Tra le pieghe del cd. “Decreto Riaperture”, DL. 22 aprile 2021, n. 52, nel corso del percorso di conversione del decreto in legge, ha trovato spazio anche una misura che con le riaperture non ha assolutamente nulla a che fare, ma che era più che auspicata per quanto, a parere di chi scrive, utile solo a rinviare un problema, invece che a risolverlo.
Ci riferiamo all’obbligo di indicazione in nota integrativa, o di pubblicazione su proprio sito internet, oppure – se sprovvisti – sui portali delle associazioni di categoria, delle informazioni relative ai contributi o sussidi statali ricevuti nell’anno precedente.
Tale obbligo, previsto dall’articolo 1, commi 125 e seguenti della Legge 124/2017, come modificato dall’articolo 35 del decreto “Crescita”, decreto-legge 34/2019, prevede che:
- le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. (sono quindi esclusi i liberi professionisti), nonché le Onlus, le fondazioni e talune cooperative sociali;
- sono tenute ordinariamente entro il termine del 30 giugno;
- all’indicazione in nota integrativa (bilancio ordinario) oppure alla pubblicazione sul proprio sito internet ed in mancanza sul sito delle associazioni di categoria;
- delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati alle imprese stesse dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, se di importo superiore a 10mila euro nel periodo interessato.
In caso di mancato adempimento, ai sensi dell’articolo 1 comma 125-ter della L. 124/2017 sono previste sanzioni pesanti, per non dire esorbitanti, soprattutto se si pensa all’applicazione di questa disposizione (nata per garantire “trasparenza” in ordine alle imprese che si giovano di aiuti statali), alla particolare natura dei
numerosi aiuti Covid-19 riconosciuti, che francamente non si vede come possano creare squilibri di mercato che non siano quello di tentare di tenere in vita le imprese stesse.
Tali sanzioni sono così definite:
- sanzione peri all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, nonché sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione;
- decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
A questo punto è doveroso dare evidenza la novità introdotta con il Dl. 52/2021: l’articolo 11-sexiesdecies dispone una proroga delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124, ovvero interviene sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo che per l’anno 2021 il termine ultimo di pubblicazione è prorogato al 1° gennaio 2022.
Di conseguenza, gli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative ai contributi,sovvenzioni, aiuti ricevuti nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 potrà essere adempiuto entro il 1° gennaio 2022, invece che entro il 30 giugno 2021.
Si tratta senza dubbio di una (piccola) buona notizia, mentre resta lo stupore nel constatare che nonostante si sia attraversata – o meglio, si stia ancora attraversando – una pandemia di proporzioni epiche, il delirio burocratico non accenna a fare il benché minimo passo indietro: anche gli aiuti Covid, quindi, dopo essere stati evidenziati in Redditi, eventualmente essere ripresi in RU se trattasi di crediti di imposta, ulteriormente riportati nel quadro RS ai fini della pubblicazione nel registro degli Aiuti di Stato, continueranno a perseguitarci anche per l’obbligo di pubblicazione sul sito internet del contribuente o dell’associazione di categoria.
Peraltro, come specificato dal comma 125-quinquies della L. 124/2017, anche laddove ci si trovi dinnanzi a aiuti di stato e aiuti de minimis contenuti nel RNA, pubblicati nella sezione trasparenza a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti, non ci si potrà esimere dalla pubblicazione; infatti, si dovrà comunque dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, per i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Sfugge la logica di tutto questo, e ancor più pare essere sfuggito al legislatore che non tutti i contribuenti dispongono di un sito internet, e nemmeno sono iscritti ad una qualsivoglia associazione di categoria, e grida veramente vendetta il fatto che possano essere costretti ad iscriversi solo per adempiere all’ennesima (del tutto inutile) comunicazione.
Peraltro, anche l’indicazione dei contributi in nota integrativa vale a titolo di “pubblicità” solo in casi limitati.
Infatti, l’indicazione in nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato o in calce allo stato patrimoniale, nel caso delle microimprese, parrebbe non essere sufficiente, posto che l’articolo 1 comma 125-bis della L. 124/2017 testualmente recita “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” A tal proposito, vedasi anche Tassonomia Principi Contabili Italiani versione 2018-11-04: istruzioni operative per il suo utilizzo in conseguenza delle variazioni normative XBRL. Si arriva così alla conclusione paradossale che proprio i soggetti più piccoli, seppure costituiti sotto forma di società di capitale, non possano eludere il problema del sito o dell’associazione di categoria, nemmeno dando le dovute notizie in sede di deposito di bilancio.
In ogni caso, se ne riparla per la scadenza del 1° gennaio 2022, sperando che nel frattempo si abbia il buon cuore di eliminare questo ennesimo appesantimento, quanto meno con riferimento a tutti gli aiuti che sono stati concessi in ragione dell’emergenza epidemiologica.
(MF/ms)