dell’art. 7-bis del Dpr  633/72 (es. rifornimento di carburante all’estero), il file XML è compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD19”;
  • per le prestazioni di servizi ricevute (es. prestazioni alberghiere al di fuori del territorio dello Stato), il file XML è comunque compilato con il codice natura “N2.2” e il tipo documento “TD17”.
Qualche perplessità potrebbe sorgere, se si osserva che il codice natura “N2.1” è espressamente riferito alle operazioni “non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del Dpr 633/72”.

Tale indicazione, tuttavia, risulta conforme a quanto indicato nelle specifiche tecniche versione 1.7 (allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757/2018), in base alle quali viene precisato, con riferimento, ad esempio, alla compilazione del documento “TD17”, che il codice N2.2 dovrebbe essere utilizzato “in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia” (analoga precisazione viene fatta per i file “TD19”). In questo senso, il codice “N2.1” parrebbe, dunque, destinato alle sole operazioni attive (cessioni di beni o prestazioni di servizi) non territorialmente rilevanti.

Estensione dell’esterometro ai forfetari

Mancano ormai poche settimane alla data di entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti. A decorrere dal prossimo 1° luglio 2022, sarà, infatti, obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio, nel formato XML, proprio della fattura elettronica.

All’adempimento si aggiungeranno, con ogni probabilità, anche i soggetti in regime di franchigia che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, posto che l’art. 18 del Dl 36/2022, attualmente in fase di conversione, ne prevede, dalla stessa data, l’inclusione nel novero dei soggetti tenuti all’emissione della fattura elettronica ex art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015; essi, pertanto, dovrebbero rientrare anche nel perimetro soggettivo della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, in virtù di quanto disposto dal successivo comma 3-bis.

(MF/ms)