1

Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)




Dazi. Camisa: via libera UE dà certezze alle imprese, ora vigilare

Confapi esprime soddisfazione per il via libera definitivo arrivato dal Parlamento europeo ai due regolamenti commerciali che attuano l’accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti. Una decisione che dà stabilità e tutele fondamentali per il sistema manifatturiero italiano, in particolare per la galassia delle piccole e medie imprese industriali private, anche se alcuni settori rimangono penalizzati dalle politiche dell’attuale amministrazione USA.
“Il voto dell’Europarlamento, espresso da un’ampia e trasversale maggioranza parlamentare – commenta il presidente Cristian Camisa – ha il merito di mettere la parola fine a una lunga fase di instabilità, restituendo alle nostre imprese quel clima di certezze e prevedibilità indispensabile per pianificare gli investimenti e difendere le quote di mercato oltreoceano. Il superamento dell’incertezza tariffaria è la notizia che il comparto produttivo attendeva, ma la distensione dei rapporti transatlantici non deve tradursi in un calo di attenzione, anche perché rimangono settori produttivi ancora penalizzati. Inoltre – aggiunge – occorre monitorare costantemente e rigorosamente l’andamento degli scambi sulla base delle clausole di salvaguardia e protezione inserite nei testi normativi. Tali meccanismi di tutela e di eventuale sospensione temporanea delle concessioni sono vitali per difendere l’ecosistema produttivo italiano ed europeo”.
Confapi continuerà a seguire da vicino l’evoluzione degli scenari commerciali internazionali, collaborando con le istituzioni affinché la cooperazione economica tra UE e USA si sviluppi nel segno della reciprocità, della stabilità e della reale tutela del tessuto produttivo delle Pmi.



Slitta al 1° ottobre il contributo nazionale sui pacchi in arrivo extra UE

Nell’ambito del DL recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR, approvato il 22 giugno dal Consiglio dei Ministri, come reso noto nel comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine della riunione, è stato stabilito lo slittamento al 1° ottobre 2026 dell’applicazione del contributo di 2 euro sulle spedizioni di provenienza extra-Ue di valore non superiore a 150 euro.

Il contributo è stato istituito con la legge di bilancio 2026 (art. 1 commi 126-128 della L. 199/2025), ma non ha ancora trovato efficacia, essendo già stato differito al 1° luglio 2026.

Nell’imminenza dell’applicazione del contributo, dunque, il Governo interviene posticipandola al prossimo 1° ottobre.

In base alle previsioni iniziali, il prelievo avrebbe dovuto riguardare le spedizioni dichiarate per l’immissione in libera pratica registrate dal 1° gennaio 2026, ma il DL 38/2026 ne aveva già fatto slittare l’efficacia al 1° luglio.

Il contributo è destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di valore modesto provenienti da Paesi terzi. Per espressa previsione normativa, il contributo si applica alle spedizioni di beni provenienti da Stati extra Ue, quando il valore dei beni dichiarato in dogana non è superiore a 150 euro.

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 4/2026, il contributo, per la funzione che gli è stata attribuita, non si qualifica come diritto doganale.

Di diversa natura è invece il nuovo dazio forfetario, di importo pari a 3 euro – istituito dal Regolamento Ue n. 382/2026, nell’ambito di una più ampia riforma doganale unionale – il quale si applica dal 1° luglio, anche in questo caso per i soli beni inclusi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Il differimento di tre mesi del contributo nazionale evita, quindi, che i due prelievi possano, quantomeno per il momento, sommarsi.

A riguardo del nuovo dazio forfetario unionale, sono state fornite le prime istruzioni con un apposito documento della Commissione europea.

Inoltre, sul sito della Commissione ulteriori chiarimenti sono stati resi sotto forma di “Questions & Answers”, aggiornate da ultimo il 22 giugno. Tra gli aspetti trattati, la conferma che il nuovo dazio forfetario si applica anche alle spedizioni di beni destinati a clienti situati nel territorio doganale Ue, pure quando questo è estraneo all’ambito dell’IVA unionale (es. Isole Canarie o Campione d’Italia).

Punti di contatto con la “handling fee” da novembre

Se, dunque, l’intervento di rinvio del contributo di 2 euro risultava urgente per evitare la sovrapposizione con il citato dazio forfetario di 3 euro dal 1° luglio, resta ancora da chiarire il rapporto del citato contributo sia con quest’ultimo prelievo, sia con la nuova handling fee prevista a livello europeo, ossia un contributo di gestione sulle spedizioni di modico valore finalizzato a compensare i costi sostenuti dalle autorità doganali per l’immissione in libera pratica di merci oggetto di vendite a distanza conformi alle norme e agli standard Ue.

Si tratta di una misura ancora in fase di definizione, prevista nell’ambito della riforma del Codice doganale dell’Unione, sulla quale, però, è stato raggiunto un accordo lo scorso 26 marzo tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue, prospettandone l’applicazione non oltre il 1° novembre 2026.

Peraltro, alla handling fee dovrebbero potersi affiancare anche commissioni di gestione “nazionali”, istituite dagli Stati membri, purché destinate a coprire servizi differenti.

Il rinvio del contributo nazionale al 1° ottobre, dunque, non risolve le criticità legate all’incerta qualificazione del prelievo e al suo coordinamento con le altre misure previste a livello unionale, ma consente soltanto di prendere tempo in attesa di ulteriori soluzioni.

L’intervento normativo, infatti, risponde solo in parte alle istanze avanzate dalle imprese, e in particolare dal settore della logistica, che auspicavano, piuttosto, l’abrogazione del contributo, evidenziando come esso abbia già prodotto distorsioni sui traffici commerciali e logistici, spostando i flussi verso
Paesi Ue che non applicano contributi nazionali.
 

(MF/ms)




E-commerce: dal 1 luglio dazio di tre euro sui piccoli pacchi

Con avviso del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Dogane segnala le importanti novità in arrivo per il settore del commercio elettronico transfrontaliero: dal 1° luglio 2026 viene infatti soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di modesto valore, cioè quelle inviate direttamente da un Paese terzo a un consumatore nell’Unione europea e con valore intrinseco non superiore a 150 euro.

 

In via temporanea, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, su tali spedizioni si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo, indipendentemente dal regime IVA utilizzato: IOSS, regime speciale o IVA ordinaria (art. 2 del Regolamento UE n. 2026/3821 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026).

La misura opererà a prescindere dal tracciato dichiarativo impiegato, quindi anche per H1, H6 e H7.

Il nuovo prelievo è qualificato come diritto doganale (tipo tributo tributo A00) e in quanto tale è anche soggetto a IVA.

Contestualmente, l’ADM preannuncia l’eliminazione del codice regime aggiuntivo C07, oggi usato per attestare la franchigia doganale sulle spedizioni di modesto valore, mentre resteranno utilizzabili i codici F48 per IOSS e F49 per il regime speciale; per le operazioni assoggettate a IVA ordinaria sarà
introdotto il nuovo codice F53.

L’intervento rientra nella più ampia riforma unionale dell’e-commerce e punta a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e ristabilire condizioni di concorrenza più equilibrate per gli operatori europei.

(MF/ms)




Camisa alla task force con ministro Tajani sui dazi

Il Presidente Cristian Camisa è intervenuto alla riunione della Task Force dazi presieduta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani.
Al centro della riunione, l’aggiornamento da parte del Ministro Tajani sulle relazioni commerciali transatlantiche alla luce della recente sentenza della Corte Suprema statunitense sui dazi “reciproci” e delle conseguenti misure annunciate dall’Amministrazione USA.
Nel corso del suo intervento il Presidente Camisa ha ribadito la preoccupazione delle Pmi Industriali, per le quali, “più ancora del livello dei dazi, pesa il clima di incertezza che si è determinato negli ultimi mesi” ed in particolare “la variabilità del quadro normativo e commerciale che rende più complesse le scelte di investimento e di pianificazione sui mercati extraeuropei”. “In questo clima – ha aggiunto -, il tema dei dazi non è l’unico perché la svalutazione del dollaro sta incidendo in maniera pari o superiore e questa è un’aggravante importante”.
 
Tra le proposte portate dal Presidente, un credito di imposta pari al 20% che vada a compensare i dazi, la sospensione dei cosiddetti dazi autoimposti ovvero quelli legati al Green Deal e al Cbam nonché la creazione di un hub negli Usa per abbattere i costi di distribuzione che per le Pmi sono un costo importante. È inoltre necessario un chiarimento sul tema del recupero dei dazi Ieepa. Per Confapi, inoltre, bisognerebbe valutare un pacchetto nazionale di strumenti che possano rappresentare un ponte di liquidità che copra i rischi legati alla cancellazione delle commesse che sia di fatto in sinergia con Sace e Simest e che sia focalizzato sulle Pmi.

 
 
 




Contributo di 2 euro sulle importazioni di modico valore

Con la circolare n. 37 del 30 dicembre, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha fornito prime indicazioni operative sull’applicazione, dall’ 1 gennaio 2026, del contributo previsto dalla legge di bilancio 2026 consistente in un prelievo pari a 2 euro sulle importazioni di modico valore.

È stata prevista l’istituzione di un contributo per le spedizioni di beni provenienti da Paesi extra Ue di valore dichiarato non superiore a 150 euro, destinato alla “copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi”.

Tale prelievo dovrebbe avere natura analoga al dazio doganale definito a livello politico dal Consiglio Ue nella riunione Ecofin del 12 dicembre scorso, la cui applicazione è prevista dal 1° luglio 2026.

Nella circolare del 30 dicembre l’Agenzia delle Dogane definisce in primo luogo l’ambito applicativo: il contributo è dovuto per le dichiarazioni di immissione in libera pratica registrate a partire dal 1° gennaio 2026, è esigibile all’atto dell’importazione definitiva ed è riscosso dagli Uffici delle dogane.

Viene inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione del contributo, non rileva la tipologia di transazione commerciale (che può essere eseguita in ambito B2C, B2B o C2C ed essere riferita ad acquisti effettuati su piattaforme di e-commerce o direttamente presso i fornitori esteri).

Il prelievo, peraltro, si applica all’atto dello sdoganamento, sia che venga utilizzata la dichiarazione ordinaria (H1), sia che si faccia ricorso alla dichiarazione semplificata (H7), seppure da ciò derivino alcune differenze in termini di liquidazione e contabilizzazione del contributo stesso.

Posto quanto sopra, risulta centrale comprendere la portata del termine “spedizione” impiegato dal legislatore. In assenza di indicazioni nel Codice doganale dell’Unione, è possibile fare utile riferimento alle Note esplicative in tema di IVA nel commercio elettronico (pubblicate nel settembre 2020), secondo cui per “spedizione” devono intendersi le “merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto” (si veda anche il documento TAXUD “Customs Guidance doc on LVC” del 16 settembre 2022).

Sulla base di tale definizione sembrerebbe, quindi, che debbano considerarsi:

  • un’unica spedizione l’invio di beni, in esecuzione di ordini multipli tra le stesse parti, oggetto di un unico contratto di trasporto;
  • spedizioni multiple i separati invii di beni, in esecuzione di un unico ordine, oggetto di distinti contratti di trasporto.
La circolare chiarisce, poi, che debitore del contributo, ai sensi dell’art. 77 par. 3 del Reg. 952/2013, è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, si considera debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana.

Nel caso in cui si presenti il modello H1, è possibile liquidare in dichiarazione i tributi inerenti alle merci da importare (compreso il contributo in esame, con codice “159”) e per valutare il superamento della soglia di 150 euro si fa riferimento al valore in dogana imponibile ai fini del dazio, come determinato ai sensi degli artt. 69-76 del CDU.

Nel caso in cui si presenti il modello H7, invece, non essendo possibile liquidare contributi o tributi (salvo che per l’IVA), di fatto non sarà possibile contabilizzare il contributo prima dello svincolo per ciascuna dichiarazione doganale. In tale ipotesi, l’importo da prendere in considerazione per verificare il rispetto della soglia è il valore intrinseco definito, anche in questo caso, dalle Note esplicative sull’IVA nel commercio elettronico.

Nelle more dell’adeguamento tecnico dei sistemi informativi dell’Agenzia, in caso di dichiarazioni con tracciato H7, il contributo andrà contabilizzato e pagato periodicamente, ai sensi dell’art. 105 par. 1 secondo capoverso del CDU, su base quindicinale.

In fase di prima applicazione, la contabilizzazione e il pagamento avverranno su base dichiarativa da parte del debitore, avvalendosi del modello allegato alla circolare in commento, e seguendo le ulteriori indicazioni di dettaglio fornite in tale sede interpretativa.

Inoltre, è precisato che, ai fini della contabilizzazione periodica, entro il mese di febbraio 2026, “i dichiaranti che utilizzano la dichiarazione semplificata (H7) dovranno adeguare le garanzie sui propri conti di debito almeno in misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni semplificate (H7) presentate nel 2025”.
 

(MF/ms)




Relazioni commerciali USA-Ue: aggiornamento su dazi e accordi bilaterali

Rete Ufficio Estero presenta una sintesi aggiornata, che potete scaricare in allegato, sulle politiche tariffarie tra Stati Uniti e Unione Europea con focus su acciaio, alluminio, automotive, rame, legno e agroalimentare.
 
Il documento riassume i contenuti del “Framework Agreement on Reciprocal, Fair and Balanced Trade” del 21 agosto 2025 e le novità introdotte dal principio delle “Reciprocal Tariffs, a supporto della pianificazione strategica delle PMI esportatrici.
 
Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a contattare la Rete Ufficio Estero: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

(CP/am)
 
 




Dazi. Camisa: impatto negativo ma serve approccio pragmatico

“L’accordo commerciale raggiunto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti avrà un impatto negativo sulla crescita economica europea, seppur meno drammatico di quanto si ipotizzava solo qualche settimana fa. Tuttavia, se affiancato da una mirata politica industriale, l’accordo può rappresentare paradossalmente anche un’opportunità per il settore della componentistica italiana. Le prime stime indicano che i dazi statunitensi del 15% avranno un impatto dello 0,34% sull’economia dell’UE27. Per l’Italia, tale impatto sarà leggermente superiore (0,41%), data la maggiore incidenza dell’export sul Pil nazionale. Dunque, pur riconoscendo il potenziale danno, invito ad un approccio pragmatico e proattivo”.  Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“È fondamentale avviare – aggiunge – un’azione di diversificazione commerciale. In quest’ottica, Confapi auspica una rapida stipula dell’accordo commerciale con i Paesi del Mercosur, che rappresenterebbe un’importante valvola di sfogo per le esportazioni italiane. Non va trascurato, inoltre, il differenziale di dazi tra l’Ue e la Cina, che si attesterà probabilmente intorno al 30%. Questo scenario offre all’industria della componentistica italiana un’occasione per acquisire quote di mercato negli USA, attualmente detenute dai competitor cinesi. Per cogliere questa opportunità, è indispensabile che il Governo italiano supporti le imprese, in particolare le Pmi, attraverso una politica industriale mirata, abbandonando l’epoca dei sussidi indiscriminati”.

“È inoltre necessario – sottolinea Camisa – un maggiore impegno da parte dell’Unione Europea nel mettere le imprese in condizione di competere sui mercati internazionali, togliendo immediatamente i cosiddetti dazi autoimposti cioè tutti quei costi che l’Europa ha messo in capo alle aziende ad esempio sul tema del Green Deal e non solo, che andrebbero sospesi. L’Europa – prosegue – deve inoltre tutelare le imprese europee da una potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno, qualora questi non trovassero più sbocchi sul mercato americano a causa degli elevati dazi imposti alla Cina. Il rischio più concreto è un cambio delle rotte oceaniche dal Pacifico all’Atlantico”.

“Infine – specifica -, un punto cruciale riguarda la Banca Centrale Europea (BCE), che dovrebbe considerare un taglio dei tassi di interesse immediato. Tale misura contribuirebbe a mitigare il rialzo dell’euro sui mercati, un fattore che incide negativamente sulla competitività delle esportazioni italiane, agendo come un ulteriore dazio”.

“È apprezzabile che l’incertezza sui dazi sia finalmente terminata – conclude il Presidente di Confapi -, ma ora si tratta di reagire con prontezza, mettendo in campo le migliori energie e la resilienza che da sempre caratterizzano le Pmi industriali italiane. Questo è il momento di agire con determinazione e lungimiranza”.
 




La fatica della filiera locale “Meno competitività”

La Provincia del 4 agosto 2025, intervista a Enrico Vavassori, presidente Confapi Lecco Sondrio. 




“Dazi, fatturato a rischio per le imprese”

La Provincia del 29 luglio 2025, parla Angelo Crippa export manager Rete Ufficio Estero.