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Regime premiale Isa: confermato il criterio della media semplice

Con il provvedimento n. 103206, pubblicato il 26 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha definito le condizioni per l’accesso ai benefici del regime premiale ai fini Isa, confermando il sistema introdotto lo scorso anno basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2020, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’Iva, maturati nell’annualità 2021; a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2020; a 20.000 euro annui relativi all’Irap, maturati nel periodo 2020
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l’anno d’imposta 2021, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2022, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2020, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società di comodo
  • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8,5 per il 2020, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta ai contribuenti con un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico Isa e se lo stesso è applicato dal contribuente. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello Isa in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici, o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli Isa (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1). 
Efficacia limitata per nuove esclusioni Covid

Da segnalare che, quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli Isa, in presenza delle quali permane l’obbligo di presentazione del modello a fini statistici. Ne consegue che, se la predetta impostazione verrà confermata, l’applicazione effettiva dei benefici premiali potrebbe risultare appannaggio di pochi. 

Infine, se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:

  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, ove previsti
  • il punteggio di ogni Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio
(MF/ms)