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Covid19: aggiornamenti dal Ministero

Il Ministero della Salute ha chiarito con una circolare di metà agosto 2023 le regole di gestione dei casi Covid19 e dei loro contatti.

Come si può leggere direttamente in allegato, né i casi Covid19 confermati né i loro contatti stretti sono soggetti a isolamento, si raccomanda però ai sintomatici di rimanere a casa fino al termine dei sintomi e tutelare le persone fragili.

Si rimanda al testo in allegato e al sito ministeriale cliccando qui. 

(SN/am)




Covid-19: isolamento e autosorveglianza nuove regole da gennaio 2023

Sul sito ATS Brianza è disponibile la Guida aggiornata al 2 gennaio 2023 (cliccare qui) per l’applicazione del protocollo condiviso in azienda, che si invita a consultare per tutti i dubbi sulla distribuzione delle mascherine, sulle procedure di gestione degli spazi e sanificazione, sulla gestione di eventuali casi Covid.

In particolare riportiamo qui le novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:

Casi Covid confermati
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità qui indicate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
 
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
 
Contatti stretti di casi Covid
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

(SN/am)




Autodichiarazione aiuti di Stato per il Covid: scadenza prorogata al 30 novembre

È ufficialmente prorogata al 30 novembre 2022  la scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato Covid ex Dm 11 dicembre 2021. Lo ha disposto l’Agenzia delle Entrate con l’atteso provvedimento n. 233822, emanato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dl “Semplificazioni fiscali”.

Il provvedimento interviene, nello specifico, sui punti 2.3 e 2.4 del precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27 aprile 2022 (nonché sulle relative motivazioni) – che ha definito modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato – sostituendo le parole “30 giugno 2022”, ovunque ricorrano, con le parole “30 novembre 2022”.

Pertanto, in linea generale, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il 30 novembre 2022, anziché entro il 30 giugno 2022.

Per i soggetti che si avvalgono della definizione agevolata degli “avvisi bonari” di cui all’art. 5 commi da 1 a 9 del Dl 22 marzo 2021 n. 41, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 novembre 2022 o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Nel caso in cui il predetto termine cada successivamente al 30 novembre 2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 comma 13 del Dl 41/2021 sono tenuti a presentare:

  • una prima dichiarazione entro il 30 novembre 2022;
  • una seconda dichiarazione, oltre il 30 novembre 2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate di differire il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022 è stata resa possibile dal Dl “Semplificazioni fiscali”.

Nelle motivazioni al provvedimento n. 233822 si fa infatti espresso riferimento all’art. 35 del Dl  21 giugno 2022 n. 73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 n. 143), con il quale sono stati prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 n. 115, al fine di concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 3 del Dm 11 dicembre 2021.

Prorogata la registrazione degli aiuti nell’RNA

Il citato art. 35, nello specifico, dispone che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del Dm 31 maggio 2017 in scadenza:

  • dal 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del Dl 73/2022) al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
    Tale proroga si applica alla registrazione nell’RNA (nonché nei registri aiuti di Stato SIAN e SIPA) degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid.
Nell’ambito dell’art. 35 del Dl 73/2022 è inoltre prevista la proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 della disposizione di cui all’art. 31-octies del Dl 137/2020, secondo cui l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi. 

Si osserva che il provvedimento conferma, di fatto, l’obbligo di presentare l’autodichiarazione secondo quanto già previsto dal provvedimento n. 143438/2022, anche se concedendo più tempo per la predisposizione e l’invio della stessa.

(MF/ms)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vista del 31 marzo 2022

A fronte della campagna vaccinale che ha prodotto una protezione estesa della popolazione italiana, il Governo sta indicando le modalità di uscita dalla gestione emergenziale per affrontare la gestione del rischio Covid-19 in una forma ordinaria.

Sul sito del Governo sono disponibili i provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento, che comprendono una graduale riduzione dell’uso del green pass dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare si sottolinea che il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19.

Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone) e dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Informazioni più dettagliate sono consultabili al link sul sito del governo.

Si attendono ancora informazioni relative all’eventuale venire meno, in tutto o in parte, degli obblighi previsti nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che è stato recepito negli ambienti di lavoro. Non appena possibile daremo le informazioni disponibili.

(SN/bd)
 




Gestione Covid: obbligo Green Pass per ultracinquantenni e certificato di esenzione digitale

Facendo seguito alla circolare Api n.22 del 13 gennaio 2022 “Green pass base e rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro”, si ricorda che a far data dal 15 febbraio 2022 è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

I dispositivi di controllo del Green Pass che utilizzano l’applicazione Verifica C19 contengono l’opzione per accertare il tipo di green pass sulla base dell’età, basta fare l’upgrade.

La nuova regola è stata prevista per tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15 giugno 1972 (ad eccezione dei soggetti con certificazione di esenzione).

Si coglie l’occasione per segnalare che l’esenzione dalla vaccinazione diventa digitale. Come si può leggere sul sito del ministero della salute, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio 2022 sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In questo modo, i certificati di esenzione verranno riconosciuti con la App Verifica C19 che è già stata predisposta a questo scopo.

(SN/bd)
 




Gestione Covid: modifiche sui tempi di isolamento

Alla luce del miglioramento nell’andamento della pandemia, il Governo ha recentemente emesso provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento.

Per la modifica alla durata dell’isolamento e della quarantena si segnala il sito del Ministero della Salute che è appena stato aggiornato con le novità. Nei prossimi giorni saranno certamente aggiornati anche i siti di riferimento della Ats Brianza.

Si segnala inoltre la pagina ministeriale dedicata alle Faq sui vari temi (vaccini, viaggi, donazioni), sempre aggiornata.

(SN/bd)
 




Green Pass: procedura e documenti utili per le aziende

Come anticipato, con decreto legge n.  127 del 21 settembre 2021 è stato esteso l’obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati.

In particolare, per quanto riguarda il settore privato, viene previsto che, a decorrere dal 15 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2021, attuale data di cessazione dello stato di emergenza, tutti coloro che accedono ai luoghi di lavoro, a qualsiasi titolo svolgano la propria attività lavorativa, o di formazione, o di volontariato, debbano possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare un’attività di verifica e di controllo sul possesso del green pass da parte dei propri dipendenti, oltre che dei terzi che, per i motivi sopra indicati, accedano ai luoghi di lavoro e, a tal fine, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:

  1. definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; 
  2. individuare e nominare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento: vale come designazione per l’attività di verifica e di accertamento delle violazioni, ma anche come autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi della normativa sulla privacy;
  3. redigere e diffondere l’informativa sul trattamento dati dei dipendenti (art. 13 del GDPR);
  4. aggiornare, laddove previsto, il registro dei trattamenti dati (art. 30 del GDPR).
A seguito delle prime indicazioni fornite con circolare API n°520/2021, nell’attesa che vengano forniti ulteriori chiarimenti anche da parte del Governo e dei Ministeri competenti, mettiamo a disposizione dei primi documenti che le imprese potranno prendere a riferimento, adattandoli alle loro specifiche esigenze, per dare attuazione a quanto previsto dalla nuova normativa, precisando che gli stessi potranno essere suscettibili di modifiche e/o integrazioni, in base ai chiarimenti che dovessero pervenire dagli enti preposti.

Informiamo che le nostre aree Relazioni Industriali – Sindacali e Ambiente – Sicurezza organizzano per lunedì 11 ottobre p.v., con inizio alle ore 11.00 un webinar congiunto dedicato all’introduzione dell’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Cliccando qui trovate le informazioni per partecipare. 

(MG/fv)




Covid-19: nuovo sistema telematico di segnalazione e tracciamento dei contatti in azienda

In seguito sarà data più dettagliata informazione, nel frattempo si comunica che è pronto il nuovo sistema telematico di tracciamento dei contatti Covid in azienda, preparato da Ats Brianza. Si tratta di un sistema simile a quello collaudato con le scuole anche se la numerosità delle aziende rende impossibile dare preliminarmente le credenziali di accesso a tutte. Al momento sono in corso di invio le credenziali ai medici competenti, che ricevono direttamente le indicazioni per l’uso.
 
Il sistema dovrebbe ridurre considerevolmente il giro di comunicazioni tra medici competenti e operatori Ats per accelerare la gestione dei provvedimenti. Speriamo comunque che i casi di contagio continuino a diminuire e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questo supporto.

(SN/bd)




Isa: le nuove cause di esclusione legate al Covid

L’articolo 148 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020), rubricato “Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)”, ha annunciato un intervento normativo sugli Isa per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, prevedendo ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale ed evitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la massima valorizzazione delle informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 28.01.2021, che ha approvato la modulistica Isa per il periodo d’imposta 2020, ha recepito quanto promesso, prevedendo tre nuove cause di esclusione dall’applicazione degli indici (oltre alle quattordici già esistenti), individuate “in continuità logica con le condizioni in base alle quali sono stati individuati i soggetti destinatari di contributi a fondo perduto o di ristori, ad opera dei provvedimenti che si sono succeduti nel corso del 2020, per far fronte alle gravi difficoltà economiche di alcune categorie di soggetti particolarmente colpiti dalla crisi prodotta dalla diffusione del Covid-19” (Decreto Mef 02.02.2021).

In particolare, per il 2020, non applicano gli Isa, anche:

  • i contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente. Il criterio segue le medesime logiche di quello previsto per l’erogazione di contributi a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020, solo che nella suddetta ipotesi di esclusione si fa riferimento, come periodo di osservazione all’intero periodo d’imposta 2020, da confrontare con il 2019, in un’ottica di massima semplificazione degli adempimenti dichiarativi per i contribuenti
  • i contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Tale causa di esclusione risulta complementare alla precedente in quanto consente di superare la difficoltà legata al calcolo della diminuzione dei ricavi del 2020 rispetto all’anno precedente per chi ha iniziato l’attività nel 2019 evitando, anche in questo caso, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi; la stessa si pone inoltre in continuità logica con quella ordinariamente prevista dalla lettera a) dell’articolo 9-bis, comma 6, D.L. 50/2017 (sono esclusi dall’applicazione degli Isa i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta), estendendone la portata anche al secondo anno nel quale il contribuente ha iniziato l’attività
     
  • i contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai seguenti codici attività (che identificano quelle attività che sono state soggette dopo l’estate, a livello nazionale o di vaste aree del paese, ad ulteriori sospensioni dell’attività rispetto a quelle già subite e definite con i decreti di marzo 2020):
47.19.10 – Grandi magazzini
47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
47.51.10 – Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa
47.51.20 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.53.11 – Commercio al dettaglio di tende e tendine
47.53.12 – Commercio al dettaglio di tappeti
47.53.20 – Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
47.54.00 – Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
47.59.10 – Commercio al dettaglio di mobili per la casa
47.59.20 – Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
47.59.40 – Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
47.59.60 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
47.59.91 – Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
47.59.99 – Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
47.63.00 – Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
47.64.20 – Commercio al dettaglio di natanti e accessori
47.71.10 – Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50 – Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10 – Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20 – Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
47.77.00 – Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
47.78.10 – Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
47.78.31 – Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte)
47.78.32 – Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato
47.78.33 – Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
47.78.35 – Commercio al dettaglio di bomboniere
47.78.36 – Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 – Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
47.78.50 – Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
47.78.91 – Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
47.78.92 – Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
47.78.94 – Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
47.78.99 – Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
47.79.10 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
47.79.20 – Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
47.79.30 – Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
47.79.40 – Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet)
47.82.01 – Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
47.82.02 – Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
47.89.02 – Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura attrezzature per il giardinaggio
47.89.04 – Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
47.89.05 – Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino mobili tappeti e stuoie articoli casalinghi elettrodomestici materiale elettrico
47.89.09 – Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
47.99.10 – Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub urbano
56.10.11 – Ristorazione con somministrazione
56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 – Ristorazione ambulante
56.21.00 – Catering per eventi, banqueting
56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere
85.51.00 – Corsi sportivi e ricreativi
85.52.01 – Corsi di danza
90.00.04 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.01 – Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
92.00.09 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.12.00 – Attività di club sportivi
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.10 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
93.19.99 – Altre attività sportive nca
93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night club e simili
93.29.30 – Sale giochi e biliardi
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca
96.02.02 – Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure
96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
96.04.20 – Stabilimenti termali
96.09.01 – Attività di sgombero di cantine, solai e garage
96.09.02 – Attività di tatuaggio e piercing
96.09.03 – Agenzie matrimoniali e d’incontro
96.09.04 – Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona nca

Va evidenziato che contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra indicate, pur essendo esclusi dall’applicazione degli Isa, sono comunque tenuti alla compilazione ed alla trasmissione del relativo modello, in allegato al modello Redditi 2021.

(MF/ms)