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Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




Iper ammortamenti: soppresso il limite territoriale per l’acquisto di beni

Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.

Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.

La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.

Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo

In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
 
(MF/ms)




Incentivi fiscali 2026: novità adempimenti

Comunicazione preventiva sempre necessaria per gli incentivi fiscali istituiti dal 2026 sotto forma di crediti d’imposta in assenza di un’attività istruttoria.

È una delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, denominato “Codice degli incentivi”.

Tale Codice, approvato in attuazione dell’art. 3 commi 1 e 2 lett. b) della L. 160/2023, armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi), definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.

Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.

Le disposizioni del Codice non si applicano però agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali vige l’applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta (art. 2 comma 2 del DLgs. 184/2025).

L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede, infatti, una disciplina ad hoc per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli “incentivi (…) istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice” (cfr. art. 25 comma 1 del DLgs. 184/2025), vale a dire dal 1° gennaio 2026.

Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

In altri termini, per tutti i crediti d’imposta istituiti dal 2026 non soggetti ad attività istruttoria è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva e poi di completamento per l’utilizzo, eliminando, di fatto, l’uso automatico di tale forma agevolativa.

Viene altresì precisato che, nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.

Disciplinata anche la delocalizzazione degli investimenti

Tra gli aspetti definiti dal DLgs. 184/2025, l’art. 16 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.

Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se:

  • gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
  • l’operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in Stati non appartenenti all’Unione europea o allo See, le imprese beneficiarie decadono da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati, anche se non diretti a una specifica zona del territorio nazionale, se l’operazione di delocalizzazione avviene prima dei 5 anni dalla data del completamento dell’investimento agevolato (10 anni per le grandi imprese). In tal caso, le imprese per le quali sia accertata la decadenza non possono accedere ad altri incentivi per i successivi 5 anni dalla data dell’operazione di delocalizzazione (10 anni per le grandi imprese).

Le imprese devono comunque presentare apposita comunicazione al MIMIT e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese); in mancanza, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.

(MF/ms)




Credito imposta 4.0 o 5.0: entro oggi la presentazione delle domande

Le imprese che hanno presentato domanda per le misure 5.0 e 4.0 devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta.

 

Infatti, come chiarito dall’articolo 1, comma 2, del DL 175/2025, i crediti d’imposta di Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Si segnala l’avviso pubblicato sul sito del MIMIT e del GSE relativo alle modalità di opzione per i crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, come stabilito dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175.

Le imprese che hanno già inviato la comunicazione di completamento dell’investimento dovranno comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito, a pena di decadenza.
Il GSE gestirà la procedura inviando una PEC alle aziende interessate (quelle che hanno richiesto entrambe le agevolazioni).

La PEC che il GSE ha già inviato alle imprese contiene il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per la richiesta di rinuncia a una delle misure (Transizione 4.0 / Transizione 5.0).
Il soggetto beneficiario dovrà compilare il modello DSAN e firmarlo digitalmente.

l modello, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo: confermatransizione@pec.gse.it.

E’ a disposizione la Guida per la compilazione della DSAN pubblicata dal MIMIT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

(MS/ms)

 




2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)




Approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo

Con il provvedimento n. 224105 del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di trasmissione della domanda di riversamento del credito ricerca e sviluppo.

Per effetto dell’art. 19 del DL 14 marzo 2025 n. 25:

  • il termine di presentazione per la domanda di riversamento è stato riaperto sino al 3 giugno 2025 (la precedente scadenza era del 31 ottobre 2024);
  • il pagamento delle somme può, di conseguenza, avvenire in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 (prima il termine era il 16 dicembre 2024), oppure in tre rate annuali di pari importo, scadenti il 3 giugno 2025, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
Coloro i quali hanno presentato domanda entro il termine precedente (31 ottobre 2024), ma non hanno pagato gli importi, possono pagare secondo le nuove scadenze.

Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali dal 4 giugno 2025, anche per i contribuenti che hanno fatto domanda entro il termine precedente.

Se l’avviso di recupero è diventato definitivo dal 22 ottobre 2021 a quando viene presentata l’istanza occorre pagare in una soluzione entro il 3 giugno 2025.

Si può invece pagare a rate se l’avviso di recupero non è ancora definitivo quando si presenta l’istanza.

Non possono essere scomputati le sanzioni e gli interessi già pagati a seguito di accertamento o contestazione del credito e la procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme (circostanza confermata nel provvedimento del 19 maggio).

La procedura si perfeziona con la trasmissione della domanda e il pagamento intero e tempestivo di tutte le somme. Non basta, quindi, il puntuale pagamento della sola prima rata.

Il riversamento del credito è disciplinato dall’art. 5 commi da 7 a 12 del DL 146/2021.

Se il riversamento avviene nei termini e se la procedura non viene disconosciuta, sono stralciate le sanzioni da indebita compensazione e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; viene anche meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Spesso, la compensazione disconosciuta deriva secondo la prassi dall’utilizzo di un credito inesistente, pertanto, trattandosi del sistema ante DLgs. 87/2024 la sanzione va dal 100% al 200% ex art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97 del credito e, sul versante penale, il delitto è quello dell’art. 10-quater comma 2 del DLgs. 74/2000 con la conseguenza che il pagamento intero degli importi darebbe luogo non ad una causa di non punibilità bensì ad un’attenuante (cfr. gli artt. 13 e 13-bis del DLgs. 74/2000).

Nel provvedimento si specifica che le Entrate informano la Procura circa il perfezionamento della procedura, così come dell’eventuale inefficacia della medesima.

Premesso tanto, il riversamento riguarda attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del DL 145/2013, svolte nei periodi di imposta da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, a condizione però che:

  • siano state realmente svolte le attività, in relazione alle quali sono sostenute le relative spese, che in tutto o in parte non sono qualificabili come attività di ricerca e sviluppo;
  • sia stato applicato l’art. 3 comma 1-bis del DL 145/2013 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica ex art. 1 comma 72 della L. 145/2018;
  • siano stati commessi “errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità”;
  • siano stati commessi errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Deve trattarsi inoltre di compensazioni eseguite sino al 22 ottobre 2021.

La regolarizzazione è preclusa se il credito è frutto di condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate, false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti o in caso di mancanza di documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento di spese ammissibili al credito.

Siamo in presenza di casistiche in cui le spese sono state sostenute ma, secondo l’Agenzia delle Entrate, non possono generare il credito di imposta per ricerca e sviluppo per motivi interpretativi.

La domanda va presentata telematicamente entro il 3 giugno 2025 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

L’importo del credito deve essere riversato senza compensazione mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 5 luglio 2022 n. 34.

Se pende un contenzioso il riversamento è subordinato alla rinuncia al ricorso entro il 3 giugno 2025; ove pendano i termini per il ricorso la domanda vale come rinuncia (art. 5 comma 12 del DL 146/2021 post art. 19 comma 7 del DL 25/2025). Nel modello è stata introdotta la sezione VI in cui vanno indicati gli estremi dei contenziosi pendenti: attenzione perché firmando in sostanza si attesta anche di rinunciare ai contenziosi.
 

(MF/ms)



Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0.
 

(MF/ms)




Credito imposta 4.0: chiarimenti sulla fruizione del beneficio

La procedura per l’invio delle comunicazioni ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 è ormai pienamente operativa, ma un aspetto non ancora del tutto chiaro, che ha sollevato alcuni dubbi, riguarda i beni prenotati nel 2022 ed effettuati e interconnessi nel 2023 e, in particolare, l’anno da indicare nel modello F24 per l’utilizzo del relativo beneficio fiscale.

L’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto i nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione del bonus investimenti 4.0, in merito all’ambito applicativo delle nuove disposizioni fa espresso riferimento ai “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter” della L. 178/2020.

Il medesimo riferimento è previsto al comma 3, il quale stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Stando al tenore letterale della norma, si ritiene siano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione gli investimenti effettuati nella fattispecie in esame (prenotazione nel 2022 ed effettuazione con interconnessione nel 2023), rientrando nell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.

Tale orientamento risulta avvalorato anche dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, la quale ha fornito specifiche indicazioni per la compilazione del modello F24 a seguito della sospensione temporanea delle compensazioni previste con la ris. 12 aprile 2024 n. 19.

In particolare, con riguardo all’art. 1 commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, è stato affermato che, “se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale” (a differenza di quanto era stato indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 istitutiva dei codici tributo, secondo la quale doveva essere valorizzato l’anno di interconnessione).

La citata FAQ riporta quindi il seguente esempio: “per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022”.

Tale indicazione non sembra superata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 25, la quale, consentendo la ripresa delle compensazioni per i codici tributo sospesi, ha affermato che, “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

In altri termini, per le imprese che hanno inviato la comunicazione, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di completamento dell’investimento come riportato nella comunicazione stessa.

Nessuna indicazione specifica viene invece fornita per i crediti esclusi dalla comunicazione, per i quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nella FAQ del 16 aprile 2024.

Pertanto, considerando che, come sopra esposto, i crediti relativi a beni prenotati nel 2022 effettuati e interconnessi nel 2023 non sarebbero oggetto degli obblighi di comunicazione, si ritiene che in tal caso nel modello F24 possa essere indicato, sulla scorta di quanto affermato dalla citata FAQ, l’anno di inizio dell’investimento.

Quanto all’individuazione dell’inizio dell’investimento, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha tra l’altro chiarito che, con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.

Di conseguenza, nel caso di specie, dovrebbe essere possibile utilizzare direttamente in compensazione il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, senza necessità di presentare alcuna comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “6936” e indicando quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è avvenuto l’ordine ai fini della prenotazione).

Tale indicazione si ritiene applicabile anche nel caso di utilizzo di quote residue di tale credito d’imposta.
 

(MF/ms)




Crediti imposta investimenti 4.0: nuove modalità per chiedere la compensazione

Ai fini dell’agevolazione, la data da prendere in considerazione è quella del primo impegno vincolante a effettuare l’ordine.

Lo ha chiarito il Gestore dei servizi energetici con alcune FAQ pubblicate sul proprio sito web.

Con avviso del 16 maggio 2024 il GSE rende noto, inoltre, il cambio delle modalità per l’invio dei moduli per la compensazione dei crediti d’imposta: dalla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 è stata infatti disabilitata la modalità di invio dei moduli tramite PEC ed è possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale Area Clienti, attivo dalle ore 10:00 del 18 maggio.

Inizio dell’investimento e anno di completamento

Con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti” il GSE chiarisce che:

  • la data iniziale: deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili (così come riportato nei moduli),
  • la data finale: deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sciolto, quindi, il nodo legato all’imputazione temporale dell’investimento.

Non sarà più applicabile la modalità consolidatasi nel recente passato per cui l’investimento si riteneva effettuato nell’anno in cui veniva effettuato l’ordine e pagato il 20% di acconto, anche ultimato in seguito entro le date previste per il c.d. “termine lungo” fissato dalle normative che si sono succedute nel tempo.

Modalità per richiedere la compensazione dei crediti d’imposta

Il GSE chiarisce che dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024 sul sito del GSE è attiva una nuova funzionalità semplificata che permetterà l’invio dei moduli tramite portale.

Attraverso la registrazione all’Area Clienti, accedendo all’applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari” e selezionando la tipologia di investimento, sarà possibile compilare in pochi passaggi il modulo per la compensazione dei crediti d’imposta.

All’interno del portale sarà disponibile la guida per la compilazione dei moduli.

Le tipologie di investimento sono:

  • investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Ricordiamo che sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID (https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l’apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l’esecuzione di Javascript.

La richiesta di compensazione va inviata:

  • sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti che si intende effettuare a partire dal 30 marzo 2024;
  • esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.
Come anticipato, mentre fino alla mezzanotte di venerdì 17 maggio 2024 l’invio dei moduli poteva avvenire anche tramite PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it, oggi è possibile presentare la richiesta di compensazione unicamente attraverso il portale Area Clienti, attivo dalle ore 10.00 del 18 maggio 2024.

(MF/ms)
 




Crediti imposta energetici: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Informiamo le aziende interessate che l’Agenzia delle Entrate con comunicazione n. 355/2023 (allegata) ha fornito un chiarimento sulla nozione di sussidio ai fini della valutazione del requisito di incremento di costo.
 
Ricordiamo che la condizione per poter usufruire degli eventuali crediti energetici prevede che la differenza tra il costo medio dei periodi di riferimento deve essere superiore al 30%, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.
 
L’Agenzia delle Entrate ha escluso dalla nozione di sussidio i crediti di imposta relativi al trimestre precedente.

(RP/rp)