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Slittano al 21 luglio 2025 i versamenti per contribuenti Isa e forfetari

Il decreto legge fiscale, approvato il 12 giugno dal Consiglio dei Ministri, contiene anche la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

I versamenti dovranno quindi essere effettuati:

  • entro il 21 luglio 2025 (poiché il 20 luglio cade di domenica), invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, è confermato, analogamente agli scorsi anni, che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).
Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 2 agosto 2019 n. 330).

La proroga si estende ai soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La proroga riguarda i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi”, quindi:
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IRPEF e dell’IRES;
  • il saldo 2024 dell’addizionale regionale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale acconto 2025 dell’addizionale comunale IRPEF;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 della “cedolare secca sulle locazioni”, dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive (es. quella sul maggior reddito concordato), le addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) e le maggiorazioni (es. per le società “di comodo”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • il saldo 2024 e l’eventuale primo acconto 2025 dell’IVIE, IVAFE e imposta sulle cripto-attività.
La proroga si applica anche al versamento:
  • del saldo 2024 e dell’eventuale primo acconto 2025 dell’IRAP;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.
La proroga riguarda anche i versamenti derivanti dalla dichiarazione IVA. Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2024 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 17 marzo 2025 (in quanto il 16 marzo era domenica), potrà essere effettuato entro il prossimo 21 luglio, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo (artt. 6 e 7 del DPR 542/99) e fino al 30 giugno 2025.

Alle previste condizioni, la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni (cfr. messaggio INPS 27 luglio 2021 n. 2731 e FAQ Agenzia Entrate 26 luglio 2024).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

La proroga non riguarda invece i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2025 per effetto della data di:

  • approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio 2025);
  • chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025).
 
(MF/ms)



Chiarite le modalità di calcolo dell’acconto 2025 per il CPB

In vista della prima scadenza relativa al versamento delle imposte dirette e IRAP in caso di adesione al concordato preventivo biennale (saldo 2024 e primo acconto 2025), attualmente fissata al prossimo 30 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha diffuso nuovi chiarimenti mediante risposte a FAQ.

La prima questione verte sull’interpretazione dell’art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024, secondo cui l’acconto dovuto su imposte dirette e IRAP relativo ai periodi di imposta in cui il CPB è efficace “è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati”.

Tale disposizione è in realtà valida solamente per il secondo anno del biennio concordato, considerato che per il primo periodo d’imposta di adesione valgono le specifiche regole dettate dal successivo comma 2.

Come anticipato da un comunicato di Assosoftware, non erano state del tutto chiarite le modalità di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES in caso di adesione al CPB 2024-2025.

Intervenendo sul tema, in risposta a una FAQ del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, considerato il dato letterale della disposizione in commento, in caso di adesione al CPB 2024-2025, l’acconto per il periodo di imposta 2025 calcolato con il metodo storico deve essere determinato facendo riferimento alle imposte dirette e IRAP dovute per il 2024.

Viene evidenziato che non si tiene conto della parte di reddito concordato assoggettata a imposta sostitutiva, la quale resta confinata nel quadro CP e non partecipa alla base imponibile delle imposte dirette.

Tale soluzione è in linea con quanto attualmente previsto dalle istruzioni dei modelli REDDITI 2025, che non prevedono regole particolari ai fini del calcolo dell’acconto 2025 in presenza di CPB 2024-2025. In caso di utilizzo del metodo storico, quindi, l’acconto è determinato sulla base del c.d. “rigo differenza” del quadro RN, al pari degli scorsi anni.

Trattandosi dell’acconto dovuto per il secondo periodo d’imposta del biennio concordato, non sarà inoltre dovuta la maggiorazione del 10% (3% per l’IRAP), applicabile solo per l’acconto dovuto sul primo periodo d’imposta (in questo caso, il 2024).

L’inapplicabilità delle citate maggiorazioni e l’utilizzo del reddito concordato 2024 ai fini del calcolo dell’acconto 2025 con il metodo storico potrebbe portare a un aumento degli importi che dovranno essere versati nel 2026 a titolo di saldo 2025.

Il reddito concordato 2025 è infatti maggiore del reddito concordato 2024, per effetto di quanto previsto dall’art. 7 del DM 14 giugno 2024, che aveva accordato, nel calcolo del reddito concordato 2024, una riduzione del 50% rispetto al reddito concordato 2025, il quale, diversamente, è stato determinato senza applicazione di sconti. Questo per far raggiungere la piena affidabilità fiscale in due anni.

Quanto sopra illustrato non vale per i contribuenti che decidono di aderire al CPB con il modello REDDITI 2025, relativamente al biennio 2025-2026; in tal caso, se si utilizza il metodo storico, è necessario applicare la specifica disciplina di cui all’art. 20 comma 2 del DLgs. 13/2024, per cui l’acconto è calcolato prendendo a riferimento il reddito 2024 (non concordato) e applicando anche la maggiorazione in sede di versamento della seconda rata di acconto.

Con una seconda FAQ del 28 maggio, viene esclusa l’applicabilità della causa di cessazione di cui all’art. 21 comma 1 lett. a) del DLgs. 13/2024 alla luce delle novità introdotte con la nuova classificazione ATECO 2025.

Secondo la disposizione citata, il CPB cessa di produrre effetti nel caso in cui il contribuente modifichi l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui la nuova attività rientri nel campo di applicazione del medesimo ISA.

Aggiornamento ATECO 2025 senza conseguenze

In merito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce preliminarmente che il cambio di codice ATECO non è di per sé idoneo a provocare la cessazione del CPB, nel caso in cui il contribuente continui ad applicare il medesimo ISA.

La cessazione non si verifica nemmeno nel caso in cui, per effetto dell’entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, il contribuente si ritrovi ad applicare un ISA diverso; in tal caso, infatti, la variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata, venendo quindi meno il presupposto fondamentale ai fini dell’applicazione della causa di cessazione.
 

(MF/ms)




Riapertura dei termini per aderire al Concordato Preventivo Biennale

Nella riunione del Consiglio dei Ministri svoltasi il 12 novembre è stata approvata l’annunciata riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale 2024-2025; i contribuenti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno quindi tempo fino al prossimo 12 dicembre per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La proroga verrà introdotta con un decreto legge ad hoc, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dovrebbe avvenire a stretto giro; stando alle prime anticipazioni, tale DL non verrà convertito in legge e le disposizioni ivi contenute confluiranno in un emendamento al DL 155/2024, attualmente all’esame del Senato e da convertire entro il 18 dicembre.

I contribuenti e i loro consulenti avranno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull’opportunità di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da più parti a causa delle obbiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante “i primi chiarimenti sistematici”, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.

La riapertura dei termini dovrebbe riguardare solo i contribuenti che hanno presentato il modello REDDITI 2024 entro il 31 ottobre; i soggetti che non hanno rispettato tale termine, presentando la dichiarazione tardivamente (le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono comunque considerate valide), non potranno quindi aderire al concordato preventivo biennale 2024-2025.

Il DL in esame potrebbe, inoltre, introdurre un’ulteriore condizione per beneficiare della proroga; secondo le prime anticipazioni, infatti, l’adesione al CPB oltre il 31 ottobre ed entro il 12 dicembre sarebbe possibile a condizione che il contribuente accetti di dichiarare per il biennio 2024-2025 (solo per il 2024, in caso di contribuenti in regime forfetario) un importo superiore rispetto al reddito determinato per il 2023 in sede di presentazione della dichiarazione originaria.

Al momento si tratta di un’anticipazione che potrà trovare conferma solo dopo la pubblicazione del testo definitivo del DL in Gazzetta Ufficiale.

La misura è stata accolta con favore dal CNDCEC il quale ha rilevato, in un comunicato stampa, che la stessa “costituisce una possibilità che potrebbe fornire un ulteriore contributo in termini di incassi da finalizzare al taglio della pressione fiscale per le famiglie italiane”. Più critica l’Associazione nazionale commercialisti, soprattutto sulla limitazione della proroga solo ai soggetti che hanno tempestivamente presentato la dichiarazione; a giudizio dell’ANC sarebbe in un certo senso “discriminante” nei confronti di quei contribuenti che, potendo, decidono di trasmettere la dichiarazione successivamente alla scadenza ordinaria.

Sotto un diverso profilo, l’analisi del testo definitivo del DL permetterà di chiarire se le adesioni tardive al concordato preventivo biennale (vale a dire, quelle effettuate entro il 12 dicembre) consentano o meno l’ingresso al regime del ravvedimento 2018-2022 collegato al CPB; l’art. 2-quater del DL 113/2024, che disciplina tale istituto, attualmente prevede infatti che la misura sia riservata ai contribuenti “che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale”.

La riapertura dei termini per aderire al CPB si incrocia, inoltre, con la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto, che dovrebbe restare fermo al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato); considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono quindi verificarsi due situazioni:

 
  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre; in tal caso, gli acconti potranno essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo 3-12 dicembre; in tal caso, gli acconti dovranno essere comunque versati entro il 2 dicembre, con ricorso al ravvedimento operoso per sanare eventuali versamenti inferiori a quanto effettivamente dovuto.
Acconti con maggiorazione

In merito, si ricorda che i contribuenti che applicano il concordato preventivo biennale e scelgono di determinare l’acconto 2024 con il metodo storico devono versare, oltre agli importi dovuti a tale titolo, anche una maggiorazione (con aliquote variabili per imposte dirette, IRAP e contribuenti in regime forfetario) sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo precedente.

(MF/ms)
 




Concordato preventivo biennale: stabiliti termini del ravvedimento

Pubblicato il provvedimento per l’attuazione del regime del ravvedimento per gli anni 2018-2022 per chi ha ha aderito all’istituto del CPB.

L’articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 consente ai soggetti che:

  • hanno applicato gli ISA
  • e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024, al CPB
di adottare il regime di “ravvedimento” versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al ravvedimento:

  • hanno applicato gli ISA
  • ovvero hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
  • ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’IRAP, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In particolare:
 

Redditi d’impresa e di lavoro autonomo periodi d’imposta 2018-2022 
 
MODELLO REDDITI
QUADRI DEL MODELLO
RE RF RG
Persone fisiche rigo RE 25 rigo RF101 + rigo RF98 rigo RG36 + rigo RG33
 
 
 
 
 Società di capitali
  dal 2018 al 2020 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8, colonna 1 – rigo RH8, colonna 2
 
  dal 2021 al 2022 :
rigo RF63 – rigo RN4, colonna 4 – rigo GN4, colonna 4 – rigo TN3, colonna 4 – rigo PN3, colonna 3 – valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 – rigo RH7, colonna 1 – rigo RH8
 
Società di persone rigo RE21 rigo RF66 rigo RG34
Enti non commerciali rigo RE23 rigo RF65 rigo RG33
  
Valore della produzione netta periodi d’imposta 2018-2022
MODELLO IRAP QUADRI DEL MODELLO
Persone fisiche rigo IQ68 (*)
Società di persone rigo IP74
Società di capitali rigo IC76
Enti non commerciali rigo IE61
(*) Presente fino all’anno d’imposta 2021
(**) Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d’imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d’impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 446/1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie) e dell’art. 17, comma 2, del medesimo D.Lgs. (soggetti che determinano il reddito d’impresa con modalità forfetarie).
 
Tenuto conto che il comma 15 del citato articolo 2-quater del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 rinvia a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di adesione al ravvedimento, l’Agenzia dà attuazione alla disposizione, con il provvedimento del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024.

Il perfezionamento del “ravvedimento” avviene con il versamento delle imposte sostitutive, quindi il provvedimento prevede che, per l’adozione del “ravvedimento”, l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’ “annualità” per la quale è esercitata l’opzione.

I soggetti trasparenti – Per le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:

  • la presentazione del “modello F24” di versamento dell’IRAP è effettuata da parte della società o associazione;
  • la presentazione dei “modelli F24” di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è effettuata da parte dei soci o associati.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata. Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.

Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione, il provvedimento ricorda che la stessa è effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. Infine, è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti interessati e i relativi intermediari delegati possono consultare tali elementi informativi accedendo al Cassetto fiscale mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

(MF/ms)