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Credito d’imposta per registratori telematici: ultimo mese per il bonus

Il credito d’imposta per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi spetta solo per le spese sostenute negli anni 2019 e 2020

A partire dal 1° gennaio 2021 la generalità dei commercianti al minuto sarà obbligata a memorizzare e a trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri mediante i registratori telematici o la procedura web “Documento commerciale online”.

Infatti, il 31 dicembre 2020, termina la c.d. fase transitoria nell’ambito della quale i soggetti di minori dimensioni possono ancora certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i dati dei corrispettivi con cadenza mensile (art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015 e circ. n. 15/2019).

Tale periodo transitorio, lo si ricorda, sarebbe dovuto terminare il 30 giugno scorso ma è stato prolungato a causa dell’emergenza epidemiologica. Soltanto a partire dal prossimo anno, dunque, verranno meno le semplificazioni previste per gli esercenti minori (con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro).

Resteranno esclusi dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 quei soggetti che rientrano negli esoneri previsti dal DM 10 maggio 2019 (come coloro che effettuano vendite per corrispondenza).

Ciò significa che gli esercenti che non rientrano nelle previsioni di esonero devono dotarsi per tempo dei nuovi registratori telematici o provvedere ad adattare i vecchi registratori di cassa, salvo che ritengano di poter utilizzare la procedura web delle Entrate. Inoltre, anche i soggetti che decideranno di effettuare la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi su base volontaria dovranno dotarsi dei nuovi strumenti.

In tale contesto, sembra opportuno ricordare che il credito d’imposta previsto per l’acquisto e l’adattamento degli apparecchi (anche usati) spetta a condizione che la relativa spesa, oltre ad essere documentata mediante fattura e pagata con mezzi tracciabili, sia sostenuta entro il 31 dicembre 2020. Infatti, l’art. 2 comma 6-quinquies del DPR 633/72 prevede l’attribuzione del credito in relazione alle sole spese sostenute negli anni 2019 e 2020 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2020) e, allo stato attuale, non constano previsioni volte a prorogare l’agevolazione. 

Il credito spetta anche a coloro che, pur avendo sostenuto la spesa nel 2019 o nel 2020, divengono proprietari degli apparecchi soltanto in una fase successiva ed eventuale (è il caso dell’acquisizione in leasing). Non possono beneficiarne, invece, coloro che acquistano gli strumenti non per un uso diretto ma per la successiva cessione, a vario titolo (es. i soggetti che cedono gli apparecchi in leasing o i distributori).

Particolare attenzione, poi, dovrà prestarsi nell’ipotesi di pagamenti rateali, poiché la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto (si veda ancora la circ. n. 3/2020).

In merito all’entità del contributo, si ricorda che esso spetta, complessivamente, in misura pari al 50% della spesa, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’importo è calcolato al netto dell’IVA, salvo che l’imposta non possa essere detratta dall’acquirente (ad esempio, gli esercenti in regime forfetario calcoleranno il contributo al lordo dell’IVA). 

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (codice tributo “6899”), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura ed è stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo. 

Sulla falsariga dell’esempio riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 3/2020, un soggetto “mensile” che registra la fattura d’acquisto a settembre 2020 per 400 euro ed effettua il pagamento in quattro rate mensili da 100 euro a partire dallo stesso mese, nella liquidazione IVA di ottobre 2020 può utilizzare in compensazione un importo pari al 50% della rata mensile (50 euro), e così via per i mesi successivi a fronte degli ulteriori pagamenti rateali.

Necessaria la fattura e il pagamento tracciato

Non sembrano esserci preclusioni circa la fruizione dell’agevolazione da parte dei soggetti che decidono di assolvere gli adempimenti su base volontaria. Pertanto, tali soggetti potrebbero valutare di acquistare i nuovi strumenti nel 2020 per accedere al beneficio.

Si ricorda, in ultimo, che in base a quanto stabilito con provv. Agenzia delle Entrate n. 49842/2019 il credito d’imposta dovrà essere evidenziato:

–          nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa;

–          nelle dichiarazioni degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

(MF/ms)