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Dicitura 5.0 in fattura a prova di controlli

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta transizione 5.0 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, ai sensi dell’art. 38 comma 15 del DL 19/2024, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Sul punto, la circolare MIMIT-GSE n. 25877/2024 (§ 6), ha precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a conservare le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contenenti, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del decreto legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.
Pertanto, per quanto sopra, sarebbe necessario indicare non solo il riferimento normativo ma anche il codice identificativo rilasciato al momento della prenotazione del credito.
Si rileva, inoltre, che la norma in esame, a differenza di quella di cui all’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT.
In merito alla precedente agevolazione, con risposta a interrogazione parlamentare 10 gennaio 2024 n. 5-01787, era stato affermato che la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.
Analogamente al credito ex L. 178/2020, anche ai fini del credito transizione 5.0 è prevista la redazione di una perizia tecnica asseverata per i beni 4.0.
Ai sensi dell’art. 16 del DM 24 luglio 2024, le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli Allegati A e B della L. 232/2016 e l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o della rete di fornitura va comprovata da apposita perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Tale perizia può essere rilasciata dai medesimi soggetti previsti dall’art. 15 del citato DM per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico, qualora siano in possesso dei requisiti ivi previsti.
La perizia va comunque redatta sulla base degli appositi modelli resi disponibili dal GSE.
Resta fermo che per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000
Novità rispetto al credito 4.0 è invece la certificazione contabile (presente invece per altre agevolazioni, quali il credito R&S).
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono infatti risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo previsto per l’agevolazione.
Inoltre, in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiare sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale, assicurando tra l’altro (art. 18 del DM 24 luglio 2024):
  • la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi;
  • il rispetto del principio DNSH (do no significant harm) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;
  • l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Ue 2021/241.
Il rispetto di tali obblighi è oggetto di specifiche dichiarazioni nell’ambito delle comunicazioni da presentare per l’accesso all’agevolazione.
 

(MF/am)




Semplificazione dei controlli sulle attività economiche

Si segnala l’entrata in vigore dal 2 agosto 2024 del decreto “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche” (in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 – GU del 18 luglio 2024 – Dlgs n.103 del 12 luglio 2024).
Il provvedimento intende razionalizzare i controlli sulle attività economiche evitando duplicazioni e sovrapposizioni. Comprende i temi 1) sicurezza sul lavoro e 2) violazioni in materia ambientale.
Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno, salvi alcuni casi indicati nella norma.

Il “Report di rischio basso” è inserito nel fascicolo elettronico dell’impresa.

Tutti i dettagli sul sito di ecocamere cliccando qui 

(SN/am)




Gestione sostanze chimiche: piano dei controlli 2024

Il sito del Ministero della Salute informa tutti i soggetti coinvolti che è stato formalizzato il Piano dei controlli annuale, con i seguenti obiettivi:
  • Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.
  • Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e di restrizione.
  • Verifica della conformità della correttezza della composizione delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura e SDS delle miscele.
  • Verifica degli obblighi di pubblicità per i prodotti venduti on line.
 
Le verifiche riguardano in particolare prodotti disinfettanti, igienizzanti e sanificanti e relative materie prime ed inoltre sui prodotti importati e sui prodotti a cui si applicano altre normative, come i Regolamenti POP, BPR, PPP, fertilizzanti, la Direttiva RoHS e la Direttiva giocattoli. Particolare attenzione viene posta sui prodotti destinati all’uso da parte del consumatore finale (es. detergenti, soprattutto sfusi, e prodotti per pulire, tabs per le lavastoviglie, prodotti per il bucato, miscele per tatuaggi, colle, ecc.) e prodotti per la vendita online. I controlli interesseranno anche temi caldi in materia di sostanze in autorizzazione e restrizione largamente impiegate in processi industriali sul territorio (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide) e sostanze, miscele ed articoli recuperati da rifiuti. Tra gli obiettivi dei controlli figura anche la verifica della conformità con gli obblighi di notifica SCIP e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli.

 
Molti dettagli sulla pagina ministeriale: cliccare qui. 

Per avere supporto su queste materie, potete scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Agenzia delle Entrate: controlli sulle partite Iva

È stato pubblicato il 17 maggio il provv. 16 maggio 2023 n. 156803 dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è data attuazione alle nuove norme relative ai controlli connessi all’attribuzione di un numero di partita IVA ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione.

Contestualmente, è stato approvato il fac-simile riportante il contenuto minimo della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria necessaria per la richiesta di una nuova attribuzione della partita IVA, successiva all’eventuale provvedimento di cessazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni cui si riferisce il provvedimento n. 156803/2023 sono previste ai sensi dell’art. 35 comma 15-bis.1 del DPR 633/72 e sono state introdotte dalla legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 148 ss. della L. 197/2022). 

L’intervento normativo consiste nel rafforzamento dei controlli conseguenti al rilascio del numero di partita IVA, nell’ottica di contrastare tempestivamente e prevenire fenomeni evasivi. I controlli sono, quindi, rivolti principalmente alle partite IVA di nuova attribuzione, le quali potrebbero caratterizzarsi per un breve periodo di operatività, associato ad un mancato adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

A dispetto del tenore dell’art. 35 comma 15-bis.1, letteralmente riferito al rilascio di “nuove partite IVA”, nel provvedimento viene specificato che sono comprese nell’ambito dei controlli anche le partite IVA già esistenti e, nello specifico, quelle che, “dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette” (ossia senza una piena operatività con l’inadempimento degli obblighi fiscali).

Ai fini in esame, le nuove disposizioni attribuiscono, dunque, all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi di rischio sui soggetti passivi IVA, a esito dei quali questi ultimi possono essere invitati a comparire presso gli Uffici per esibire le proprie scritture contabili laddove obbligatorie.

Presentando all’Ufficio “documentazione idonea”, il soggetto invitato a comparire può attestare l’assenza dei profili di rischio che gli erano stati contestati.

Nel caso di mancata comparizione “di persona” del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’Ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA e contestualmente irroga una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi del nuovo comma 7-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.

Il provvedimento attuativo precisa che la cessazione della partita IVA del soggetto passivo:

  • ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica;
  • determina l’esclusione dalla banca dati VIES;
  • è riscontrabile (da parte di clienti e fornitore) sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al servizio di verifica delle partite IVA.
Sono, inoltre, fornite alcune indicazioni utili in relazione a come saranno condotti i controlli.

In particolare, sono forniti i criteri con i quali l’Agenzia delle Entrate valuterà il “rischio fiscale” dei soggetti richiedenti la partita IVA.

La valutazione sarà condotta, principalmente, su elementi di rischio:

  • riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale;
  • relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
  • relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita IVA, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.
Le modalità di analisi rispecchiano quelle previste dal precedente provvedimento n. 110418/2017 (§ 2), riferito però ai controlli derivanti da un diverso provvedimento di cessazione (vale a dire quello per effetto del comma 15-bis dell’art. 35 del DPR 633/72). In tale sede, diversamente dal provvedimento più recente, era attribuita la possibilità di effettuare accessi nel luogo di esercizio dell’attività.

Il provvedimento pubblicato specifica anche che i suddetti elementi di rischio sono determinati confrontando sia le informazioni derivanti dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate sia quelle eventualmente acquisite da altre banche dati (pubbliche e private) o, ancora, attraverso segnalazioni provenienti da altri enti, nonché “da ogni altra fonte informativa”.

È possibile richiedere una nuova attribuzione della partita IVA, da parte del medesimo soggetto, in seguito al provvedimento di cessazione. 

La riapertura è però condizionata dal previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria triennale e di importo non inferiore a 50.000 euro (salvo il caso di violazioni fiscali il cui importo supera 50.000 euro). La garanzia deve, quindi, riportare il contenuto minimo previsto nel fac-simile allegato al provvedimento.
 

(MF/ms)




Provincia di Lecco: campagna di controllo degli impianti termici

Prende avvio l’attività di controllo degli impianti termici da parte della Provincia di Lecco nell’intero territorio provinciale, come annunciato sul sito, escluso il Comune di Lecco che provvede attraverso i propri uffici.

L’attività è volta a verificare il rispetto delle norme relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e viene espletata sia mediante ispezioni, eseguite da tecnici qualificati incaricati dalla Provincia, sia mediante accertamento documentale eseguito dal competente ufficio dell’ente.

Con l’ispezione si effettua il controllo della documentazione dell’impianto (corretta installazione e esecuzione della manutenzione periodica prevista) e della misura del rendimento di combustione del generatore e di altri parametri di combustione (monossido di carbonio, fumosità), per accertare il corretto funzionamento dell’impianto, al fine di garantire il razionale impiego dell’energia, il minore impatto sull’ambiente e la sicurezza dell’impianto.

Nel territorio di competenza della Provincia di Lecco, il Catasto impianti termici della Lombardia (Curit) registra 135.004 impianti targati, di cui 125.964 (93,3%) alimentati da combustibili fossili, 8.883 (6,6%) da biomasse e la rimanente parte (0,1%) da altro.

La disciplina vigente prevede l’obbligo di manutenzione periodica degli impianti, la cui violazione comporta sanzioni a carico del responsabile dell’impianto, o del tecnico manutentore qualora non provveda alla regolare registrazione dell’intervento.

(SN/bd)
 
 




Possibili controlli da parte di Ats Brianza sulle minuterie metalliche

In occasione del recente comitato periodico sicurezza per le provincie di Lecco e di Monza, coordinato dall’Ats Brianza, le organizzazioni sindacali e datoriali hanno appreso che i controlli programmati nei mesi estivi, fino a settembre, riguarderanno una trentina delle attività del comparto “minuterie metalliche”.

I controlli verteranno sui temi qui elencati:

  • controllo di tutti i fattori di rischio per la salute e la sicurezza in tutto il ciclo produttivo, che sarà analizzato dall’ingresso delle materie prime fino all’uscita dei prodotti finiti
  • nomine delle figure della sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione
  • dispositivi di sicurezza macchine, impianti, movimentazione materiali (ricordando che in caso di difformità c’è la possibilità di incorrere nella «sospensione» dell’attività ex art. 14)
Il campione di aziende è stato individuato preferibilmente su attività non controllate in precedenza. Il personale Ats Brianza ha avvisato di porre attenzione al corretto inserimento e mantenimento dei dispositivi di sicurezza degli impianti.
Al termine dell’indagine di comparto ci sarà la «restituzione» dei risultati e la pubblicazione di un piccolo documento con gli esiti e con le misure di prevenzione suggerite.

Se le aziende coinvolte lo ritengono utile, possono contattare la dott.ssa Silvia Negri per un aiuto nella verifica della situazione e nella eventuale assistenza.

(SN/am)




Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

  1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia. 

(MF/ms)