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“Credito imposta 4.0 investimenti 2025”: è attivo il portale GSE

Dal 17 giugno 2025, le imprese possono accedere alla nuova piattaforma informatica per prenotare le risorse destinate al credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il Decreto direttoriale del 16 giugno 2025   (DecretoTesto consolidato decreto contenuto e modello) , che sancisce l’apertura ufficiale del sistema telematico, con un plafond complessivo di 2,2 miliardi di euro per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

Come funziona la misura 
Le imprese interessate possono presentare la propria comunicazione di accesso al credito d’imposta esclusivamente tramite la sezione “Transizione 4.0” del sito ufficiale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), accessibile mediante SPID.
Il modello di comunicazione, editabile e disponibile direttamente sulla piattaforma, dovrà essere compilato secondo le nuove disposizioni introdotte dal Decreto direttoriale 15 maggio 2025, che ha subito alcune modifiche proprio con il provvedimento del 17 giugno.

Aggiornamenti e adeguamenti 
Il nuovo Decreto chiarisce le modalità di compilazione dei modelli per le imprese che acquistano beni strumentali tramite leasing finanziario e definisce i termini procedurali per adeguarsi alle ultime novità normative.
In particolare, le imprese che hanno già presentato comunicazioni utilizzando il modello previsto dal Decreto 24 aprile 2024 avranno a disposizione 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per adeguarsi alle nuove disposizioni, senza perdere la priorità acquisita nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Obiettivi della misura 
L’iniziativa rientra nel più ampio quadro di sostegno alla digitalizzazione e alla transizione industriale delle imprese italiane, incentivando l’acquisto di beni strumentali materiali 4.0.
Il credito d’imposta rappresenta uno strumento strategico per sostenere la competitività delle imprese, favorendo investimenti in tecnologie avanzate e processi produttivi innovativi.

Come accedere – Per accedere alla piattaforma e presentare la propria comunicazione, le imprese dovranno:

  • collegarsi alla sezione “Transizione 4.0” del sito GSE,
  • accedere tramite SPID,
  • compilare il modello editabile disponibile online,
  • inviare la comunicazione entro i termini previsti.
 

(MF/ms)




Credito imposta beni immateriali 4.0 al termine

Scade il 30 giugno 2025 il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni immateriali “4.0” prenotati nel 2024, al fine di fruire, per l’ultima volta, del credito d’imposta ex L. 178/2020 con riferimento a tale tipologia di investimenti.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020, alle imprese che effettuano gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 232/2016, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Pertanto, la misura del 15% è riconosciuta, oltre che per gli investimenti 2024, anche per quelli “prenotati” entro la fine del 2024 ed effettuati entro il 30 giugno 2025.

L’art. 1 comma 445 lett. c) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’abrogazione del comma 1058-ter, che riconosceva l’agevolazione anche per il 2025.

In particolare, per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 con prenotazione), il credito d’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuto nella misura del 10% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Per effetto di tale abrogazione, l’ultima chance per utilizzare il credito d’imposta ex L. 178/2020 per i beni immateriali 4.0 è quella prevista per chi ha effettuato la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20%); a tal fine, occorre però effettuare gli investimenti agevolati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025.

In tal caso il credito d’imposta è previsto in misura pari al 15%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati oltre il termine del 30 giugno 2025, non sarebbe invece più possibile beneficiare dell’agevolazione ex L. 178/2020.

Si rileva tuttavia che gli investimenti in beni immateriali 4.0 rientrerebbero tra quelli rilevanti per l’applicazione della nuova IRES premiale, in presenza delle altre condizioni richieste.

Al fine di individuare il momento di effettuazione degli investimenti per il rispetto del suddetto termine del 30 giugno, occorre fare riferimento alle regole generali della competenza ex art. 109 del TUIR; non rileva, a tal fine, l’interconnessione, necessaria invece per la decorrenza dell’utilizzo dell’agevolazione (in tre quote annuali di pari importo).

Per la fruizione in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta (codice tributo “6937”), resta inoltre ferma la necessità di presentare le comunicazioni previste dall’art. 6 del DL 39/2024 e dal DM 24 aprile 2024.

Indicazione ad hoc nel modello REDDITI 2025

Gli investimenti prenotati nel 2024 e effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2025 vanno indicati nel quadro RU del modello REDDITI 2025.

In particolare, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, occorre compilare:

  • il rigo RU1 indicando il codice credito 3L, specifico per i beni immateriali 4.0 di cui all’art. 1 comma 1058-bis della L. 178/2020;
  • il rigo RU5 colonna 2 (e colonna 3), indicando l’importo del credito d’imposta di cui al comma 1058-bis maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della “presente” dichiarazione ed entro il 30 giugno 2025 per i quali entro il 31 dicembre 2024 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto; tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione;
  • il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”, compilando la colonna 5.
(MF/ms)



Confapi: su credito imposta R&S necessaria proroga a tutela pmi

Numerose Pmi industriali, in particolare quelle del settore tessile, trovano ancora irrisolta la complessa vicenda del credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo. Nonostante i recenti tentativi di risolverla, la situazione rimane critica a causa di interpretazioni normative retroattive e della mancanza di soluzioni definitive che tutelino le imprese che hanno agito in buona fede. È quanto si legge in una nota di Confapi.
La problematica trae origine dalla norma del 2013 drasticamente mutata nel 2019 in senso restrittivo. Questo cambio di rotta, avvenuto senza clausole di salvaguardia, ha generato contestazioni retroattive da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di aziende che avevano legittimamente usufruito del credito basandosi sulle precedenti indicazioni.
Attualmente la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta (relativi al periodo 2015-2019) considerati indebitamente utilizzati, è stata prorogata al 3 giugno. Per incentivare l’adesione, la Legge di Bilancio ha istituito un fondo da 220 milioni presso il Mimit per un contributo in conto capitale alle imprese aderenti. Tuttavia, il decreto attuativo, che definirà modalità e criteri per il riparto del contributo alle imprese che aderiranno al riversamento, non è ancora stato emanato.
Alla luce della scadenza imminente e della persistente mancanza di chiarezza – aggiunge la nota – Confapi ritiene indispensabile nell’immediato la proroga della scadenza del riversamento per consentire l’emanazione dell’atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti. Riteniamo inoltre necessario intervenire con misure strutturali quali la maggiore dilazione dei pagamenti e un contributo a fondo perduto di almeno il 50% dell’importo versato per le aziende che hanno già aderito o aderiranno al riversamento.
 



Bonus 4.0: emanato il decreto con le nuove regole per l’accesso al credito per investimenti 2025

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il 15 maggio l’atteso decreto direttoriale 15 maggio 2025, che disciplina le nuove regole per le comunicazioni richieste per l’accesso al credito d’imposta investimenti in beni strumentali materiali 4.0, a seguito delle novità introdotte dall’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024.

Il nuovo meccanismo di prenotazione riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20%, nel limite massimo delle risorse stanziate pari a 2,2 miliardi di euro.

Il nuovo modello di comunicazione, allegato al decreto, ha un frontespizio, per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e della tipologia di comunicazione, e una sezione per l’indicazione delle informazioni sugli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e l’importo del credito d’imposta. Con successivo decreto saranno individuati i termini a decorrere dai quali il nuovo modello entra in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, solo in via telematica, attraverso i servizi informatici del GSE.

La procedura per la prenotazione del credito 4.0 (che ricalca quella del credito transizione 5.0) prevede la presentazione di una comunicazione preventiva, di una con conferma di acconto e di una comunicazione di completamento.

Il modello di comunicazione va trasmesso dall’impresa in via preventiva, comunque entro il 31 gennaio 2026, indicando l’ammontare complessivo degli investimenti agevolati che si intendono effettuare e il relativo credito d’imposta prenotato.

Ai fini della prenotazione delle risorse, secondo il DM, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva (quindi della prima comunicazione). Entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione.

Il modello di comunicazione va poi trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti:

  • entro il 31 gennaio 2026, per gli investimenti ultimati al 31 dicembre 2025;
  • entro il 31 luglio 2026, per gli investimenti ultimati al 30 giugno 2026.
In caso di esaurimento delle risorse, le comunicazioni saranno comunque acquisite e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l’ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il MIMIT invia all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese relativo al mese precedente, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni preventive, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. Il credito sarà utilizzabile dal decimo giorno del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all’Agenzia.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano, per espressa previsione, anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per le imprese che alla data di pubblicazione del decreto (15 maggio 2025) hanno comunicato con il modello di cui all’allegato 1 al DM 24 aprile 2024, investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileverà l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM, trasmettano il nuovo modello di comunicazione preventiva (ovvero di completamento).

Le imprese dovranno comunque adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti.

Le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Per gli investimenti per i quali al 31 dicembre 2024 risulta verificata la “prenotazione”, si applicano invece le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, essendo quindi esclusi dal nuovo meccanismo di prenotazione.

Sul punto, nel sito del MIMIT viene affermato che “per gli investimenti completati nel 2024 e per gli investimenti completati nel 2025 e per i quali al 31 dicembre 2024” risulta verificata la c.d. “prenotazione”, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DM 24 aprile 2024, per cui il modello va inviato:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0: specifica procedura entro il 14/06 per le imprese che hanno già comunicato investimenti

Il DM 15 maggio 2025, recante le modalità di prenotazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, prevede una specifica procedura per le imprese che hanno già comunicato investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 tramite il “vecchio” modello.

È il caso, ad esempio, delle imprese che hanno già presentato la “vecchia” comunicazione preventiva in relazione a investimenti che saranno ultimati nel 2025 (senza “prenotazione” nel 2024).

In particolare, l’art. 2 comma 6 del DM 15 maggio 2025 prevede che per le imprese che al 15 maggio (data di pubblicazione del decreto) hanno comunicato con il modello di cui all’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, “a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati”.

Al riguardo, nel sito del MIMIT viene precisato che “per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024”, “ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva”.

In altri termini, le imprese che in relazione agli investimenti 2025 hanno già presentato la comunicazione preventiva o di completamento con il “vecchio” modello, al fine di mantenere l’ordine cronologico della comunicazione già trasmessa, dovranno ripresentare la comunicazione con il nuovo modello entro il 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM), indicando il codice identificativo della precedente.

Dopo la ripresentazione della comunicazione preventiva con il nuovo modello, le imprese dovranno adempiere agli obblighi di conferma dell’acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal medesimo DM.

La procedura con ripresentazione della comunicazione preventiva, stando anche alle indicazioni sopra richiamate riportate sul sito del MIMIT, sembrerebbe dover essere seguita, con riferimento alla specifica fattispecie di cui all’art. 2 comma 6 del DM, anche nel caso in cui sia stata già presentata anche la “vecchia” comunicazione di completamento.

Senza il rispetto della procedura, perdita della priorità acquisita

Il decreto disciplina inoltre espressamente le conseguenze nel caso in cui non venga rispettata la procedura descritta.

In particolare, le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine del 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM) devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità relativa alla comunicazione preventiva trasmessa secondo il “vecchio” DM.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che al momento non è ancora stato emanato il decreto relativo all’operatività del nuovo modello di comunicazione.

L’art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha infatti previsto che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità: online l’elenco degli ammessi

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con il provvedimento adottato il 5 maggio, ha approvato l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2024.

Il contributo è rivolto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali e consiste in un credito d’imposta del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, D.L. n. 50/2017).

Il provvedimento al suo interno contiene la lista dei beneficiari divisa in tre colonne in ognuna delle quali sono riportati:

  • codice fiscale dell’interessato,
  • denominazione del beneficiario,
  • importo potenzialmente fruibile
La corretta fruizione del credito, infatti, è condizionata alla verifica preventiva da parte degli stessi soggetti ammessi, di non aver superato nel triennio i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis.

Nel caso in cui in sede di registrazione dell’aiuto nel Registro nazionale aiuti (Rna), l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare l’impossibilità della registrazione per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente, si determinerebbe la revoca del beneficio concesso e l’illegittimità dell’eventuale fruizione, con conseguente recupero dell’agevolazione indebitamente percepita.

Il credito di imposta è utilizzabile, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi, unicamente in compensazione.

A tal fine, l’F24 deve essere presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In fase di compilazione, dovrà essere indicato il codice tributo 6900 appositamente istituito dall’Agenzia con la risoluzione n. 41/2019.
 

(MF/ms)




Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva

Il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile con il bonus 4.0 è “iniziato” prima del 30 marzo 2024 ma è stato “realizzato” dopo.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.

L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la risposta a interpello 16 dicembre 2024 n. 260, con la quale è stato chiarito che la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:

  • la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
  • la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sulla base di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta in commento, ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo, in quanto l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
 

(MF/ms)




Bonus pubblicità 2025: dall’1 marzo la comunicazione per accedere al credito

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti sulla stampa, anche on line.

A partire dal 1° marzo, e fino al 31 marzo 2025 è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2025.

In linea generale, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolabili, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno (art. 57-bis comma 1-quinquies del DL 50/2017, introdotto dall’art. 25-bis del DL 17/2022.

Per accedere al bonus pubblicità 2025, come per gli anni precedenti, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato.

La domanda va inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile previa autenticazione con Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica (CIE).

Il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria ha inoltre rilevato, in alcune FAQ, che nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione sull’effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati, documento d’identità). Il beneficiario è comunque tenuto a conservare, per i controlli successivi, e a esibire su richiesta dell’Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda.

In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.

Dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026

Salvo successive modifiche, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2026 i soggetti che hanno inviato la “Comunicazione per l’accesso” dovranno poi inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2025.

Successivamente alla presentazione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.

Posto che l’agevolazione è concessa, a ciascun soggetto, nel rispetto del limite delle risorse stanziate, in caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste pervenute, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito in esame è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”.

L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull’effettuazione dell’investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell’ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, che ammetterebbe all’agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.

L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
 

(MF/ms)




Credito imposta “Industria 4.0” anno 2025

L’articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative strette allo sfruttamento del credito d’imposta Industria 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020.

Le novità si sostanziano:

  • nell’abrogazione del beneficio per gli investimenti nei beni immateriali;
  • nell’introduzione di un plafond generale di spesa, nonché nell’invio al Ministero delle imprese e del made in Italy (MiMiT) di una specifica comunicazione.
In primo luogo, l’agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017.

Sono comunque esclusi dalla preclusione gli investimenti effettuati entro il 30.06.2025 e prenotati entro il 31.12.2024, per i quali, dunque, rimane in vigore il credito d’imposta nella misura del 15%.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017, l’agevolazione matura anche se l’effettuazione della spesa avviene nel corso del 2025, oppure entro il termine lungo del 30.06.2026, sempreché entro il 31.12.2025 intervenga la prenotazione (accettazione dell’ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno pari al 20% dell’investimento), ma nel rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ciò significa che la spettanza del credito d’imposta non è più automatica come in passato, bensì è condizionata al non superamento, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del plafond. Il beneficio da certo diventa incerto.

Pertanto, agli investimenti:

  • effettuati nel 2025 oppure,
  • prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026;
è riconosciuto il credito d’imposta nella misura:
  • del 20% fino a 2,5 milioni di euro;
  • del 10% per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • del 5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;
ma nel limite delle risorse messe a disposizione pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione non riguarda gli investimenti prenotati entro il 31.12.2024.

Si ricorda che l’investimento si considera effettuato:

  • in caso di acquisto tradizionale, alla data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
  • in caso di acquisto in leasing, alla data di consegna oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Per verificare il rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il Legislatore impone alle imprese l’invio al MiMiT di una nuova e specifica comunicazione avente ad oggetto le spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il D.M. 24.04.2024, appositamente modificato per adeguare il form all’ultima novità in termini di plafond.

È compito del MiMiT trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con indicazione dell’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il modello F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Una volta raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito interne
, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Resta fermo che il credito d’imposta va utilizzato:

  • in 3 rate annuali di pari importo;
  • a decorrere dall’anno di interconnessione del bene agevolato.
 

(MF/ms)