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Bonus investimenti pubblicitari: entro il 9 febbraio 2026 la relativa dichiarazione sostitutiva

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 9 febbraio 2026 per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025.

Siamo nell’ambito dell’agevolazione prevista dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, la quale opera nella forma di credito d’imposta connesso:

  • agli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
  • da parte di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati, concesso a condizione che l’ammontare complessivo degli stessi superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto, che dal 2023 è pari a 30 milioni di euro, e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

L’adempimento che scade al 9 febbraio, riguarda esclusivamente le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che lo scorso anno avevano “prenotato” l’accesso all’agevolazione inviando nei tempi previsti la comunicazione con i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nel corso del 2025.

Con la dichiarazione sostitutiva, gli interessati dovranno ora attestare che gli investimenti indicati in precedenza sono stati effettivamente realizzati nel 2025 e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è lo stesso utilizzato per la comunicazione e deve essere inviato da parte degli interessati utilizzando Spid o Cns o Cie oppure avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Servizi per” alla voce “Comunicare”.

L’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con l’importo effettivamente riconosciuto a ciascun richiedente, sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Il credito d’imposta riconosciuto sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 (codice tributo “6900”), da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: le regole per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene sulle modalità di utilizzo in compensazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” residuo al 31 dicembre 2025, oggetto di ripartizione obbligatoria in cinque quote annuali di pari importo.

Come noto il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, che mira a favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese ammesse.

La norma prevede altresì che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072”, già istituito con la risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 per il credito Transizione 5.0.

​Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 va indicato, in formato “AAAA”, l’anno a partire dal quale è utilizzabile in compensazione la singola quota annuale del credito, così come risultante nel cassetto fiscale del beneficiario.

In sede di elaborazione degli F24, l’Agenzia effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti compensati da ciascun soggetto non ecceda la quota disponibile per ciascuna annualità.​

In caso di superamento del plafond, il modello F24 è scartato e l’esito viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la delega mediante apposita ricevuta consultabile nei servizi telematici dell’Agenzia.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: iter per l’accesso all’agevolazione

Con comunicato diffuso il 5 gennaio 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha annunciato di aver trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) il Decreto interministeriale che definisce le modalità attuative del Nuovo Piano Transizione 5.0, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta di un tassello fondamentale verso la piena attuazione della misura finalizzata a sostenere le imprese nella doppia transizione digitale e sostenibile attraverso lo strumento dell’iperammortamento a supporto degli investimenti in beni strumentali, offrendo un orizzonte triennale per la programmazione degli investimenti.

Dal 2026, infatti, l’iperammortamento torna al centro delle politiche fiscali per gli investimenti, ma con una fisionomia profondamente diversa rispetto alla prima stagione di Industria 4.0.

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025) reintroduce infatti una maxi-deduzione delle quote di ammortamento in sostituzione dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, concentrando il beneficio su beni materiali e immateriali ad alto contenuto tecnologico, selezionati attraverso i nuovi allegati IV e V alla medesima Legge di Bilancio.

L’iperammortamento copre gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 con una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile articolata per scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota eccedente 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota eccedente 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
L’agevolazione non sarà tuttavia automatica come per i vecchi super e iper-ammortamento prevedendo importanti adempimenti comunicativi in linea con le recenti misure 4.0 e 5.0.

Secondo quanto emerge dalla bozza di Decreto attuativo:

  • una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
  • una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
  • una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028
(MF/ms)



Iper-ammortamenti: chiarimenti sui tempi e modalità invio comunicazioni

Definizione delle comunicazioni per accedere agli iper-ammortamenti, da presentare tramite piattaforma GSE, e previsione di specifica documentazione.

La bozza del DM attuativo dell’agevolazione ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, trasmessa dal MIMIT al MEF per l’acquisizione del concerto, delinea la procedura di accesso agli iper-ammortamenti.

Stando alla bozza del testo circolata, per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni: preventiva, di conferma (con acconto) e di completamento.

Con uno o più decreti direttoriali saranno individuati i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione, i relativi allegati e le istruzioni di compilazione.

In particolare, l’impresa deve trasmettere una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti.

Per ciascuna comunicazione preventiva, entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GSE (non più 30 giorni come in passato), l’impresa trasmette la relativa comunicazione di conferma dell’investimento, con indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione, contenente i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

Al completamento degli investimenti, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028 (prorogato di 15 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE), l’impresa trasmette una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

Sotto il profilo temporale, è disposto che:

  • nel caso in cui la comunicazione di completamento abbia ad oggetto investimenti in più beni, il completamento degli investimenti coincide con la data di effettuazione dell’ultimo investimento che la compone;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali 4.0, il completamento coincide con la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, il completamento coincide con la data di fine lavori dei medesimi beni.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica.

Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Sotto il profilo degli adempimenti documentali, la bozza del DM richiede una perizia tecnica asseverata, l’attestazione made in Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo e la certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Le caratteristiche tecniche dei beni, tali da includerli negli Allegati IV e V alla L. 199/2025, l’interconnessione degli stessi, nonché il soddisfacimento delle caratteristiche previste dal DM relative ai beni per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, sono comprovate da apposita perizia asseverata, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative (o da specifiche figure professionali per il settore agricolo). Per i beni 4.0 il cui costo unitario di acquisizione non supera i 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per i beni materiali (tranne gli impianti fotovoltaici), le imprese devono inoltre dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente, ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del DPR 445/2000, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’art. 60 del Regolamento (Ue) n. 952/2013.

Per i beni immateriali 4.0 occorre una dichiarazione attestante l’origine del software, resa dal produttore o licenziante ex DPR 445/2000 contenente:

  • l’indicazione della sede o delle sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale del software, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, testing e debugging;
  • l’attestazione che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti operanti stabilmente nel territorio dell’Ue o See;
  • l’indicazione degli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, i quali non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: il nodo dei pagamenti

L’architettura del credito d’imposta Transizione 5.0 è ormai delineata quanto a tempi di effettuazione degli investimenti e iter di certificazione, ma resta irrisolto un punto cruciale per la pianificazione finanziaria delle imprese: se il saldo delle fatture debba necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2025 o se possa legittimamente slittare al 2026 senza compromettere il diritto al beneficio.

In assenza di una regola espressa, il quadro normativo e di prassi lascia spazio a margini interpretativi significativi, con il risultato che la gestione dei pagamenti diventa terreno di scelte strategiche, dove la logica della certezza del costo e la struttura dei controlli GSE-Agenzia Entrate spingono verso un approccio prudenziale: saldare, ove possibile, tutte le fatture entro il 2025, qualificando tale opzione come scelta di tutela e non come obbligo testuale.

L’assenza di un obbligo esplicito di saldo entro il 2025 né di una chiara apertura ai pagamenti nel 2026 rende, ad oggi, la gestione dei flussi finanziari sul credito d’imposta Transizione 5.0 uno dei passaggi più delicati per imprese e consulenti. In questo quadro di incertezza, l’opzione di chiudere – quando possibile – tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 si configura come scelta prudenziale coerente con la logica del beneficio e con il contenimento del rischio di future contestazioni.

Il perimetro temporale certo – Il dato normativo oggi univoco riguarda il periodo di effettuazione degli investimenti: il Piano Transizione 5.0 circoscrive il perimetro agevolabile agli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, come indicato nelle schede ufficiali del MIMIT e nelle principali ricostruzioni di prassi.

Le comunicazioni ex post al GSE – quelle di completamento progetto, che attestano l’intervento realizzato e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi – possono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2026, cioè in una logica di rendicontazione a consuntivo che fisiologicamente va oltre il termine del biennio di investimento.

Il “vuoto” sui termini di pagamento – Le disposizioni attuative e le FAQ si concentrano su requisiti energetici, iter di comunicazione con il GSE, modalità di calcolo del credito e relative tempistiche di utilizzo, ma non sciolgono il nodo della data di saldo delle fatture.

In particolare, manca una presa di posizione espressa sulla possibilità di pagamenti parziali o dilazionati oltre il 31 dicembre 2025 per investimenti che risultino comunque conclusi, ordinati e fatturati entro tale data, e non esistono precedenti consolidati pienamente sovrapponibili, trattandosi di misura di nuova introduzione.

La logica sostanziale del credito – La struttura del Piano 5.0 è imperniata su un credito che matura solo dopo il completamento del progetto e la certificazione ex post degli investimenti e della riduzione dei consumi, con successiva interlocuzione GSE-Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, FAQ e modulistica insistono sugli “estremi delle fatture” e sul “sostenimento delle spese”, senza chiarire se tale sostenimento possa ritenersi perfezionato in presenza di un saldo solo parziale al 31 dicembre 2025, con residuo nel 2026, né se esista una connessione rigida tra data di pagamento e finestra 2024-2025.

Il principio della certezza del costo – Se si guarda alla sistematica dei crediti d’imposta per investimenti, emerge un filo conduttore: lo Stato tende a richiedere la piena certezza del costo effettivamente sostenuto prima di consolidare il diritto al beneficio.

Ne discende che, pur in assenza di un obbligo testuale, è perfettamente coerente ritenere che il saldo integrale dell’investimento costituisca un requisito sostanziale almeno ai fini della fruizione “a regime” del credito, sia per la corretta determinazione della base agevolabile sia in previsione di futuri controlli documentali.

La scelta prudenziale per imprese e professionisti – In questo scenario, l’indicazione operativa di saldare, se la liquidità lo consente, tutte le fatture entro il 31 dicembre 2025 si allinea a tre elementi chiave: la cornice temporale della misura, l’assenza di prassi consolidata e la struttura delle verifiche GSE centrate su investimenti completati e spese chiaramente sostenute.

Proprio l’incertezza sulla sorte dei pagamenti effettuati nel 2026 suggerisce, dal punto di vista della tutela sia dell’impresa sia del professionista, di qualificare il saldo entro il 2025 come opzione prudenziale, esplicitando però al cliente che non si tratta di un vincolo normativo espresso ma di una scelta di gestione del rischio, destinata a ridurre la possibilità che future interpretazioni restrittive mettano in discussione la quota di credito riferita a importi pagati oltre il biennio agevolato.
 

(MF/ms)




Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L’inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l’accesso delle stesse agli incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso. 

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)




Tax credit innovazione e design: termini in scadenza al 31 dicembre 2025

A fine anno scadono i termini per effettuare gli investimenti al fine di accedere ai crediti d’imposta per investimenti in attività di innovazione tecnologica e design, disciplinati dall’art. 1 commi 201 e 202 della L. 160/2019 e dal DM 26 maggio 2020.

Secondo la disciplina in vigore, se per le attività di ricerca e sviluppo il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2031, per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica il termine è invece fissato al 31 dicembre 2025 (previsto dall’art. 1 commi 203-ter, 203-quater e 203-sexies della L. 160/2019).

A tal fine, rilevano i costi sostenuti in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR (art. 6 comma 1 del DM 26 maggio 2020).

L’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026 non prevede nulla riguardo a tali agevolazioni, ma alcuni emendamenti presentati hanno proposto la proroga del credito d’imposta sul design e sull’innovazione (fino al 2028 o 2030), con un potenziamento della misura, dal 5% al 10% (in tal senso, si vedano gli emendamenti dal n. 94.0.17 al n. 94.0.23, presenti sul sito del Senato).

Il credito d’imposta per innovazione tecnologica di cui all’art. 1 comma 201 della L. 160/2019 è pari al 5% della relativa base di calcolo (assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili) nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, elevato a 4 milioni di euro per l’innovazione 4.0 e green.

Sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta le attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (cfr. artt. 3 e 5 del DM 26 maggio 2020).

Il credito d’imposta per il design e l’ideazione estetica di cui all’art. 1 comma 202 della L. 160/2019 è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.

Sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (cfr. art. 4 del DM 26 maggio 2020).

In linea di massima, sono agevolabili:

  • spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle attività;
  • quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività;
  • spese per contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività;
  • spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività;
  • spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività.
Il credito d’imposta spettante (che non concorre a formare il reddito) è utilizzabile, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti dal DM 24 aprile 2024, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

Utilizzo subordinato agli obblighi di certificazione

Nello specifico, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro (fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti per il credito d’imposta relativo a ciascuna tipologia di attività).

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.

Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
 

(MF/ms)




Transizione 5.0: esaurite le risorse

Il MIMIT, con decreto 6 novembre 2025, ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per accedere al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024.

Nello specifico, il decreto stabilisce che alle imprese che, a partire dal 7 novembre 2025 (data di pubblicazione del suddetto decreto), presentano comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, è inviata una ricevuta di indisponibilità delle risorse ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del DM 24 luglio 2024.

Nel relativo comunicato del MIMIT del 6 novembre si legge infatti che le risorse REPowerEU destinate alla misura (dagli iniziali 6,3 miliardi a 2,5 miliardi), anche alla luce della revisione del PNRR attualmente in fase di approvazione a livello europeo, risultano interamente assorbite dalle comunicazioni presentate dalle imprese.

Resta comunque garantita la possibilità di presentare nuove domande fino al 31 dicembre 2025: le comunicazioni di prenotazione trasmesse a partire dal 7 novembre 2025 saranno considerate validamente depositate e daranno luogo al rilascio di una ricevuta.

Tali comunicazioni rimangono efficaci, previa verifica della correttezza dei dati e della completezza della documentazione.

In caso di nuova disponibilità finanziaria – derivante dallo scorrimento delle domande o dall’attivazione di ulteriori risorse – il GSE informerà le imprese secondo l’ordine cronologico di invio.

Sul sito del GSE, nella pagina dedicata a transizione 5.0, viene infatti affermato che è stato raggiunto il limite previsto a seguito della rimodulazione delle risorse PNRR destinate alla misura. In attesa dell’implementazione delle novità introdotte dal decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il GSE ha previsto la temporanea chiusura del portale e del contatore. In caso di nuova disponibilità, le risorse saranno assegnate secondo l’ordine di prenotazione.

Si ricorda che il credito d’imposta transizione 5.0 riguarda gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare (art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024):

  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
  • nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale.
L’interconnessione dei beni 4.0, che non incide sul completamento del progetto, deve invece avvenire entro il 28 febbraio 2026, termine entro cui deve essere comprovata con la perizia asseverata (cfr. FAQ GSE-MIMIT 10 aprile 2025, § 2.12).

Si evidenzia che, qualora venga confermato l’attuale testo del Ddl. di bilancio 2026, il credito d’imposta transizione 5.0 non sarebbe prorogato e gli investimenti effettuati dal 2026 potranno essere oggetto, alle specifiche condizioni previste, del nuovo iper-ammortamento.

Forte accelerazione delle prenotazioni per il 4.0

Con un ulteriore comunicato, il MIMIT ha inoltre informato che, a seguito dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0, con prenotazioni che hanno raggiunto l’obiettivo dei 3 miliardi, si è registrata una forte accelerazione delle prenotazioni anche sul piano 4.0.

Al 6 novembre risultavano ancora disponibili 200 milioni di euro.

Viene precisato che il GSE al raggiungimento della soglia dei 2,2 miliardi di euro trasmetterà una comunicazione di esaurimento risorse.

Il MIMIT, alla luce dell’elevato gradimento dimostrato dalle imprese per il piano 5.0, è al lavoro per reperire nuove risorse e per garantire il sostegno agli investimenti programmati, anche attraverso soluzioni di continuità con la nuova misura che sarà varata in legge di bilancio.

Si ricorda che le comunicazioni trasmesse entro il 31 dicembre rimarranno comunque efficaci e saranno gestite in base all’ordine cronologico di invio in caso di reperimento delle risorse.

(MF/ms)




Industria 4.0, esaurimento risorse disponibili

Raggiunto il tetto dopo la forte accelerazione scaturita dall’esaurimento dei fondi destinati a transizione 5.0

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy, con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet l’11 novembre, ha informato che, “in data odierna, risultano esaurite le risorse disponibili per la misura Transizione 4.0”.

Negli ultimi giorni si era infatti registrata una forte accelerazione nelle prenotazioni alla misura, conseguente all’annuncio dell’esaurimento dei fondi destinati a transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione da parte delle imprese.

Nel comunicato viene comunque precisato che le imprese possono continuare a inviare comunicazioni di prenotazione. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE spa ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Con un diverso comunicato, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha reso noto che prosegue la presentazione dei progetti relativi al credito d’imposta transizione 5.0.

Nello specifico, è stato comunicato che, nel fine settimana e nella giornata del 10 novembre, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro. Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.

Per questi nuovi progetti, come già precisato dal MIMIT nel comunicato dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.

Dal 1° gennaio 2026 sarà operativo il nuovo Piano transizione 5.0

La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Dal 1° gennaio 2026 sarà invece operativo il nuovo Piano transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.

Dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.

Il Ministro Urso ha inoltre convocato per martedì 18 novembre un incontro con le principali associazioni nazionali d’impresa per un confronto su transizione 5.0 alla luce dell’esaurimento delle risorse disponibili.
 

(MF/ms)




Investimenti 4.0: chiarimenti sui benefici del credito di imposta e dell’iper-ammortamento

Per gli investimenti in beni materiali 4.0 una data rilevante è quella del 31 dicembre 2025, soprattutto alla luce delle novità previste dal Ddl. di bilancio 2026.

Ai sensi dell’art. 1 comma 446 della L. 207/2024, per gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all’Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 spetta nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro, con obbligo di presentazione di apposita comunicazione al MIMIT ai fini della fruizione del credito d’imposta, rilevando l’ordine cronologico di presentazione.

Tale agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d’imposta per i beni materiali 4.0, ai sensi della citata disposizione, è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Quindi, ad esempio, per un investimento pari a 2 milioni di euro, il credito d’imposta è pari a 400.000 euro.

Si ricorda che tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 (codice tributo “7077”), ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in tre quote annuali di pari importo.

Il credito va quindi utilizzato a scomputo dei versamenti dovuti da effettuarsi mediante il modello F24 (quindi, ad esempio, IVA, contributi previdenziali, ritenute IRPEF dei dipendenti, ecc). Tale modalità di utilizzo consente di beneficiare del credito anche ai soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva (che non potrebbero invece fruire della nuova maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili, non determinando il reddito in modo analitico).

Pertanto, le imprese che intendono fruire del summenzionato credito d’imposta, fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti (cfr. DM 15 maggio 2025 e DM 16 giugno 2025), entro il 31 dicembre 2025 devono effettuare gli investimenti o effettuare la prenotazione, con versamento dell’acconto minimo del 20%, per poi effettuare gli investimenti entro fine giugno 2026.

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del Ddl. di bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Pertanto, qualora si intenda beneficiare dei nuovi iper-ammortamenti per investimenti effettuati nel 2026, i titolari di reddito d’impresa non dovranno effettuare la suddetta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Senza prenotazione nel 2025, troverebbe quindi applicazione, ove confermata, la nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari, di base, al:

  • 180%, fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.
Il relativo risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi, rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Considerando l’esempio precedente, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 2 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 3,6 milioni di euro. Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 864.000 euro.

Maggiorazione spalmata sulla durata dell’ammortamento

La maggiorazione potrebbe essere portata in deduzione, in aggiunta a quella relativa al costo ordinario, per la durata del periodo di ammortamento fiscale ai sensi dell’art. 102 del TUIR, ferma restando la necessità di presentare apposite comunicazioni che saranno meglio definite con successivo decreto.

Tale agevolazione riguarderebbe inoltre soltanto le imposte sui redditi, non l’IRAP.

Qualora la deduzione da iper-ammortamento generi una perdita fiscale, questa dovrebbe essere deducibile secondo le regole ordinarie del TUIR.

Si evidenzia che la nuova maggiorazione spetterebbe anche per i beni immateriali 4.0 (di cui all’Allegato B alla L. 232/2016), mentre il credito d’imposta ex L. 178/2020 per tali beni non è più previsto dal 2025 (tranne in caso di investimenti effettuati entro il 30 giugno 2025 per i quali era stata effettuata la prenotazione nel 2024).

Da ultimo, anche con riferimento al credito d’imposta disciplinato dall’art. 96 del Ddl. di bilancio 2026, pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, che sarebbe riconosciuto alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano investimenti 2026 in beni materiali e immateriali strumentali nuovi 4.0, si afferma che tale incentivo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.
 

(MF/ms)