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“Decreto Lavoro”: chiarimenti ministeriali sui contratti a termine

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 (circolare n. 9 del 9 ottobre 2023) con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 85/2023 di conversione del decreto-legge n. 48/2023 (cd. decreto Lavoro).

In particolare, la circolare evidenzia che:

  • resta fissato in 24 mesi il limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato che possono intercorrere tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e la possibilità di un’ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
     
  • il contratto a termine può essere stipulato liberamente, cioè senza alcuna causale, fino a 12 mesi di durata;
     
  • non ha subìto variazioni il numero massimo di proroghe consentite – sempre quattro nell’arco temporale di ventiquattro mesi;
     
  • è rimasto invariato il regime delle interruzioni tra un contratto di lavoro e l’altro (c.d. stop and go).
Quanto alle causali da apporre necessariamente in caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, il Decreto-Lavoro è intervenuto in modo significativo, modificando integralmente l’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2015 e riscrivendo le nuove condizioni legittimanti, valorizzando peraltro il ruolo della contrattazione collettiva.

La novità più importante è stata, tuttavia, introdotta in sede di conversione del Decreto-Lavoro circa la possibilità per i datori di lavoro di stipulare liberamente contratti di lavoro a termine acausali, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesiindipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 (l’espressione “contratti stipulati” è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere). A tal proposito il Ministero del Lavoro, fornisce alcuni esempi all’interno della circolare.

La circolare del Ministero ribadisce, infine, l’esclusione dei lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato dal limite del 20%, così come l’esclusione dai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori (c.d. lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati).

Si allega Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 9 ottobre 2023

(FV/fv)




“Decreto lavoro”: proroga dei termini in materia di lavoro agile

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che la legge n. 85 del 3 luglio 2023, nel convertire con modificazioni il Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Inoltre, è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il diritto di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile per:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio, minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una
A tal fine si informa che le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati (disponibili qui) seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it, denominato “Lavoro Agile”.

(FV/fv)




Decreto Lavoro: le novità in sintesi

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Assunzione beneficiali del Reddito d’inclusione (art. 10)
Il Decreto ha introdotto un incentivo per datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito d’inclusione. La misura sarà operativa dal 01.01.2024.
Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i percettori del Reddito di Inclusione è previsto uno sgravio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite complessivo di 8.000 euro annui, per massimo 12 mesi.
Lo sgravio, in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, si riduce al 50% dei contributi, nel limite complessivo di 4.000 euro, per massimo 12 mesi.

Contratto a Termine (Art. 24)
Il Decreto ha introdotto nuove causali per il contratto di lavoro a termine modificando il contenuto dell’art. 19 D. Lgs. n. 81/2015.
Le nuove causali che possono essere indicate nei contratti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 12 mesi e fino ai 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), sono così definite:
– fattispecie previste dai contratti collettivi (o accordi territoriali o accordi aziendali);
– esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva – fino al 30 aprile 2024 –;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Decreto Trasparenza (Art. 26)
Il Decreto ha semplificato l’informativa ai dipendenti in sede di assunzione modificando quanto previsto dal Decreto Trasparenza.
Per assolvere all’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore in sede di assunzione, è sufficiente che il datore di lavoro indichi il relativo riferimento normativo del CCNL applicato oppure dell’accordo aziendale, ed è tenuto a mettere a disposizione del personale, anche tramite pubblicazione web, il suddetto CCNL, territoriale, aziendale o i regolamenti aziendali applicati in azienda.

Assunzione UNDER 30 (art. 27)
Il Decreto introduce un nuovo incentivo per datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, under 30 dal 01.06.2023 al 31/12/2023.
In caso di assunzione a tempo indeterminato è previsto un incentivo per massimo 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini INPS.

CIGS in deroga causale crisi aziendale e riorganizzazione (art. 30)
Alle aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a completare i piani di riorganizzazione o ristrutturazione entro il 2022, è riconosciuta la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro un ulteriore periodo di proroga della CIGS fino al 31.12.2023, in presenza di determinate condizioni.

Voucher INPS (art. 37)
La novità introdotta dal decreto riguarda i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento per i quali l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è elevato da 10.000 a 15.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori.
Sempre per i medesimi settori è stata introdotta una modifica al divieto di utilizzo: il limite non è più dato dall’avere alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, bensì è elevato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Esonero contributivo lavoratori dipendenti (art. 39)
Il Decreto prevede per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero pari al:
– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
– 7% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a 1.923 euro.

Fringe Benefit (art. 40)
Per il periodo d’imposta 2023, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni e/o servizi, esenti da IRPEF e contributi, fino a 3.000 euro ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Sono compresi anche i rimborsi o le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua.

Si allega il testo del cd. Decreto Lavoro, precisando che lo stesso dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e potrà subire variazioni.

L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti.

(FV/fv)
 




Decreto lavoro, le imprese soddisfatte

La Provincia del 3 maggio 2023, le associazioni di categoria commentano le novità varate dal Governo.