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Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l’ambito applicativo del sistema dei controlli societari.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell’art. 2477 c.c. operata dall’art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è obbligatorio procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore se la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • supera i parametri dimensionali previsti.
Focalizzando l’attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l’obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall’art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l’art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il Dl. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a 4 milioni di euro tanto per i ricavi, quanto per l’attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell’organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo agli esercizi 2021 e 2022.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle Srl sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione del bilancio 2022 che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 cc

(MF/ms)




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Green Pass in azienda: novità su autisti e vaccinazioni

Dal 15 ottobre 2021 tutti sono tenuti ad attivare i controlli del Green Pass all’ingresso nei luoghi di lavoro. Tra le novità più rilevanti degli ultimi giorni segnaliamo queste due:
 
  • Chiarimenti sul Green Pass nel settore dei trasporti (circolare del 14/10/2021 del Ministero dei trasporti, della mobilità sostenibile e della salute): per quanto riguarda gli equipaggi dei mezzi di trasporto provenienti dall’estero senza Green Pass, si precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.
     
  • Chiarimenti per i soggetti che hanno diritto al Green Pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento (faq sul sito del governo): per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
Infine, si approfitta per precisare la relazione fra Green Pass e protocollo anti-Covid: l’introduzione dell’obbligo di Green Pass è scaturito da una fonte normativa DL 127/2021 che non ha previsto la modifica del protocollo anti-Covid vigente all’interno alle aziende, in conformità alle norme pregresse ben note dall’inizio della pandemia. Sebbene la finalità risulti la maggior tutela della salute delle persone, la nuova norma non si configura tecnicamente come gestione salute e sicurezza ma si inserisce in modo significativo nell’area gestione del personale. Può essere opportuno che nel protocollo si inserisca il riferimento all’apposita procedura dedicata che le aziende devono redigere per descrivere le modalità scelte per i controlli del Green Pass.

(SN/bd)