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Collegamento RT-POS: nuove FAQ

In via preliminare si ricorda che:

  • l’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, che disciplina la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 74 e 77, Legge n. 207/2024) con l’introduzione dell’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico;
  • le modalità operative che gli esercenti devono seguire per abbinare i POS o altri strumenti di pagamento elettronico ai registratori telematici sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025;
  • la prima scadenza per il collegamento RT/POS è fissata al 20 aprile per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026.
Nuove FAQ 17 marzo 2026
27 L’Agenzia chiarisce che in caso di pagamento tramite assegno bancario o circolare, sul documento commerciale deve essere indicata la modalità “contante”. L’indicazione deriva dal fatto che, ai fini fiscali, il pagamento con assegno è equiparato a una forma di pagamento contante e non elettronico. È quindi necessario prestare attenzione alla corretta compilazione del documento per evitare incongruenze nei dati trasmessi.
28 La FAQ riguarda la procedura di collegamento dei dispositivi POS al portale dell’Agenzia. Qualora nella procedura web non risulti disponibile il link “Collegamento dispositivi POS”, è opportuno verificare di essere accreditati come esercenti all’interno dell’area Corrispettivi. Solo gli esercenti accreditati – direttamente o tramite un intermediario delegato all’”Accreditamento e censimento dispositivi” – possono effettuare tale collegamento. L’accreditamento come esercente può essere richiesto tramite l’apposito servizio “Accreditamento”, disponibile nella sezione dedicata del portale.

 
 




Collegamento registratori di cassa e POS

Confermando le anticipazioni fornite nelle scorse settimane, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato il 5 marzo, il servizio web che consente di adempiere all’obbligo di collegamento tra i POS e i registratori telematici previsto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015.

L’attivazione del servizio è stata segnalata dall’Agenzia stessa con un comunicato stampa.

A partire dal 5 marzo, dunque, accedendo all’area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi e selezionando il servizio “Gestione collegamenti”, gli esercenti possono cominciare a comunicare gli abbinamenti tra i registratori telematici o Server RT e gli strumenti di pagamento elettronico (POS fisici o virtuali) già in uso al 1° gennaio, o attivati tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2026.

Per quelli attivati nel mese di febbraio, invece, occorrerà attendere il mese di aprile.

Si ricorda, infatti, che l’adempimento prevede tempistiche differenziate per la fase iniziale (cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 424470/2025).

Con riferimento ai POS per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dalla data di rilascio dell’apposito servizio web.

Calcolando i 45 giorni a partire dal 5 marzo, dunque, la prima scadenza è quella del 19 aprile, con slittamento al 20 aprile in quanto primo giorno non festivo successivo (si veda in tal senso il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate).

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, invece, l’abbinamento non potrà essere effettuato subito, essendo possibile:

  • a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
  • ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

Tali scadenze tengono conto dei tempi che occorrono all’Amministrazione finanziaria per ottenere dai prestatori dei servizi di pagamento (acquirer) le informazioni sugli strumenti utilizzati dagli operatori.

In sede di compilazione della procedura, quindi, occorre prestare attenzione al mese di riferimento della comunicazione. Ad esempio, nel comunicare i collegamenti per i POS attivi a gennaio, occorre considerare la situazione di tali strumenti e dei registratori nel mese di gennaio, anche se questa potrebbe essere diversa nel momento in cui la comunicazione viene effettuata (a marzo, infatti, il POS potrebbe essere utilizzato anche in abbinamento a un nuovo registratore).

A livello operativo, va poi segnalato che la procedura di collegamento presenta delle differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui l’esercente è titolare.

Per chi utilizza fino a 5 registratori, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata, che consente di visualizzare l’elenco delle matricole dei registratori e quello dei dati identificativi dei POS che risultano attivi sulla base delle informazioni trasmesse dagli acquirer.

Per gli esercenti che dispongono di oltre 5 dispositivi, il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard. In tal caso, trattandosi di un numero più rilevante di strumenti, sono disponibili funzioni di ricerca per individuare il registratore di riferimento e poi i POS da collegare.

Possibile il collegamento massivo

Infine, per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, è disponibile un servizio di collegamento massivo, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di collegamento puntuale.

In quest’ultima ipotesi, l’esercente compila un file con tutti i dati dei POS e dei registratori da abbinare, sulla base di un modello predefinito scaricabile dal servizio web.

Per agevolare gli operatori, inoltre, il servizio consente di utilizzare un file precompilato con i dati dei POS di cui l’esercente risulta titolare, che può essere completato con i dati mancanti. Successivamente, tale documento verrà trasmesso tramite il servizio web, mediante una funzione di upload.

Occorre però evidenziare che la comunicazione massiva può essere utilizzata soltanto per effettuare il collegamento con gli strumenti di pagamento già presenti a sistema, sulla base delle informazioni comunicate degli operatori finanziari. Nel caso in cui, invece, sia necessario aggiungere manualmente uno o più POS, occorrerà utilizzare la procedura di collegamento puntuale.

(MF/ms)




Esclusioni dall’obbligo di comunicazione POS-RT

Le nuove regole sul collegamento tra POS e registratore telematico non si applicano a tutti i corrispettivi incassati con strumenti elettronici, ma solo a quelli per i quali esiste l’obbligo di certificazione tramite documento commerciale o tramite procedura web “Documento Commerciale on line”.

Restano fuori dal perimetro dell’obbligo:

  • i corrispettivi certificati tramite distributori automatici (vending machine);
  • i corrispettivi relativi alla cessione di carburante;
  • i corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici;
  • i corrispettivi esonerati da memorizzazione elettronica e invio telematico (tabacchi e generi di monopolio, giochi, lotterie, alcuni generi a monopolio, talune vendite a distanza, ecc.), anche se incassati con POS.
In tutti questi casi, l’incasso tramite pagamento elettronico non fa sorgere di per sé l’obbligo di collegamento POS-RT, in assenza di certificazione mediante documento commerciale.

Casi misti: un solo POS per attività obbligate ed esonerate – La criticità principale, per la pratica quotidiana, riguarda gli esercenti che svolgono sia attività con obbligo di documento commerciale, sia attività esonerate, utilizzando lo stesso POS. In tale ipotesi, l’Amministrazione chiarisce che il POS deve comunque essere collegato al registratore telematico o alla procedura “Documento Commerciale on line”, perché è utilizzato anche per incassare corrispettivi che devono essere certificati. L’utilizzo del medesimo strumento di pagamento per operazioni esonerate (es. tabacchi, valori bollati, giochi) non fa venir meno l’obbligo di collegamento, che resta ancorato alla presenza di corrispettivi certificati con documento commerciale. POS dedicato ai soli corrispettivi esonerati – Diverso è il caso in cui l’esercente disponga di un POS utilizzato esclusivamente per operazioni esonerate dalla certificazione dei corrispettivi mediante documento commerciale (ad esempio, solo vendite di carburante o solo tabacchi/giochi). Per tale POS non sorge l’obbligo di collegamento con il registratore telematico, a condizione che l’esclusività di utilizzo sia dichiarata nella procedura web (“POS non collegati”) messa a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Una volta resa questa dichiarazione, il POS in questione non compare più tra quelli da collegare nella funzionalità, e l’operazione assume carattere irreversibile: il terminale non potrà essere successivamente impiegato, neppure in via occasionale, per incassare corrispettivi certificati con documento commerciale.

Attenzione ai comportamenti concludenti e alla facoltatività del documento commerciale – È espressamente precisato che, se il contribuente dichiara l’uso esclusivo del POS per operazioni esonerate, quel terminale non deve essere utilizzato, nemmeno saltuariamente, per incassi relativi a vendite certificate con documento commerciale. Vi è poi un ulteriore profilo delicato: l’esercente può scegliere volontariamente di emettere documento commerciale anche per corrispettivi esonerati (classico caso: tabaccaio che emette documento commerciale “N2 – operazioni non soggette” per i generi di monopolio). In questo scenario, i POS utilizzati per l’incasso elettronico di tali operazioni devono essere collegati, perché si rientra nella fattispecie dei corrispettivi memorizzati e trasmessi tramite RT o procedura web. Resta escluso dall’obbligo il caso in cui tutti i corrispettivi siano certificati esclusivamente mediante fattura: non essendovi RT o procedura di documento commerciale, manca lo strumento a cui collegare il POS e l’adempimento non sorge.

Esempio 1 – Tabaccheria con POS unico – Si consideri l’esercente A che gestisce una tabaccheria e utilizza un solo POS per incassare:

  • corrispettivi relativi a tabacchi, giochi, lotterie e altri generi esonerati dall’obbligo di documento commerciale;
  • corrispettivi relativi a vendite di beni soggetti a documento commerciale (ad esempio, penne, matite, articoli da regalo, caramelle).
In questo caso, nonostante la compresenza di corrispettivi esonerati, l’esercente è tenuto a registrare il collegamento tra il POS e il registratore telematico (o la procedura web) utilizzati per certificare i corrispettivi relativi alle vendite soggette a documento commerciale. Il fatto che il POS sia adoperato anche per operazioni esonerate non incide sull’obbligo: ciò che rileva è l’impiego del terminale, anche solo in parte, per incassare vendite per le quali viene emesso documento commerciale.

Esempio 2 – Distributore di carburante con due POS – L’esercente B gestisce un distributore di carburante e utilizza due POS:

  • un POS dedicato alle vendite certificate con documento commerciale (ad esempio prodotti accessori, snack, gadget, accessori per auto);
  • un POS utilizzato esclusivamente per le operazioni di rifornimento carburante, per le quali non è obbligatoria l’emissione del documento commerciale.
In tale configurazione, l’esercente è tenuto a collegare solo il POS utilizzato per le vendite certificate con documento commerciale al registratore telematico, tramite la funzionalità “Gestione collegamenti” del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il POS destinato esclusivamente ai pagamenti dei rifornimenti di carburante non deve essere collegato, benché possa comparire nell’elenco degli strumenti di pagamento disponibili; l’esercente può dichiararne l’uso esclusivo per operazioni esonerate e, successivamente, il terminale non verrà più mostrato nell’elenco dei POS non collegati.

Profili di controllo e attenzione ai codici ATECO – L’Agenzia ha segnalato che gli eventuali scostamenti tra:

  • i dati delle transazioni elettroniche trasmessi dagli acquirer; e
  • i corrispettivi giornalieri per i quali risulta indicato l’incasso elettronico
saranno valutati anche alla luce del tipo di attività svolta dall’esercente e delle relative classificazioni ATECO. Diventa quindi essenziale che il contribuente verifichi, tramite il proprio “Cassetto fiscale” in area riservata, la correttezza dei codici ATECO comunicati e provveda tempestivamente ad aggiornarli, qualora non rispecchino più le attività effettivamente esercitate. Per il professionista, questo si traduce:
  • da un lato supporto nell’impostazione corretta dei collegamenti POS-RT (o nella gestione delle esclusioni e dei POS dedicati);
  • dall’altro, verifica periodica dell’allineamento tra modello organizzativo dell’impresa, codici ATECO e flussi di incassi elettronici, in un’ottica di prevenzione delle contestazioni.
In sintesi:

 

TIPOLOGIA DI VENDITE NUMERO DI POS E UTILIZZO OBBLIGO DI COLLEGAMENTO OPERAZIONI NEL PORTALE “FATTURE E CORRISPETTIVI”
Solo vendite certificate con documento commerciale 1 o più SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle fatture SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso delle fatture SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per l’incasso delle fatture, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite certificate con fattura 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte esonerate dalla certificazione 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso dei corrispettivi esonerati SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi esonerati, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite esonerate dalla certificazione dei corrispettivi 1 o più NO Nessuna.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, utilizzati per l’incasso sia dei documenti commerciali sia delle vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS.
Vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più, di cui almeno 1 utilizzato esclusivamente per l’incasso da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici SI Collegamento di tutti i POS utilizzati per l’incasso dei documenti commerciali. Limitatamente ai POS utilizzati esclusivamente per i corrispettivi da vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici, possibilità di esclusione definitiva nella procedura web “POS non collegati”.
Solo vendite relative a vending machine, carburanti e/o ricarica veicoli elettrici 1 o più NO Nessuna.

(MF/ms)
 
 




Collegamento corrispettivi e pos: si attende il servizio web

A partire dal 2026, i soggetti passivi IVA tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi devono abbinare i propri registratori telematici ai mezzi di pagamento elettronico utilizzati (es. POS, app di pagamento).

Tuttavia, sebbene l’obbligo sia in vigore dal 1° gennaio, per la relativa attuazione è prevista una fase transitoria, non essendo ancora disponibile il servizio web che consente il collegamento tra gli strumenti.

Si ricorda che l’obbligo in parola è disposto dall’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015, il quale stabilisce “che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici”.

Con riguardo all’ambito applicativo, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo di collegamento attività come quelle di cui alla Tabella C, allegata al DPR 633/72, che sono esonerate dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi (cfr. risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025).

Nel caso specifico, l’obbligo è stato escluso per un’associazione che organizzava fiere ed esposizioni e i cui corrispettivi erano documentabili mediante titoli di accesso o in alternativa mediante scontrini manuali.

Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 ha stabilito che il collegamento tra gli strumenti di pagamento e quelli di certificazione non è di natura fisica, ma consiste nell’associare, tramite apposite funzionalità web, i dati identificativi dei dispositivi utilizzati.

Tuttavia, il servizio web che consentirà tale abbinamento sarà reso disponibile soltanto in un momento successivo, indicativamente all’inizio del mese di marzo 2026 (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025).

Sono quindi previsti termini differenziati per l’adempimento nella fase iniziale:

  • per gli strumenti di pagamento per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un contratto di convenzionamento, l’obbligo va adempiuto entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione del citato servizio web;
  • per gli strumenti in rapporto ai quali il contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento ed entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese (es. per uno strumento disponibile dal 2 febbraio 2026, il collegamento potrà essere effettuato a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile 2026, pena l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 comma 5 del DLgs. 471/97).
    Come si è visto, dunque, sebbene l’obbligo di collegamento tra mezzi di pagamento elettronico e registratori decorra dal 1° gennaio 2026, l’adempimento è rinviato secondo i termini appena ricordati.
Occorre però considerare che, dal 1° gennaio 2026, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 127/2015 prevede anche che i dati dei pagamenti elettronici siano memorizzati in modo puntuale e trasmessi in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi. A tale riguardo, il citato provvedimento n. 424470/2025 ha stabilito che:
  • la memorizzazione dei dati di pagamento elettronico è eseguita in modo puntuale al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, mediante lo strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare;
  • la trasmissione è effettuata giornalmente in forma aggregata, in conformità alle specifiche tecniche già valide ai fini dell’invio dei corrispettivi.
A partire dal 1° gennaio 2026 dunque, la rilevazione e l’invio dei dati di pagamento elettronico appaiono obbligatori, essendo peraltro efficaci, dalla medesima data, le relative disposizioni sanzionatorie. Infatti, l’art. 11 comma 2-quinquies del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 comma 75 della L. 207/2024) stabilisce che la sanzione pari a 100 euro, prevista per ciascuna omessa o errata trasmissione dei corrispettivi che non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA (entro un massimo di 1.000 euro mensili), si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione e invio dei dati di pagamento elettronico.

È stato evidenziato come, nel nuovo contesto, la non corretta indicazione del mezzo di pagamento (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS), anche se dovuto ad errore incolpevole dell’esercente o a una diversa volontà del cliente, configuri una violazione sanzionabile (cfr. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025 in Commissione Finanze alla Camera). L’Amministrazione finanziaria ha comunque chiarito che in tali ipotesi, ove l’errore sia tempestivamente riscontrato, è possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure già previste.
 

(MF/ms)




Dall’1 gennaio 2026 integrazione tra sistemi registrazione corrispettivi e strumenti pagamento elettronico

Al via nei primi mesi del 2026 il censimento dei POS in abbinamento ai RT.

Pubblicate le regole tecniche, in attesa della piattaforma web.

Con provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione della “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, obbligo introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026.
Il citato provvedimento stabilisce le procedure tecniche di collegamento tra i dispositivi ed i termini effettivi da rispettare, che risultano essere più ampi di quelli previsti dalla normativa. 

Premessa

L’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015) ha rappresentato una profonda trasformazione nelle modalità di certificazione fiscale delle operazioni effettuate da commercianti al minuto e assimilati.

Si è trattato di un primo passo compiuto nella direzione della tracciabilità delle operazioni, volto a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale.
Parallelamente a questo processo, il legislatore ha progressivamente incentivato l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, implementando anche specifici meccanismi di controllo.
Già da tempo, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli basati sull’incrocio dei dati tra i flussi dei pagamenti elettronici (comunicati dai gestori dei circuiti POS) e i dati di tutte le operazioni attive effettuate e trasmesse dai contribuenti allo SDI. Tuttavia, i due flussi (certificazione dell’operazione e accettazione del pagamento) sono rimasti, fino ad oggi, tecnicamente separati.

L’anello mancante è stato introdotto dall’articolo 1, commi 74-77, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Tale norma ha modificato l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2026, gli strumenti tecnologici impiegati per la certificazione dei corrispettivi debbano garantire la “piena integrazione e interazione” con i sistemi di pagamento. La norma stabilisce, quindi, che lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici debba essere collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 aveva affidato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le regole tecniche, le informazioni da trasmettere e le caratteristiche degli strumenti. È in questo contesto che si inserisce il Provvedimento n. 424470/2025 qui in esame, che non solo stabilisce la tempistica, ma contribuisce anche a fugare molti dubbi sulle modalità di “integrazione” previste dalla norma, che assumono caratteristiche ben diverse da quelle immaginate in prima battuta. 

Come avviene l’integrazione tra POS e strumento di certificazione dei corrispettivi

Il provvedimento stabilisce che il collegamento tra gli “strumenti di pagamento elettronico” (hardware o software, come POS fisici o virtuali) e gli “strumenti di certificazione dei corrispettivi” (RT e soluzioni software approvate) deve essere effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web che saranno rese disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. 

Non si tratta, quindi, di un collegamento “fisico”, bensì di una sorta di “comunicazione di abbinamento” tra strumento di certificazione (Registratore Telematico o software autorizzato, ivi incluso “Documento Commerciale On Line” dell’Agenzia delle Entrate) e lo strumento di incasso di moneta elettronica.

L’obbligo di effettuare la procedura è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovverosia ai soggetti che certificano corrispettivi, i quali potranno operare in proprio o per il tramite di un diverso soggetto, in possesso di specifica delega, come nel seguito meglio approfondito.

I passaggi operativi saranno i seguenti:

  1. il soggetto obbligato (o il suo delegato) registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato.
  2. Tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi. Nel caso di RT, lo strumento deve essere stato preventivamente censito e attivato nell’area riservata.
  3. Ai fini delle attività di controllo, i soggetti obbligati devono registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
L’obbligo non è da considerarsi “una tantum”.
Infatti, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati registrati nell’area riservata qualora intervengano variazioni nei collegamenti tra i dispositivi. 

La delega specifica per la comunicazione RT/POS

Come già evidenziato, la comunicazione di collegamento potrà essere effettuata direttamente dai soggetti obbligati (contribuenti che certificano corrispettivi, in possesso delle credenziali di accesso alla loro area riservata di Fatture e Corrispettivi), oppure delegata ad un soggetto terzo.
Il soggetto delegato dovrà essere autorizzato dal contribuente all’accesso alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, e più precisamente alle funzioni di “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. punto 2.3 del Provvedimento). 
Si tratta della medesima delega già utilizzata per la gestione delle operazioni relative ai Registratori Telematici, come l’accreditamento, il censimento e la variazione dello stato dei dispositivi (es. “attivato”, “in servizio”, “fuori servizio”), delega che può essere conferita anche ad un soggetto diverso da un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi. Ad esempio, la delega per l’accreditamento ed il censimento dei dispositivi può essere conferita al tecnico che si occupa della manutenzione tecnica del Registratore Telematico.
Non si tratta, dunque, della delega che ordinariamente viene conferita al consulente fiscale per l’accesso alle fatture elettroniche, la trasmissione delle LIPE ecc.  (ovvero la delega alla “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche”), bensì della specifica e diversa delega di accreditamento e censimento dispositivi. Ne deriva che, laddove il consulente fiscale intenda adoperarsi nel supporto diretto dei propri assistiti per la registrazione dell’abbinamento POS/RT, il primo passaggio da effettuare è quello di accertarsi di disporre della citata delega, in corso di validità. 

Il “collegamento” del POS con l’applicazione Documento Commerciale On Line dell’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento dedica una disciplina apposita (punto 2.4) ai soggetti che non utilizzano un RT fisico o un software certificato, ma adempiono all’obbligo tramite la procedura web messa gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: “Documento commerciale on line”.
Come noto, questa applicazione consente di generare il documento commerciale direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi”, assolvendo contestualmente sia alla memorizzazione che alla trasmissione dei, dati.
Per questi contribuenti, il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web – in merito al quale, in prima istanza, erano sorti dubbi – sarà possibile e dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili all’interno della medesima procedura web “Documento Commerciale On Line”. L’applicazione dell’Agenzia resterà quindi pienamente funzionante e il contribuente utilizzatore potrà agevolmente mettersi in regola anche con i nuovi obblighi. 

I termini dell’adempimento per i dispositivi già in uso nel mese di gennaio 2026
La Legge di Bilancio 2025 aveva previsto quale termine di avvio dei nuovi obblighi di integrazione ed interazione il 1° gennaio 2026. Posto che si è dovuto attendere l’ultimo giorno di ottobre 2025 per ottenere le prime informazioni di carattere tecnico operativo, da più parti era stata ventilata l’ipotesi di un rinvio; tuttavia, allo stato attuale non è prevista alcuna proroga
Il provvedimento qui in esame (articolo 3) definisce una doppia finestra temporale per l’adeguamento, prevedendo tempistiche diverse per gli strumenti già in uso e le nuove attivazioni e, in ogni caso, consentendo tempistiche effettive che sono più ampie del termine del 1° gennaio 2026. 
È infatti prevista una sorta di fase transitoria, che riguarda gli strumenti già in uso, ovverosia gli strumenti di pagamento elettronico per i quali è in vigore un “Contratto di convenzionamento” (contratto POS) nel mese di gennaio 2026. Per questi, il collegamento dovrà essere effettuato entro quarantacinque giorni dalla data di effettiva messa a disposizione del servizio web nell’area riservata. 
La data di avvio del servizio web, a partire dalla quale calcolare i 45 giorni, non è ancora nota e sarà resa pubblica tramite un apposito avviso sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

I termini dell’adempimento per i dispositivi attivati o modificati a partire da febbraio 2026
Riguardo agli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento sarà stipulato dopo il 31 gennaio 2026, il collegamento dovrà essere effettuato in una finestra temporale che inizia il sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumentoed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
Gli stessi termini “a regime” si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato. 
 

Esempio
Data attivazione POS 1° febbraio 2026
Secondo mese successivo aprile 2026
Inizio finestra temporale 6 aprile 2026 (sesto giorno di aprile)
Scadenza finestra temporale 30 aprile 2026 (ultimo giorno lavorativo di aprile)
 
Ai fini del calcolo dei termini a regime, il provvedimento specifica che il sabato è considerato giorno non lavorativo; tuttavia, viene altresì precisato che non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese (solare), anche se questo non fosse lavorativo. 
 
Sintesi dei termini
Tipologia soggetto Decorrenza Termine
Fase transitoria Contratti POS in vigore a gennaio 2026 Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare)
A regime Contratti POS stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni intervenute dopo tale data Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all’ultimo giorno dello stesso mese
 
Sebbene l’obbligo di integrazione decorra formalmente dal 1° gennaio 2026 (come da Legge di Bilancio 2025), la struttura dei termini definita dal provvedimento offre, di fatto, un calendario più flessibile. 
Per gli operatori già attivi, viene fatto riferimento alla data di messa a disposizione del servizio web (ad oggi non nota), ma altresì viene fatto riferimento agli strumenti già attivi nel mese di gennaio 2026. Risulta pertanto evidente che il termine per ottemperare, nel concreto, nelle peggiori delle ipotesi cadrà nel mese di febbraio o marzo 2026. 

Memorizzazione puntuale e trasmissione aggregata
L’articolo 4 del provvedimento disciplina, infine, le modalità di gestione dei dati relativi ai pagamenti elettronici, tracciando i contorni operativi del nuovo meccanismo, quando sarà pienamente operativo.

  • Memorizzazione puntuale – Come riportato al punto 4 del provvedimento, la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici deve avvenire in modo puntuale, ovvero deve essere effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione, tramite lo strumento di certificazione dei corrispettivi. Il documento commerciale emesso dovrà quindi riportare esplicitamente le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare. Quanto sopra, invero, è già da tempo previsto quale informazione obbligatoria da rendere all’atto dell’emissione e memorizzazione dello scontrino, ma ora sarà ragionevolmente oggetto di un controllo incrociato più puntuale, essendoci nota la correlazione tra POS e RT o diverso strumento utilizzato per la certificazione del corrispettivo. 
  • Trasmissione Aggregata – A fronte di una memorizzazione puntuale, effettuata per singola operazione, la trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici all’Amministrazione finanziaria avverrà giornalmente in forma aggregata, con l’ammontare dei corrispettivi. Come precisato nelle motivazioni del provvedimento, questo invio non costituisce un nuovo adempimento telematico, posto che le specifiche tecniche di riferimento sono quelle che già attualmente sono previste per i Registratori Telematici e le soluzioni software. 
Conclusioni       
In conclusione, più che di un obbligo di “piena integrazione e interazione tra i sistemi di registrazione dei corrispettivi e gli strumenti di pagamento elettronico”, che era stato immaginato come un obbligo di collegamento “fisico” tra RT e terminale POS, forse sarebbe più corretto parlare di “censimento ed abbinamento” dei terminali POS con gli strumenti di certificazione. In buona sostanza, terminata la procedura di registrazione, a ciascun strumento di certificazione dei corrispettivi risulteranno abbinati uno (o più) strumenti di incasso in moneta elettronica, ma il “quanto” dell’incasso in moneta elettronica non sarà estrapolato dal terminale POS, bensì da quanto indicato all’atto dell’emissione dei documenti commerciali.
La ratio di tutto questo, a parere di chi scrive, è quella di riuscire ad “incrociare” più velocemente l’ammontare degli incassi POS con i vari terminali di certificazione dei corrispettivi, e quindi riuscire ancora più velocemente ad abbinare l’incasso in moneta elettronica con gli scontrini emessi. Chiaro è che occorrerà tenere attenta nota, in caso di certificazione con emissione di fattura e scontrini contestualmente, anche degli incassi POS che si riferiscono a fatture emesse, posto che in questo caso emergerà, sulla carta, una discrepanza.
Sta di fatto che in quest’ottica il quadro di insieme torna ad avere un senso anche per quanto riguarda la comunicazione effettuata all’Agenzia delle Entrate dai gestori di sistemi di moneta elettronica, la cui funzione tutto subito appariva priva di senso immaginando che il flusso partisse direttamente dal terminale POS o, comunque, venisse da questo inviato al RT per la trasmissione. In sostanza, la vera novità dell’integrazione ed interazione altro non è che una ancora più precisa mappatura dei terminali POS: ad ogni incasso POS dovrà corrispondere lo scontrino e tale scontrino dovrà essere emesso avendo la massima cura, ora più che mai, di indicare correttamente la circostanza che l’incasso è avvenuto in moneta elettronica.

Riferimenti normativi:

  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025, n. 424470;
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 74-77;
  • D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2.
 
 
(MF/ms)
 



Invio dei corrispettivi: stabile le regole per adempimento tramite software

Gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici.

Con il provvedimento n. 111204/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le specifiche tecniche per la realizzazione di tali soluzioni, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 24 del DLgs. 1/2024 (c.d. decreto “Adempimenti”).

Questa disposizione, infatti, ha aperto la strada all’utilizzo di strumenti alternativi ai registratori telematici e alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, stabilendo che la memorizzazione e l’invio dei “corrispettivi giornalieri anonimi” può essere effettuata mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.

Secondo quanto si legge nel provvedimento, il processo di rilevazione dei corrispettivi si fonderà sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti: il modulo fiscale 1 (MF1), ossia un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware (es. PC, tablet, smartPOS), e il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

Il dispositivo con la componente MF1 è definito, complessivamente, punto di emissione (PEM), mentre il sistema hardware comprensivo del modulo fiscale 2 è definito punto di elaborazione (PEL).

Il processo di rilevazione dei dati si realizza mediante l’interazione tra questi due strumenti.

In particolare, il PEM (che può essere collegato a uno o più punti cassa) registra in modalità sicura i dati fiscali delle operazioni e rilascia il documento commerciale. In condizioni ordinarie, poi, trasmette automaticamente i dati al PEL. Quest’ultimo invece memorizza fiscalmente i dati di dettaglio delle singole operazioni, conservandoli digitalmente nel tempo, e trasmette il file XML di riepilogo dei corrispettivi giornalieri. È solo il punto di elaborazione, infatti, che dialoga con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

L’autenticità, l’inalterabilità e la riservatezza di queste operazioni è garantita fra l’altro dal sigillo elettronico apposto sul file e dalla connessione protetta.

Ogni soluzione software è soggetta ad approvazione dell’Agenzia delle Entrate, previo parere della Commissione sui misuratori fiscali.

Nello specifico, il produttore (ossia il soggetto qualificato che realizza la soluzione software) dovrà presentare istanza di approvazione all’Agenzia, unitamente alla certificazione che attesta la conformità alle specifiche tecniche e alle norme fiscali vigenti. Nel provvedimento si precisa, peraltro, che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia medesima.

La soluzione software approvata sarà poi resa disponibile agli esercenti dal soggetto erogatore, il quale gestisce il punto di elaborazione. Anche in questo caso si tratta di un soggetto opportunamente qualificato (che può anche coincidere con il produttore).

In termini generali, l’esercente che intenda utilizzare una soluzione software approvata dovrà rivolgersi a un soggetto erogatore (salvo che non assuma egli stesso tale ruolo) e accreditarsi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, al fine di registrarsi al sistema e comunicare all’Agenzia delle Entrate il software utilizzato.

Dopodiché dovrà censire i punti di emissione tramite il soggetto erogatore e solo al termine del processo, quando il PEM sarà attivato e messo in servizio, potrà registrare le operazioni effettuate e trasmettere in tempo reale al PEL i relativi dati di dettaglio.

Si precisa che l’accreditamento può avvenire anche tramite un intermediario con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2018). Inoltre, gli esercenti che sono già accreditati e che vogliono utilizzare la soluzione software in sostituzione o in abbinamento ai registratori telematici dovranno aggiornare la propria registrazione.

Richiesto l’accreditamento su Fatture e Corrispettivi

Le nuove soluzioni software consentiranno anche di gestire i flussi di dati per la lotteria degli scontrini.

Per quanto riguarda i dati di pagamento, l’art. 24 del DLgs. 1/2024 ha specificamente stabilito che le nuove soluzioni devono consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico, laddove l’operazione sia regolata con tali mezzi.

Sotto tale aspetto, dunque, la norma si pone in linea con la novità prevista dalla L. 207/2024. Nelle specifiche approvate dall’Agenzia è però precisato che le modalità tecniche relative alla memorizzazione e trasmissione delle informazioni dei pagamenti elettronici saranno definite con successive disposizioni regolamentari.
 

(MF/ms)




Registratori di cassa: regole per la chiusura estiva

Poiché molti esercenti collocano la chiusura estiva dell’attività nel mese di agosto, può porsi in questo periodo dell’anno il problema di gestire la prolungata inattività dei registratori di cassa.

A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.

Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.

A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.

In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.

Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.

Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.

Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.

Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.

Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.

In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.

Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi

In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi. 

Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.

Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.

Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.

(MF/ms)




Trasmissione corrispettivi anche tramite soluzioni software

Il decreto “Adempimenti” (DLgs. 1/2024), in vigore dal 13 gennaio 2024, prevede una misura di semplificazione per l’invio dei corrispettivi telematici.

In breve, l’art. 24 del decreto stabilisce che la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi potrà avvenire anche senza ricorrere ai registratori telematici o alla procedura web dell’Agenzia delle Entrate, in quanto in futuro sarà possibile utilizzare anche soluzioni software, purché idonee a garantire la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. In questo modo, l’adempimento dovrebbe risultare meno oneroso per gli esercenti.

Se infatti è vero che la procedura web messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi costituisce uno strumento gratuito e “semplificato”, rispetto ai registratori, per adempiere gli obblighi di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015, per altro verso essa presenta alcuni limiti operativi e, in particolare, non si presta a essere utilizzata in attività che prevedono un elevato numero di operazioni giornaliere.

Le nuove soluzioni software costituiranno, quindi, in molti casi, una valida alternativa.

Si noti che la norma fa riferimento alla memorizzazione e trasmissione “dell’importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi” e non ai “dati dei corrispettivi giornalieri”, una formulazione il cui significato probabilmente si comprenderà appieno solo a seguito dell’approvazione delle relative disposizioni attuative.

In ogni caso, infatti, l’impiego dei nuovi strumenti tecnologici per l’invio dei corrispettivi non sarà immediato, posto che la definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione, l’omologazione e il rilascio delle soluzioni software è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, dovrà essere consultato anche il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall’art. 36 comma 1 del Reg. Ue 679/2016 nei casi in cui l’adozione di nuove tecnologie presenti un “rischio elevato” per il trattamento dei dati. 

Sempre in un’ottica di semplificazione, è stabilito che i software dovranno consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nei casi in cui le operazioni commerciali vengono regolate mediante tali modalità di pagamento.

Come evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, i suddetti software potranno essere installati su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (c.d. “SmartPOS”), così che l’esercente potrà utilizzare un unico strumento per i processi commerciali, amministrativi, fiscali e di pagamento.

La norma contenuta nel DLgs. 1/2024 dà attuazione ai principi e criteri direttivi indicati dalla legge delega di riforma fiscale per la revisione generale degli adempimenti tributari (art. 16 della L. 111/2023), la quale prevede, fra l’altro, che il legislatore introduca misure volte a “incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l’utilizzo dei pagamenti elettronici, l’ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

In tale contesto, peraltro, va rilevato che l’art. 2 comma 5-bis del DLgs. 127/2015 già consente l’integrazione tra registratori telematici e sistemi evoluti di incasso per l’invio dei corrispettivi.

Nessun obbligo di invio dei dati al Sistema TS

Sempre in tema di corrispettivi telematici si ricorda, poi, la novità del c.d. DL “Anticipi” per il settore sanitario. Infatti, l’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 ha eliminato (ancor prima della sua entrata in vigore) l’obbligo previsto a carico degli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di assolvere la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi mediante la trasmissione dei dati al Sistema TS.

L’obbligo in parola, oggetto peraltro di molteplici rinvii, era previsto dall’art. 2 comma 6-quater, secondo periodo, del DLgs. 127/2015, ora abrogato.

In sostanza, a partire dal 1° gennaio 2024, soggetti quali farmacie, parafarmacie e ottici possono continuare ad assolvere gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi secondo le modalità ordinariamente previste (rilevazione giornaliera e trasmissione all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 12 giorni da quello di effettuazione).

La possibilità di adempiere gli obblighi mediante invio dei dati al Sistema TS rimane, quindi, una facoltà (art. 2 comma 6-quater, primo periodo, del DLgs. 127/2015), esercitabile dandone comunicazione mediante apposita funzionalità messa a disposizione sul portale www.sistemats.it (art. 6 del DM 19 ottobre 2020).
 

(MF/ms)




Registratori telematici: modalità operative in caso di inutilizzo

Nessun obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i periodi di chiusura o interruzione del registratore telematico.
Trattasi di un adempimento superfluo e in contrasto con il processo di semplificazione, con la conseguenza che la gestione dei detti periodi dovrà essere gestita autonomamente e senza ulteriori aggravi burocratici per gli esercenti.

Così i contenuti del punto posto all’ordine del giorno del Governo, approvato alla Camera nel corso della discussione sulla legge di conversione del dl 75/2023 (PA2), su specifica richiesta dei deputati Gusmeroli – Bagnai – Cavandoli e Centemero (Lega), sul tema dell’obbligo introdotto, a partire dallo scorso 1° luglio e con le specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale (n. 15943/2023 ) dell’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto l’adeguamento dei registratori di cassa telematici per la gestione della “Lotteria istantanea”, della comunicazione per l’inattività del registratore telematico (Rt).

Il tema è ancora oggi oggetto di discussioni social da parte dei professionisti.

Con il citato provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione (release 11) delle specifiche tecniche dei registratori telematici e, come indicato in apposito paragrafo (§ 2.7), è stata inserita una nuova funzionalità di evento (“fuori servizio” – codice 608) nel caso di interruzione superiore a dodici giorni.

Infatti, nel caso in cui l’interruzione dell’attività risulti superiore a dodici giorni (per esempio, per ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo o quant’altro) o se l’esercente non è in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla, il registratore telematico “deve” prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento del tipo “fuori servizio”, al fine di comunicare l’inizio del periodo di inattività con un ritorno “in servizio” alla successiva accensione.

Il provvedimento conferma (§ 1.2) che le dette specifiche devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server RT che hanno presentato istanza di approvazione dopo il 30 giugno scorso, mentre per i modelli già approvati e/o in commercio o in uso (§ 1.2 del provvedimento) è stato stabilito che le dette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variazione successiva al 30/06/2023.

Resta comunque obbligatorio, per entrambe le versioni (vecchie e nuove) e a prescindere dall’aggiornamento o meno del software, l’obbligo di comunicare il periodo di inattività anche accedendo al cassetto fiscale, tramite SPID, o tramite installatore abilitato o, in ultima istanza, a mezzo intermediario abilitato, pena l’invio di una comunicazione (pec) da parte dell’Agenzia delle entrare per la richiesta dei relativi chiarimenti.

Si ricorda che l’adempimento appare senza alcun dubbio obbligatorio, che non sono previste sanzioni specifiche anche se i dodici giorni fanno pensare immediatamente al termine di emissione delle fatture elettroniche ma che, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o per mancata o non tempestiva trasmissione dei corrispettivi o quando gli stessi vengono trasmessi con dati non veritieri o incompleti, si rende applicabile la disciplina sanzionatoria, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’art. 6, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis dell’art. 11 e comma 2 dell’art. 12 del dlgs 471/1997.

Sul punto, quindi, a sostegno del dibattimento posto all’ordine del giorno, è stato evidenziato che la comunicazione è da ritenersi un adempimento superfluo e in totale contrasto con il processo di semplificazione in atto, con la conseguenza che si rende necessario valutare l’opportunità di consentire agli utenti di gestire autonomamente e senza ulteriori aggravi e adempimenti burocratici e/o amministrativi la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura o di interruzione, con il conseguente esonero dall’invio della comunicazione indicata all’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




Registratori telematici: definite le modalità operative in caso di inutilizzo

Con decorrenza 1° luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso obbligatorio il cambio di stato del registratore telematico in modalità FUORI SERVIZIO, qualora si attui un periodo di inutilizzo del registratore di cassa superiore ai 12 giorni (ad esempio, chiusura per ferie ecc…).

Vediamo insieme come gestire tale adempimento.

Come noto, dal 2019 le imprese che effettuano vendita diretta ai privati hanno iniziato ad utilizzare il registratore telematico (RT), ossia un registratore di cassa in grado di memorizzare le operazioni, di emettere il documento commerciale da consegnare al cliente, di predisporre il file con i dati dei corrispettivi dell’intera giornata e di trasmettere lo stesso all’Agenzia delle Entrate.

Con provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023 l’Agenzia delle entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT. 

Rispetto alla precedente versione, il paragrafo 2.7 inserisce una nuova funzionalità nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni. 

Al riguardo, è previsto che “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608 (magazzino/periodo di inattività), per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “In servizio” alla prima trasmissione utile”.

La comunicazione del codice “608” può essere effettuata direttamente dal registratore stesso o mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato. In precedenza, questa comunicazione era facoltativa.

Con riferimento alla decorrenza, secondo quanto precisato al paragrafo 1.2 del provvedimento, la nuova versione 11 deve essere rispettata obbligatoriamente nei nuovi modelli che presentano istanza di approvazione dal 1° luglio 2023 e per i modelli già approvati le predette specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.

Coerentemente, sembra potersi inferire che nessun adeguamento deve essere effettuato sugli RT già approvati fino al 30 giugno 2023 ed in uso dagli operatori relativamente alla comunicazione del periodo di inattività superiore a 12 giorni.

Resta opportuno, tuttavia che, in sede di adeguamento dei Registratori telematici per la “Lotteria istantanea” entro il prossimo 2 ottobre 2023, venga chiesto ai tecnici di effettuare sulla macchina un unico intervento anche per l’adeguamento relativo al periodo di chiusura. 
 

(MF/ms)