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Decreto Mille Proroghe: procedura semplificata smartworking

È stato pubblicato il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto “Mille Proroghe”).
Il provvedimento proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’Allegato 1 al Decreto stesso, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e non oltre il 31 marzo 2021.

In particolare si segnala la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di Smartworking di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.

Pertanto i datori di lavoro privati potranno:

  • continuare ad applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato in assenza degli accordi individuali con i lavoratori;
  • assolvere in via telematica gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017), anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
  • ricorrere alla procedura semplificata (art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020), comunicando al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile con la documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si ricorda che il Ministero del lavoro ha reso disponibile un template Excel da utilizzare per la produzione del file con le informazioni sui periodi di lavoro in modalità smart working.

L’accesso alla piattaforma telematica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avviene esclusivamente tramite SPID.

La comunicazione, di regola, va effettuata entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Resta fermo l’obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo all’orario di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc.

(FV/tm)