Dichiarazione redditi 2026: sul sito dell’Agenzia delle Entrate tutte le info nelle nuove linee guida
Tra i principali temi trattati per i quali è riservata una guida ah hoc ci sono le spese sanitarie, gli interessi sui mutui, le spese di istruzione, le erogazioni liberali, i premi di assicurazione e i contributi previdenziali e assistenziali.
Non possono mancare poi le guide che riassumono le principali disposizioni e i chiarimenti ufficiali più rilevanti che sono stati forniti con riguardo ai bonus “edilizi” (recupero edilizio, sismabonus, “bonus barriere architettoniche”, “bonus verde”, “bonus mobili”, ecobonus e superbonus) e la guida sui crediti d’imposta (da quello spettante per il riacquisto della prima casa, a quello per i canoni di locazione non percepiti, ecc.).
La guida denominata “Aspetti generali” riepiloga, inoltre, le novità introdotte dall’art. 16-ter del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 10 della L. 207/2024, che a decorrere dal 1° gennaio 2025 ha disposto il riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.
In sostanza, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato importo, fissato in ragione del reddito complessivo e del numero di figli fiscalmente a carico (chiarimenti in materia sono stati forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2025 n. 6).
Il “nuovo” sistema di calcolo degli oneri detraibili previsto dall’art. 16-ter del TUIR non riguarda, ai sensi del comma 4, le spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR, le somme investite nelle start up innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis del DL 179/2012 e le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell’art. 4 comma 9 seconda parte e comma 9-ter del DL 3/2015.
Inoltre, sono escluse dal riordino previsto dall’art. 16-ter del TUIR le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (è il caso, ad esempio, della detrazione forfetaria pari a 1.100 euro prevista dall’art. 15 comma 1-quater del TUIR, per le spese sostenute per il mantenimento di cani guida di persone non vedenti), gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 e le rate delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi “edilizi”, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR o di altre disposizioni normative.
Spese per interventi edilizi dal 2025 rilevano per la rata annuale di spesa
Per quanto riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, l’art. 16-ter comma 5 del TUIR stabilisce espressamente che “ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno”.
In pratica, a fronte di una spesa di 90.000 euro sostenuta nel 2025 per un intervento di ristrutturazione edilizia che dà diritto alla detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR, soltanto 9.000 euro (che corrispondono al decimo dell’intera spesa sostenuta) sono da considerare nel “nuovo” metodo di calcolo che, lo si ripete, riguarda solo le persone fisiche che possiedono un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
(MF/ms)