Contributo di 2 euro sulle importazioni di modico valore
È stata prevista l’istituzione di un contributo per le spedizioni di beni provenienti da Paesi extra Ue di valore dichiarato non superiore a 150 euro, destinato alla “copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi”.
Tale prelievo dovrebbe avere natura analoga al dazio doganale definito a livello politico dal Consiglio Ue nella riunione Ecofin del 12 dicembre scorso, la cui applicazione è prevista dal 1° luglio 2026.
Nella circolare del 30 dicembre l’Agenzia delle Dogane definisce in primo luogo l’ambito applicativo: il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026, è esigibile all’atto dell’importazione definitiva ed è riscosso dagli Uffici delle dogane.
Viene inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del contributo, non rileva la tipologia di transazione commerciale (che può essere eseguita in ambito B2C, B2B o C2C ed essere riferita ad acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce o direttamente presso i fornitori esteri).
Il prelievo, peraltro, si applica all’atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7), seppure da ciò derivino alcune differenze in termini di liquidazione e contabilizzazione del contributo stesso.
Posto quanto sopra, risulta centrale comprendere la portata del termine “spedizione” impiegato dal legislatore. In assenza di indicazioni nel Codice doganale dell’Unione, è possibile fare utile riferimento alle Note esplicative in tema di IVA nel commercio elettronico (pubblicate nel settembre 2020), secondo cui per “spedizione” devono intendersi le “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto” (si veda anche il documento TAXUD “Customs Guidance doc on LVC” del 16 settembre 2022).
Sulla base di tale definizione sembrerebbe, quindi, che debbano considerarsi:
- un’unica spedizione l’invio di beni, in esecuzione di ordini multipli tra le stesse parti, oggetto di un unico contratto di trasporto;
- spedizioni multiple i separati invii di beni, in esecuzione di un unico ordine, oggetto di distinti contratti di trasporto.
Nel caso in cui si presenti il modello H1, è possibile liquidare in dichiarazione i tributi inerenti alle merci da importare (compreso il contributo in esame, con codice “159”) e per valutare il superamento della soglia di 150 euro si fa riferimento al valore in dogana imponibile ai fini del dazio, come determinato ai sensi degli artt. 69-76 del CDU.
Nel caso in cui si presenti il modello H7, invece, non essendo possibile liquidare contributi o tributi (salvo che per l’IVA), di fatto non sarà possibile contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. In tale ipotesi, l’importo da prendere in considerazione per verificare il rispetto della soglia è il valore intrinseco definito, anche in questo caso, dalle Note esplicative sull’IVA nel commercio elettronico.
Nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, in caso di dichiarazioni con tracciato H7, il contributo andrà contabilizzato e pagato periodicamente, ai sensi dell’art. 105 par. 1 secondo capoverso del CDU, su base quindicinale.
In fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del debitore, avvalendosi del modello allegato alla circolare in commento, e seguendo le ulteriori indicazioni di dettaglio fornite in tale sede interpretativa.
Inoltre, è precisato che, ai fini della contabilizzazione periodica, entro il mese di febbraio 2026, “i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025”.
(MF/ms)
