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Pubblicato il decreto fiscale

Il Consiglio dei Ministri n. 166, riunitosi a Palazzo Chigi il 27 marzo 2026, ha approvato un decreto-legge con disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. 

Il provvedimento, pubblicato in GU n. 72 del 27 marzo 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38), introduce una serie di misure di interesse strategico per imprese, professionisti e intermediari fiscali.

1. Credito d’imposta per le imprese – È prevista una nuova misura di sostegno pari al 35% dell’investimento agevolato, destinata alle imprese che hanno presentato comunicazioni per investimenti produttivi. Il Governo avvierà a breve un tavolo di confronto con le categorie per definire eventuali risorse aggiuntive e priorità di intervento in sede di conversione.

2. Operazioni permutative e decorrenza IVA – Il nuovo regime IVA per le permute avrà effetto solo per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026. È esplicitamente sancito che non saranno effettuati rimborsi d’imposta per operazioni antecedenti. 

3. Regime dei lavoratori impatriati – Aggiornati i riferimenti normativi per il regime agevolativo, con entrata in vigore dal periodo d’imposta 2027. Il provvedimento mira a coordinare la disciplina con le recenti modifiche del TUIR e ad assicurare una maggiore chiarezza applicativa. 

4. Trattamento dell’avviamento negativo – Per le società IAS adopter, la differenza negativa tra prezzo di cessione e valore dei beni (avviamento negativo) concorrerà al reddito in cinque quote costanti dall’esercizio di realizzo (2024). Si tratta di un allineamento tra disciplina civilistica e fiscale. 

5. Sistemi di garanzia dei depositanti – Fino al 31 dicembre 2028, gli interessi su obbligazioni percepiti dai sistemi di garanzia restano esenti dall’imposta sostitutiva, rafforzando la stabilità del comparto bancario. 

6. Differimenti e rinvii tecnici

  • Contributo sulle spedizioni extra-UE rinviato al 1° luglio 2026, per completare gli adeguamenti informatici.
  • Ritenuta sulle provvigioni posticipata al 1° maggio 2026.
  • Investimenti in beni strumentali: eliminato il vincolo geografico UE/SEE, favorendo la libertà di approvvigionamento internazionale.

7. Agevolazioni e altri interventi

  • Atleti dilettanti: soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte fissata a 300 euro fino al 31 dicembre 2026.
  • Riscossione: introdotti nuovi termini per la richiesta di riconsegna dei carichi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
  • Regime dividendi e PEX: ripristinata l’esclusione del 95% per le società, dal 1° gennaio 2026.
  • Imposta di bollo: per soggetti non persone fisiche, passa da 100 a 118 euro.

8. Misure di carattere istituzionale e sociale

  • Educazione finanziaria: il Comitato nazionale sarà integrato con un rappresentante della Guardia di Finanza e potrà coinvolgere esperti esterni.
  • Carta europea della disabilità: stanziati 1,6 milioni di euro per la continuità del servizio 2026.
  • Avvocatura dello Stato: finanziamento annuale da 500.000 euro per coprire contributi unificati e spese processuali.

 

DL fiscale (27.03.2026) – Sintesi delle misure fiscali ed economiche principali
Ambito Misura Decorrenza / Termine Note operative
Credito d’imposta imprese Contributo del 35% sugli investimenti 2026 Possibile revisione in sede di conversione
Operazioni permutative Nuovo regime IVA 1° gennaio 2026 Nessun rimborso d’imposta pregresso
Lavoratori impatriati Aggiornamento normativa Periodo d’imposta 2027 Coordinamento con TUIR
Avviamento negativo Tassazione differita in 5 anni Dal 2024 Rileva per soggetti IAS adopter
Sistemi di garanzia depositanti Esenzione interessi obbligazionari Fino al 31 dicembre 2028 Misura di stabilizzazione
Contributo spedizioni extra-UE Rinvio tecnico 1° luglio 2026 Adeguamento sistemi ADM
Ritenuta provvigioni Differimento 1° maggio 2026 Slittamento di due mesi
Beni strumentali Eliminazione vincolo UE/SEE Immediata Maggiore neutralità geografica
Dividendi e PEX Ripristino esclusione 95% 1° gennaio 2026 Riapplicazione regime pregresso
Imposta di bollo Aumento da 100 a 118 euro Dal 2026 Per soggetti diversi da persone fisiche
Atleti dilettanti Esenzione ritenuta fino a 300 € Fino al 31 dicembre 2026 Agevolazione rimodulata
Educazione finanziaria Nuova composizione del Comitato Dal 2026 Ingresso Guardia di Finanza
Carta europea disabilità Stanziamento 1,6 milioni € 2026 Continuità operativa
Avvocatura dello Stato Spesa annuale 500.000 € Dal 2026 Copertura spese processuali

 
(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale pubblicato il decreto fiscale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 Giugno, il DL 17 giugno 2025 n. 84 recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

Nel decreto, entrato in vigore il 18 Giugno, viene certificato lo slittamento del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

Ora, in base all’art. 13 del DL 84/2025, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 (invece che entro il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;
  • oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga si applica ai soggetti che, al contempo:
  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Lo slittamento si estende ai soggetti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Quanto all’ambito applicativo dei nuovi obblighi di pagamento delle spese di trasferta con mezzi tracciabili, operativi dal 2025, il DL 84/2025 conferma le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi.

Tali obblighi operano, quindi, per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato.

Ugualmente confermate le novità in materia di reddito di lavoro autonomo, riguardo al quale viene tra l’altro stabilito che i rimborsi delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente, sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, che, dal 2025, risultano non più imponibili in capo all’artista o al professionista, in deroga a tale regola generale concorrono invece alla determinazione del reddito di lavoro autonomo ove i pagamenti (se la spesa è stata sostenuta nel territorio dello Stato) non sono eseguiti con strumenti tracciabili.

Allo stesso modo, tali spese, che diventano deducibili per il professionista nell’ipotesi di inadempimento del committente (alle condizioni e nei limiti definiti dall’art. 54-ter commi 2 – 5 del TUIR), resterebbero comunque indeducibili ove l’onere, sostenuto nel territorio dello Stato, non sia stato all’origine pagato dal professionista stesso con strumenti tracciabili.

Confermata, infine, l’estensione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti anche alle spese di rappresentanza e a quelle per omaggi sostenute dagli esercenti arti e professioni.

Diverse modifiche interessano la disciplina relativa al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie, in particolare agli artt. 84 comma 3-ter, 172 comma 7, 176 e 177-ter del TUIR.

Confermate le modifiche sulla tracciabilità delle spese per i professionisti

Anche le novità in tema di tassazione della cessione delle quote in studi associati, le cui plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di quote di associazioni professionali, società semplici tra professionisti, STP e altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico ora rientrano nel novero dei redditi diversi, trovano una definitiva conferma.

Il DL fiscale concede poi più tempo ai contribuenti che, nell’ambito della disciplina in materia di disallineamenti da ibridi ex art. 61 del DLgs. 209/2023, devono predisporre della documentazione avente data certa.

In ambito IVA, si segnala l’esclusione delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, dall’ambito applicativo dello split payment a decorrere dal prossimo 1° luglio.

Infine, il DL interviene sulla disciplina CFC ex art. 167 del TUIR, in primo luogo modificando il calcolo dell’ETR (effective tax rate) della controllata estera, prevedendo la rilevanza dell’imposta minima nazionale equivalente (QDMTT – imposta minima nazionale – estera) dovuta. Viene anche rinnovato il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva delle controllate estere ex comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR attraverso il pagamento del 15% sull’utile della controllata.

Non ha trovato conferma, invece, la previsione in materia di rottamazione dei ruoli che era comparsa nella prima bozza in circolazione, ove si sanciva l’estinzione “anticipata” dei processi pendenti per effetto del pagamento della sola prima rata, e non di tutte le rate ex art. 1 comma 236 della L. 197/2022.
 

(MF/ms)