Credito imposta 4.0: chiarimenti sulla fruizione del beneficio
L’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto i nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione del bonus investimenti 4.0, in merito all’ambito applicativo delle nuove disposizioni fa espresso riferimento ai “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter” della L. 178/2020.
Il medesimo riferimento è previsto al comma 3, il quale stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.
Stando al tenore letterale della norma, si ritiene siano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione gli investimenti effettuati nella fattispecie in esame (prenotazione nel 2022 ed effettuazione con interconnessione nel 2023), rientrando nell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.
Tale orientamento risulta avvalorato anche dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, la quale ha fornito specifiche indicazioni per la compilazione del modello F24 a seguito della sospensione temporanea delle compensazioni previste con la ris. 12 aprile 2024 n. 19.
In particolare, con riguardo all’art. 1 commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, è stato affermato che, “se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale” (a differenza di quanto era stato indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 istitutiva dei codici tributo, secondo la quale doveva essere valorizzato l’anno di interconnessione).
La citata FAQ riporta quindi il seguente esempio: “per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022”.
Tale indicazione non sembra superata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 25, la quale, consentendo la ripresa delle compensazioni per i codici tributo sospesi, ha affermato che, “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.
Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.
In altri termini, per le imprese che hanno inviato la comunicazione, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di completamento dell’investimento come riportato nella comunicazione stessa.
Nessuna indicazione specifica viene invece fornita per i crediti esclusi dalla comunicazione, per i quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nella FAQ del 16 aprile 2024.
Pertanto, considerando che, come sopra esposto, i crediti relativi a beni prenotati nel 2022 effettuati e interconnessi nel 2023 non sarebbero oggetto degli obblighi di comunicazione, si ritiene che in tal caso nel modello F24 possa essere indicato, sulla scorta di quanto affermato dalla citata FAQ, l’anno di inizio dell’investimento.
Quanto all’individuazione dell’inizio dell’investimento, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha tra l’altro chiarito che, con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.
Di conseguenza, nel caso di specie, dovrebbe essere possibile utilizzare direttamente in compensazione il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, senza necessità di presentare alcuna comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “6936” e indicando quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è avvenuto l’ordine ai fini della prenotazione).
Tale indicazione si ritiene applicabile anche nel caso di utilizzo di quote residue di tale credito d’imposta.
(MF/ms)