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Agenzia delle Entrate: controlli sulle partite Iva

È stato pubblicato il 17 maggio il provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Contestualmente, è stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni cui si riferisce il provvedimento n. 156803/2023 sono previste ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72 e sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 ss. della L. 197/2022). 

L’intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell’ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A dispetto del tenore dell’art. 35 comma 15-bis.1, letteralmente riferito al rilascio di “nuove partite IVA”, nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che, “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette” (ossia senza una piena operatività con l’inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi di rischio sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Presentando all’Ufficio “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.

Il provvedimento attuativo precisa che la cessazione della partita IVA del soggetto passivo:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile (da parte di clienti e fornitore) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.
Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni utili in relazione a come saranno condotti i controlli.

In particolare, sono forniti i criteri con i quali l’Agenzia delle Entrate valuterà il “rischio fiscale” dei soggetti richiedenti la partita IVA.

La valutazione sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

  • riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;
  • relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Le modalità di analisi rispecchiano quelle previste dal precedente provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), riferito però ai controlli derivanti da un diverso provvedimento di cessazione (vale a dire quello per effetto del comma 15-bis dell’art. 35 del DPR 633/72). In tale sede, diversamente dal provvedimento più recente, era attribuita la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Il provvedimento pubblicato specifica anche che i suddetti elementi di rischio sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate sia quelle eventualmente acquisite da altre banche dati (pubbliche e private) o, ancora, attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché “da ogni altra fonte informativa”.

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione. 

La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.
 

(MF/ms)




Provincia di Lecco: campagna di controllo degli impianti termici

Prende avvio l’attività di controllo degli impianti termici da parte della Provincia di Lecco nell’intero territorio provinciale, come annunciato sul sito, escluso il Comune di Lecco che provvede attraverso i propri uffici.

L’attività è volta a verificare il rispetto delle norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e viene espletata sia mediante ispezioni, eseguite da tecnici qualificati incaricati dalla Provincia, sia mediante accertamento documentale eseguito dal competente ufficio dell’ente.

Con l’ispezione si effettua il controllo della documentazione dell’impianto (corretta installazione e esecuzione della manutenzione periodica prevista) e della misura del rendimento di combustione del generatore e di altri parametri di combustione (monossido di carbonio, fumosità), per accertare il corretto funzionamento dell’impianto, al fine di garantire il razionale impiego dell’energia, il minore impatto sull’ambiente e la sicurezza dell’impianto.

Nel territorio di competenza della Provincia di Lecco, il Catasto impianti termici della Lombardia (Curit) registra 135.004 impianti targati, di cui 125.964 (93,3%) alimentati da combustibili fossili, 8.883 (6,6%) da biomasse e la rimanente parte (0,1%) da altro.

La disciplina vigente prevede l’obbligo di manutenzione periodica degli impianti, la cui violazione comporta sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, o del tecnico manutentore qualora non provveda alla regolare registrazione dell’intervento.

(SN/bd)
 
 




Possibili controlli da parte di Ats Brianza sulle minuterie metalliche

In occasione del recente comitato periodico sicurezza per le provincie di Lecco e di Monza, coordinato dall’Ats Brianza, le organizzazioni sindacali e datoriali hanno appreso che i controlli programmati nei mesi estivi, fino a settembre, riguarderanno una trentina delle attività del comparto “minuterie metalliche”.

I controlli verteranno sui temi qui elencati:

  • controllo di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza in tutto il ciclo produttivo, che sarà analizzato dall’ingresso delle materie prime fino all’uscita dei prodotti finiti
  • nomine delle figure della sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione
  • dispositivi di sicurezza macchine, impianti, movimentazione materiali (ricordando che in caso di difformità c’è la possibilità di incorrere nella «sospensione» dell’attività ex art. 14)
Il campione di aziende è stato individuato preferibilmente su attività non controllate in precedenza. Il personale Ats Brianza ha avvisato di porre attenzione al corretto inserimento e mantenimento dei dispositivi di sicurezza degli impianti.
Al termine dell’indagine di comparto ci sarà la «restituzione» dei risultati e la pubblicazione di un piccolo documento con gli esiti e con le misure di prevenzione suggerite.

Se le aziende coinvolte lo ritengono utile, possono contattare la dott.ssa Silvia Negri per un aiuto nella verifica della situazione e nella eventuale assistenza.

(SN/am)




Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

  1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia. 

(MF/ms)