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Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle Linee guida integrative per la corretta applicazione dei crediti d’imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell’art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all’appello il decreto direttoriale sullo scambio di informazioni tra il Ministero e l’Agenzia delle Entrate, previsto dall’art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull’attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il via libera al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell’ammissibilità ai relativi crediti d’imposta (cfr. art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la qualificazione delle attività R&S&I una volta “certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall’impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall’art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati nulli.

Rimane inteso che la certificazione vincola l’Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su profili diversi, come l’individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all’agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un’apposita richiesta al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall’art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il certificatore, selezionato tra i soggetti iscritti nell’apposito Albo, nonché comunicare l’accettazione dell’incarico.

L’impresa richiedente deve inoltre versare 252 euro, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall’art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano già state constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le informazioni e gli elementi indicati dall’art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l’attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i modelli di certificazione, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, entro 15 giorni dalla data in cui è rilasciata all’impresa.

È opportuno che l’impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l’espletamento dei controlli da parte del MIMIT, da cui dipende l’efficacia della certificazione (cfr. art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l’invio di documentazione integrativa, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell’iter può richiedere altri 90 giorni, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell’eventuale esito negativo da parte del Ministero (cfr. art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).
 

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: sintesi utilizzo

Ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni “Industria 4.0” ex Legge n. 178/2020 l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 entrato in vigore il 30 marzo 2024, ha introdotto la necessità di inviare due comunicazioniuna preventiva e una consuntiva a completamento dell’investimento al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

In estrema sintesi, l’agevolazione in argomento compete secondo le percentuali riportate di seguito:

 

Investimenti
 
Credito d’imposta Legge n. 178/2020
 
Beni materiali “4.0” – Allegato A alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 31 dicembre 2022), credito d’imposta nella misura del:

  • 50% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Investimenti dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), credito d’imposta nella misura del:

  • 20% per investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni;
  • 5% per investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 , del D.L. n. 4/2022).
Beni immateriali “4.0” – Allegato B alla L. n. 232/2016 Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (o 30 giugno 2024), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • 20% del costo (50% solo per gli investimenti 2022 o termine “lungo” del 30 giugno 2023);
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (o 30 giugno 2025), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 15% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Investimenti dall’1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 10% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Al riguardo, l’art. 6 del D.L. n. 39/2024 prevede che per gli investimenti “che si intendono effettuare” a decorrere dal 30 marzo 2024, occorre presentare:
  • una comunicazione preventiva nella quale vanno indicati gli “investimenti programmati” da tale data;
  • una comunicazione consuntiva all’atto del completamento dell’investimento.
per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 29 marzo 2024 e per gli investimenti effettuati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023:
  • è necessario presentare una comunicazione consuntiva (ex post) a completamento degli investimenti.
Con riferimento agli investimenti 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è quindi subordinata alla comunicazione consuntiva.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 25/E/2024  ha specificato che “le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta …, indicando i codici tributo menzionati nella Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa”.

Effettuazione investimento
 
Compensazione
 
Entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per i beni immateriali 4.0) con prenotazione entro il 31 dicembre 2022
 
Esclusi nuovi obblighi comunicazione
1 gennaio 2023 – 29 marzo 2024
 
Compensazione con cod. trib. R.M. 19/E/2024 e anno di riferimento 2023-2024, previo invio della comunicazione consuntiva
 

 

(MF/ms)




Zes. Confapi: attivazione credito d’imposta passo importante per pmi

“Finalmente è partita l’attivazione del credito d’imposta destinato alle imprese che investono nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. I fondi sono stati stanziati lo scorso settembre con il decreto Sud, mentre il decreto attuativo è stato firmato due giorni fa dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ed entra in vigore oggi rendendo l’operazione economica sempre più concreta”. Lo dichiara Raffaele Marrone, responsabile Zes di Confapi.

“Il credito – aggiunge – potrà essere cumulato con altre agevolazioni statali che ricomprendono gli stessi investimenti, nel rispetto dei limiti previsti dalle normative europee in materia. Un passo importante che consentirà alle imprese di ottenere un reale sostegno per l’acquisto di macchinari o terreni con l’obiettivo più grande di attrarre economie nuove, per lo sviluppo e la crescita delle regioni del Sud. Per fare questo è necessario ora imprimere un’accelerazione all’adozione del provvedimento dell’agenzia delle entrate con il modello di comunicazione che le imprese dovranno inviare tra il 12 giugno e il 12 luglio per beneficiare del credito di imposta. Come Confapi – conclude Marrone – monitoreremo che la misura possa essere fruita dalle piccole e medie imprese industriali anche al fine di risolvere eventuali criticità”.

 




Comunicazione GSE dei crediti di imposta 4.0: casi operativi

Molte sono le criticità sorte tra gli operatori in relazione al nuovo modello di comunicazione investimenti 4.0, da inviare a mezzo PEC al GSE.

Il legislatore ha l’intento di redigere una pianificazione finanziaria, cioè necessita di comprendere in anticipo l’ammontare delle mancate entrate future, a seguito dell’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S. Partendo da tale presupposto, le casistiche oggettivamente difficili da “gestire” sono le seguenti:

Vediamoli in sintesi:

 

Casi
 
Soluzione interpretativa – in attesa di indicazioni ufficiali
  • Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. interconnessi nel 2023
  • vanno considerati come beni targati 2022, quindi non necessitano di comunicazione preventiva, ma esclusivamente di quella consuntiva (se inviata quella vecchia, è sufficiente questa).
  • Beni interamente 2023 di cui ho è stato inviato il modello vecchio
  • Per gli investimenti dall’1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 il Decreto prevede l’invio della comunicazione a consuntivo, con il nuovo modello. Quindi prudenzialmente va inviata anche quella su nuovo modello.
  • Periodo di realizzazione: come data di inizio cosa indicare? La firma del contratto? La prima fattura?
  • Non è dato di sapere, in ottica 4.0 il periodo di realizzazione potrebbe essere quello dal quale ci si impegna giuridicamente, quindi ad esempio firma del contratto (attendere per l’invio del modello la prima fattura è probabilmente troppo tardivo).
  • Comunicazione preventiva: deve essere fatta prima della firma dell’ordine di acquisto (documento giuridicamente vincolante all’acquisto) come si fa con la Sabatini? O può essere fatta a posteriori?
  • Non c’è certezza; Assonime indica come ragionevole l’invio della comunicazione dopo un congruo termine dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Anche l’invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto è un parametro ragionevole.

Inoltre, dato che il comma 4 dell’art. 1 del Decreto direttoriale recita:

Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
letteralmente sembrerebbe che:

  1. NON si possa procedere con l’ordine, prima dell’invio della comunicazione preventiva;
  2. NON si possa farsi consegnare il bene prima dell’invio del modello.

L’invio della comunicazione entro un congruo termine dalla stipula del contratto, è un parametro ragionevole.

(MF/ms)
 
 




Bonus investimenti 4.0: utilizzo subordinato alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio.

La nuova disposizione stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La norma fa riferimento, per la decorrenza dell’obbligo di comunicazione preventiva, agli “investimenti che si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, formulazione non particolarmente chiara che dovrà essere meglio specificata.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

In altri termini, stando al tenore della norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Le comunicazioni (ex ante e ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Comunicazione anche per crediti 2023 non ancora utilizzati

Una particolare disposizione è poi prevista per gli investimenti 2023.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Pertanto, con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito R&S), in relazione agli investimenti relativi al 2023 (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell’art. 109 del TUIR), l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2023) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.

Di fatto, quindi, l’utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.
 

(MF/ms)




Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)




Bonus investimenti beni immateriali 4.0: riduzione beneficio dal 2024

Per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, nel 2024 la misura del credito d’imposta ex L. 178/2020 scende dall’attuale 20% al 15%.

Entro fine anno occorre quindi effettuare le necessarie valutazioni di convenienza.

In relazione ai beni immateriali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, “Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”.

L’art. 21 comma 1 del DL 50/2022 convertito ha inoltre stabilito che “per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta […] è elevata al 50 per cento”.

Per effetto del combinato disposto delle citate disposizioni, il credito d’imposta in esame era quindi pari al 50% soltanto con riferimento agli investimenti effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023), restando ferma l’aliquota del 20% per gli investimenti effettuati nel restante periodo sopra citato.

L’agevolazione al 20%, oltre che per gli investimenti 2023, è riconosciuta anche nel caso in cui gli investimenti in beni immateriali “4.0” siano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2024, qualora entro il 31 dicembre 2023 sia effettuata la c.d. “prenotazione”, con accettazione dell’ordine da parte del venditore e versamento dell’acconto minimo del 20%.

Tale indicazione appare particolarmente rilevante, considerando che per gli investimenti in beni immateriali “4.0” effettuati (senza “prenotazione”) dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il credito d’imposta è invece riconosciuto nella misura del 15% del costo, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro (comma 1058-bis dell’art. 1 della L. 178/2020).

La medesima misura del 15% è inoltre prevista qualora i suddetti investimenti siano effettuati entro il termine “lungo” del 30 giugno 2025 a condizione che entro il 31 dicembre 2024 sia stata effettuata la c.d. “prenotazione”.

Nel 2025 la misura di tale agevolazione scenderà poi ulteriormente, essendo fissata in misura pari al 10%.

La tabella in calce all’articolo riepiloga la variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”.

Resta ferma la misura per i beni materiali 4.0

Nessuna modifica, invece, per gli investimenti in beni materiali “4.0”. In tal caso la misura dell’agevolazione resta infatti la medesima rispetto a quella già operativa per il 2023.

L’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 dispone infatti che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura del:

  • 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
  • 5% per “investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovrebbero essere individuati con DM, tra 10 e 50 milioni di euro (art. 10 del DL 4/2022).
In merito alle agevolazioni per le imprese che effettuano investimenti “5.0”, il Viceministro Leo, nella conferenza stampa dello scorso 16 ottobre, ha affermato che il Ministro Urso starebbe lavorando a un provvedimento, del quale tuttavia al momento non si hanno notizie.

Da ultimo, si ricorda che, allo stato attuale, non è comunque prevista alcuna agevolazione per i beni strumentali “ordinari”.

(MF/ms)
 

Variazione della misura dell’agevolazione per i beni immateriali “4.0”
 
Investimenti 1° gennaio 2023-31 dicembre 2023
(o termine “lungo” 30 giugno 2024)
 
1° gennaio 2024-31 dicembre 2024 (o termine “lungo” 30 giugno 2025) 1° gennaio 2025-31 dicembre 2025 (o termine “lungo” 30 giugno 2026)
Beni immateriali “4.0” (Allegato B alla L. 232/2016)
 
Credito d’imposta 20%.
Costi ammissibili max un milione di euro annuale.
 
Credito d’imposta 15%.
Costi ammissibili max un milione di euro.
Credito d’imposta 10%.
Costi ammissibili max un milione di euro.



Per gli investimenti in beni prenotati nel 2022 c’è tempo fino al 30 novembre

Scade il prossimo 30 novembre il termine “lungo” per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e materiali “4.0” prenotati nel 2022, per fruire del credito d’imposta ex L. 178/2020 nella misura prevista per il 2022. Il termine è stato così prorogato, da ultimo, ad opera del DL 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”).

L’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in nuovi beni strumentali “ordinari” (diversi da quelli 4.0) effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d’imposta spetti nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione per quelli immateriali.

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-bis del DL 198/2022), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “prenotazione”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 (sul tema della “prenotazione” si vedano, ex multis, risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 62/2022, 355/2022, 473/2022 e 537/2022).

Si ricorda che per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel 2023 – senza alcuna “prenotazione” – non è invece previsto alcun credito d’imposta.

Quanto ai beni materiali “4.0”, ai sensi dell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, per gli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 novembre 2023 (come modificato dall’art. 12 comma 1-ter del DL 198/2022) in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni.

Nel caso in cui tali investimenti vengano effettuati oltre il 30 novembre ma sempre nel 2023, l’agevolazione applicabile sarebbe quella prevista per il 2023, vale a dire la misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che riguarda, sulla base dell’attuale disciplina, gli investimenti fino al 2025).

Per i beni immateriali “4.0” prenotati nel 2022 il termine “lungo” per l’effettuazione dell’investimento è scaduto lo scorso 30 giugno.

Indicazione già nel modello REDDITI 2023

L’agevolazione relativa agli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” e in beni materiali “4.0” prenotati nel 2022, ma effettuati entro il 30 novembre 2023, deve essere indicata nel modello REDDITI 2023.

Le istruzioni per la compilazione del quadro RU di tali modelli prevedono infatti che nella colonna 2 del rigo RU5 (rigo denominato “credito d’imposta spettante nel periodo”) vada indicato l’importo del credito d’imposta maturato per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione ed entro il 30 novembre 2023 (30 giugno 2023 per il codice “3L”) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20% del prezzo di acquisto.

Viene altresì precisato che “tale importo, qualora utilizzato in compensazione, non può essere riportato nel rigo RU6 della presente dichiarazione in quanto compensato nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione”.

Per i beni in esame occorre inoltre compilare il rigo RU140, denominato “Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)”.

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI SC 2023 prevedono infatti che, ai fini del monitoraggio della misura agevolativa nell’ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell’Italia degli obiettivi previsti nel piano, fermi restando i termini di utilizzo del credito d’imposta previsti dalla legge, vadano indicati anche i dati degli investimenti effettuati entro il 30 novembre 2023 (o entro il 30 giugno 2023 per il credito “3L” ) per i quali entro il 31 dicembre 2022 si sia proceduto alla “prenotazione”, anche se non ricompresi nel periodo d’imposta di riferimento della
presente dichiarazione.

Sulla base di alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (FAQ Agenzia delle Entrate 5 giugno 2023, ancorché con riguardo al modello REDDITI 2023), nel successivo modello REDDITI 2024, nel rigo RU130 andranno indicati soltanto gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta oggetto di tale dichiarazione (vale a dire il 2023) ma diversi da quelli già esposti nel rigo RU140 del modello REDDITI 2023, per evitare la duplicazione dei dati.

(MF/ms) 




Utilizzo dei crediti di imposta energia e gas I e II trimestre 2023 entro il 16 novembre

L’art. 7 del DL 29 settembre 2023 n. 132 (c.d. DL “Proroghe Fisco”) fissa al 16 novembre 2023 il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta energia e gas relativi al I e II trimestre 2023.
Viene quindi confermato l’anticipo della scadenza rispetto a quella originaria del 31 dicembre 2023, con una piccola modifica rispetto alla data del 15 novembre che era stata inizialmente prevista nelle bozze del DL e annunciata con il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 52 del 27 settembre.
La nuova disposizione del DL 132/2023 interviene sui commi 7 e 8 dell’art. 1 della L. 197/2022, sostituendo le parole “31 dicembre 2023” con “16 novembre 2023”.
Analoga modifica viene apportata ai commi 7 e 8 dell’art. 4 del DL 34/2023.
Per effetto di tali modifiche, i crediti d’imposta energia e gas relativi al I trimestre 2023 (art. 1 del DL 197/2022) e al II trimestre 2023 (art. 4 del DL 34/2023) devono quindi essere utilizzati al massimo entro il 16 novembre 2023.
Quanto alle modalità di fruizione, si ricorda che i suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro un termine preciso, originariamente fissato al 31 dicembre 2023 e ora anticipato al 16 novembre 2023.

 

Ai crediti in esame non si applicano i limiti annuali alla compensazione dei crediti di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 (250.000 euro) e all’art. 34 della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché, come chiarito dalla recente risposta a interpello n. 439/2023, il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro ex art. 31 del DL 78/2010.
Restano ferme le considerazioni riguardo il versamento degli acconti in scadenza a fine novembre: ove si intendano compensare i crediti in esame con gli acconti, occorrerà presentare il modello F24 entro il 16 novembre 2023.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”).

A tal fine occorre comunque presentare apposita comunicazione di cessione entro uno specifico termine (attualmente fissato al 18 dicembre, ma che sarà presumibilmente anticipato per tener conto della nuova scadenza).
Il cessionario, a seguito dell’accettazione della cessione e della comunicazione dell’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione mediante l’apposita piattaforma, può utilizzare i crediti con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente, vale a dire in compensazione mediante il modello F24, e comunque sempre entro il medesimo termine, ora fissato al 16 novembre 2023.
In nessun caso, anche ove non utilizzato entro il termine previsto, il credito d’imposta dà luogo a rimborso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 24/2023, § 1.1, e risposta a interpello n. 8/2023).

Annullamento dell’opzione di utilizzo per i cessionari
Sulla scelta della modalità di utilizzo dei crediti energia e gas relativi al I e II trimestre 2023 potrebbe assumere particolare rilievo il provv. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 n. 332687 (punto 2), che ha previsto per i cessionari la possibilità di annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili – mediante apposita istanza dal 5 ottobre – con particolare riguardo ai crediti “edilizi”.
In tale provvedimento n. 332687/2023 vi è infatti un espresso riferimento anche al provvedimento n. 253445 del 30 giugno 2022, relativo nello specifico ai crediti sui prodotti energetici.
Ove tale possibilità sia effettivamente applicabile anche ai bonus energia e gas, i cessionari dei crediti d’imposta tracciabili relativi al I e II trimestre 2023 potrebbero quindi annullare gli effetti delle opzioni per l’utilizzo in compensazione, con riattivazione della possibilità di cessione ove possibile.

(RP/am)