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Gestione Covid-19: si mantiene il protocollo esistente

Venuto meno lo stato di emergenza Covid, si segnala che Ats Brianza ha portato un nuovo aggiornamento (versione 3.0) alla linea guida per le imprese, che vi invitiamo a consultare nelle parti modificate cliccando qui

Ieri mattina, mercoledì 4 maggio 2022, si è svolto l’incontro annunciato fra il governo, le parti sociali e il sistema economico. Sul sito ministeriale si trova brevemente il risultato di questo incontro, cliccare qui.

L’utilizzo del protocollo anti-Covid 19 sui luoghi di lavoro nel settore privato è stato prorogato fino al 30 giugno. I partecipanti all’incontro hanno ritenuto che il protocollo del 6 aprile 2021 costituisca un valido strumento di prevenzione anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, dato che ancora oggi c’è la necessità di contrastare la diffusione del Covid-19.

Ne consegue, tra le altre cose, che l’utilizzo della mascherina chirurgica continuerà a essere obbligatorio sia al chiuso che all’aperto, eccetto per le attività svolte in condizioni di isolamento.

Il protocollo qualifica come Dpi le mascherine, imponendone come conseguenza l’uso in caso di condivisione degli ambienti di lavoro e di riunioni in presenza.
Il protocollo detta inoltre disposizioni per quanto riguarda la compresenza dei lavoratori e la gestione degli spazi comuni, la sanificazione e la pulizia, il ricorso allo smart working e la gestione delle persone positive in azienda o il rientro dopo la malattia.

Entro il 30 giugno ci sarà un nuovo incontro per verificare l’opportunità di apportare aggiornamenti al protocollo in relazione all’evoluzione dell’epidemia.

Si invitano le aziende ad attenersi a quanto indicato, in attesa di ricevere qualche elemento di maggiore dettaglio sugli aspetti più operativi.

(SN/bd)

 




Gestione Covid-19: attese novità per maggio 2022

Sono state annunciate delle novità, ma alla data odierna non sono ancora disponibili, riguardo le eventuali nuove norme anti Covid-19 da rispettare dall’ 1 maggio 2002 in poi.

Per questo ricordiamo che l’ultimo decreto di riferimento su questa materia (n.194 del 24 marzo 2022) stabiliva una serie di regole valide fino al 30 aprile 2022 e che poi dovrebbero decadere.

Si rimanda alle precedenti circolari Api n. 211 del 31 marzo 2022 e n. 226 del 7 aprile 2022 e alle linee guida Confapi che si allegano per completezza.

Si invitano le aziende a consultare i siti ministeriali che seguono, al fine di rintracciare celermente le novità che potrebbero arrivare entro il 30 aprile:

(SN/bd)
 




Covid-19: linee guida per la ripresa delle attività

Il Ministero della Salute, con ordinanza 1° aprile 2022, ha adottato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” successive alla fine della fase emergenziale, nei termini indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.
L’ordinanza produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell’allegato al provvedimento vengono definiti principi di carattere generale e misure specifiche per i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

(MG/am)

 
 




Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di Ats e attenersi a quanto specificato sull’apposito sito curato da Ats Brianza.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul sito Ats Brianza.

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l’elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi …) sono soggette all’obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)
 




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Gestione dei casi Covid19 nelle aziende

La presente circolare intende portare all’attenzione delle imprese i siti internet ministeriali, regionali e locali aggiornati che descrivono le modalità per il tracciamento dei casi Covid19.

In presenza di un caso positivo fra i dipendenti (anche se la sintomatologia è insorta al di fuori dell’azienda) è noto che bisogna segnalare la presenza di contatti stretti fra i dipendenti, per i quali è indicato il tracciamento ed è obbligatoria la quarantena. Viceversa, l’insorgenza di casi tra i dipendenti in assenza di contatti stretti non richiede segnalazione.

Il portale del ministero della salute che riguarda la gestione dei casi e dei contatti stretti è aggiornato ad ottobre 2021 ed è consultabile nell’apposita sezione dedicata dove si trovano alcune faq molto utili.

Le attività di sorveglianza e tracciamento dei contatti si svolgono come descritto nella pagina di Ats Brianza a questo dedicata, suggeriamo di dare una lettura per conoscere modalità e tempi delle diverse fasi di sorveglianza dei casi sospetti, confermati, sintomatici o meno. Lo schema che qui segnaliamo descrive sinteticamente come comportarsi nelle diverse circostanze.

I medici competenti o i referenti Covid19 delle aziende, che non hanno nominato un medico competente, hanno a disposizione un portale per la segnalazione di contatti Covid in azienda

(SN/bd)
 
 




Green Pass sui luoghi di lavoro: modifiche alla legislazione

A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina che regola l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro

In particolare, la più significativa di tali novità riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della validità, con conseguente esonero degli stessi dai controlli effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.

Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:

  • la previsione di uno specifico obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle relative rappresentanze in merito alle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche dei Green Pass;
  • la puntualizzazione che per i lavoratori in somministrazione le verifiche sul possesso del Green Pass sono di competenza dell’utilizzatore, restando a carico del somministratore solo un obbligo di informativa;
  • la precisazione che la scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni  e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita eclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti, di rinnovare più volte (e non più solo una volta), fino al 31 dicembre 2021, il contratto per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass;
  • la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

(FV/fv)




Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre 2021: approfondimenti e informativa per i dipendenti

Il Decreto n. 127/2021 che si allega è il provvedimento legislativo che impone l’obbligo del Green Pass in maniera estensiva al mondo del lavoro, pubblico e privato. E’ vigente dal giorno successivo alla pubblicazione, ovvero dal 23 settembre 2021.

In realtà l’obbligo di Green Pass scatta dal 15 ottobre 2021, ma è del tutto evidente che le prossime settimane sono fondamentali per organizzare le modalità di controllo del Green Pass nei diversi luoghi di lavoro e per fare il vaccino da parte di chi non aveva ancora provveduto.

Per questa ragione è utile informare subito tutto il personale dipendente, ma anche eventuali lavoratori in appalto o consulenti e visitatori, che dal 15 ottobre sarà necessario esibire il green pass. Si suggerisce di esporre nelle bacheche o di far circolare una comunicazione simile a quella allegata.

Da parte loro, i datori di lavoro hanno il compito di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro ma anche a campione; per farlo occorre individuare con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e dare loro adeguate istruzioni. In attesa delle linee guida che il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di adottare, per l’omogenea definizione delle modalità organizzative, si suggerisce di consultare le indicazioni per l’uso della App VerificaC19 su dispositivo mobile, che si trovano nelle Faq governative  e che tengono conto degli aspetti relativi alla Privacy.

La sanzione per le aziende che non avranno adottato le modalità di controllo possono essere irrogate dal Prefetto, il quale si avvarrà delle Forze di polizia, del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale e dell’Ispettorato del lavoro.

Chi non fosse ancora vaccinato potrebbe farlo nelle prossime settimane in modo da possedere il green pass valido dal 15 ottobre 2021 oppure potrebbe ricorrere con regolarità ai tamponi rapidi presso le farmacie e le strutture sanitarie convenzionate.

Si consiglia di consultare il sito dedicato alla certificazione verde dove trovare i dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e molti altri aspetti operativi

(SN/bd)