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Ccnl Unionchimica Confapi: ipotesi di rinnovo 5 dicembre 2023

Si informano le aziende dei settori della chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, ceramica e vetro che è stata sottoscritta in data 5 dicembre 2023 tra UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.
Di seguito si evidenziano le principali novità.

Parte Normativa
1) Decorrenza e durata
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.1.2023 e scadenza al 31.12.2025.
 
2) Relazioni Industriali
Nell’ambito delle materie di competenza dell’Osservatorio Nazionale Plurisettoriale, è stata introdotta la previsione di verificare l’opportunità dell’armonizzazione di alcuni istituti contrattuali tra i vari comparti a cui si applica il presente CCNL e di valutare l’esistenza di eventuali distretti produttivi.
 
3) Appalti/terziarizzazioni e decentramento produttivo.
In aggiunta a quanto già disciplinato dal CCNL in materia è stato definito che nel contratto di appalto la società appaltante richiederà alla società appaltatrice l’applicazione del contratto collettivo, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, del settore al quale la società appaltatrice appartiene. 
 
4)  Misure per le donne vittime di violenza di genere (nuovo articolo)
Nel richiamare le intese esistenti in materia e gli accordi Interconfederali sottoscritti tra Confapi e Cgil, Cisl e Uil, è stata introdotta a favore delle donne vittime di violenza di genere, ed al verificarsi delle condizioni disciplinate dall’art. 24 del D. Lgs. n. 80/2015, la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito di massimo 5 mesi, fermo restando quanto stabilito per i primi 3 mesi di astensione dal lavoro dal comma 4 del citato articolo e dagli interventi di sostegno previsti da ENFEA.
Ai sensi del comma 5 del D. Lgs. n. 80/2015, il congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni, nel rispetto di un congruo preavviso.
È stato altresì previsto che le lavoratrici, qualora vi siano più sedi lavorative e compatibilmente con le possibilità organizzative, hanno il diritto di richiedere il trasferimento a parità di condizioni economiche e normative.
Alle lavoratrici di cui al presente articolo, rientrate in servizio dopo il periodo di congedo continuativo è riconosciuto il diritto in materia di formazione continua nei termini ivi previsti.
Altresì alle lavoratrici di cui al presente articolo è riconosciuto un diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi e un’agevolazione nell’utilizzo di forme di flessibilità oraria e/o di modalità agile della prestazione lavorativa, nonché si potrà applicare la disciplina in materia di ferie e par solidali.
 
5) Rappresentanza (nuovo articolo)
In riferimento all’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 come modificato dall’accordo integrativo del 19 settembre 2019, sottoscritto da Confapi, Cgil, Cisl e Uil  che definisce le regole per la misurazione della rappresentanza delle Organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, UNIONCHIMICA CONFAPI e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL, in base alle vigenti disposizioni amministrative sulla materia,  hanno  richiamato le regole previste dagli accordi per la certificazione degli iscritti tramite compilazione completa e puntale dell’UNIEMENS da parte delle aziende.
6) Informazione e formazione bilateralità (nuovo articolo)
Al fine di promuovere la conoscenza tra i lavoratori degli strumenti della bilateralità previsti dalla contrattazione collettiva, viene riconosciuta, in caso di esaurimento delle ore di assemblea di cui all’art 67 un’ora aggiuntiva di assemblea il cui o.d.g. dovrà specificare “informazione e formazione relativa al sistema della Bilateralità contrattuale”.  
 
7) Contratto a tempo parziale (normativa comune a tutti i settori).
Sono state ridefinite le percentuali per il riconoscimento delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle misure del 4% fino a 50 dipendenti, 5 % da 51 a 100 dipendenti e 6% oltre 100 dipendenti. La percentuale viene calcolata in riferimento ai lavoratori in forza, a tempo indeterminato, al momento della richiesta, eccezion fatta per i casi di infungibilità della mansione.
Nulla è stato innovato in materia e quindi rimane confermato che nell’ambito della suddetta percentuale sono ricomprese, in via prioritaria, le trasformazioni del rapporto di lavoro da full time a part time previste da disposizioni di legge, nonché quelle già in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono fatti salvi, in materia, eventuali accordi aziendali di miglior favore.
 
8) Lavoro Agile – Smart Working (normativa comune a tutti i settori)
Alla normativa già esistente nel CCNL è stata aggiunto il rinvio al protocollo nazionale su lavoro in modalità agile sottoscritto il 7 dicembre 2021 dalle parti sociali, laddove sia necessario integrare l’attuale disciplina contrattuale.
 
9) Classificazione del personale
L’accordo di rinnovo ha previsto l’avvio dei lavori della Commissione per la revisione dell’inquadramento a partire dal mese di aprile 2024 con termine lavori entro il mese di aprile 2025.
Le parti hanno definito che l’introduzione di un nuovo sistema di inquadramento avrà effetti sul prossimo rinnovo del presente CCNL.
 
10) Settore PLASTICA E GOMMA –  I AREA – II Livello
 Nella relativa Declaratoria è stata apportata la seguente nota a verbale di chiarimento: “Nota seconda alinea: sostituire “dopo 18 mesi di inquadramento nel II livello” con “dopo 18 mesi di inquadramento nel I livello”.
 
11) Banca ore solidali (normativa comune a tutti i settori)
Al fine di valorizzare e promuovere l’istituto della Banca ore solidali prevista dall’articolo 24 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n.151, UNIONCHIMICA e FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL hanno definito le Linee guida quale strumento di indirizzo per le singole regolamentazioni che possono essere stipulate e/o adottate in sede aziendale.
12) Malattia e infortunio non sul lavoro
Sono state introdotte due importarti novità disciplinate nelle due note a verbale inserite in calce all’art. 46, comune a tutti i settori.
In particolare con la prima Nota a Verbale è stato definito che su espressa richiesta scritta del lavoratore interessato, per un massimo di due richieste all’anno, il datore di lavoro fornirà la situazione relativa al periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, mentre con la seconda Nota a Verbale viene stabilito che la malattia sopravvenuta durante il godimento delle ferie ne interrompe il decorso se la patologia contratta non permette il recupero psicofisico del lavoratore.
 
13) Malattia – Comparto Vetro
Anche per il comparto del Vetro è stata introdotta la possibilità per il lavoratore, superati i limiti di conservazione del posto, di usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di 6 mesi, rinnovabile una sola volta e non oltre sei mesi, durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità a nessun effetto, considerando inoltre tale periodo neutro ai fini di quanto complessivamente previsto dal seguente articolo.
 
14) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori)
L’attuale normativa contrattuale è stata integrata prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2024 per il periodo di congedo parentale di cui all’art. 32 D.lgs. n.151/2001 lett. a) e b), l’indennità prevista nella misura del 30 % della retribuzione è integrata fino al 50% della retribuzione stessa per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco del periodo di assenza, esclusi i periodi in cui è prevista dalla legge un’indennità superiore al 30%.
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2024 il congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27 bis del D.lgs. n.151/2001, della durata dieci giorni lavorativi, è incrementato di una giornata retribuita a carico azienda.
 
15) Accomodamenti ragionevoli
È stata inserita nel testo contrattuale la previsione sugli “Accomodamenti ragionevoli” di matrice europea (Dir. 2000/78/CE “Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”) e sovranazionale (Convenzione ONU 2006 “Sui diritti delle persone
con disabilità
”).
 
16) Rilevazione Quasi infortuni
Le parti, ritenendo utile la rilevazione dei quasi infortuni ai fini dello sviluppo della cultura della prevenzione e del miglioramento continuo della sicurezza sul lavoro, convengono che potranno essere sperimentati a livello aziendale, previa valutazione congiunta tra RSPP, e RLS/RLSSA e RSU, sistemi e modalità per la segnalazione dei quasi infortuni in azienda al fine di valutare opportune misure gestionali.
Pertanto, sarà possibile istituire una Commissione con la funzione di raccogliere ed elaborare le segnalazioni pervenute dagli RLS/RLSSA, RSU e dai RSPP per individuare le buone prassi in materia di prevenzione e agevolarne massiva diffusione.
 
17) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori)
A parziale modifica della lettera D) dell’art. 57 è stato previsto che:

  • Il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall’art. 33 della Legge n. 104/1992 potrà usufruire degli stessi anche in modalità frazionata ad ore (24/mese) a gruppi di 4 ore.;
  • Il lavoratore per i periodi di fruizione darà comunicazione per iscritto nelle modalità previste dalla legge, dando di norma un preavviso di almeno 5 giorni al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell’impresa.
Parte economica
 
1)  Previdenza integrativa – FONDAPI
A far data dall’1/1/2025 la contribuzione a carico dell’azienda è incrementata dello 0,10.
 
2) Trasferta per il settore Coibenti
Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 l’importo della diaria di cui alla lettera C) è fissato in           € 46,48 giornaliere per trasferte in Italia ed € 77,47 giornaliere per trasferte all’estero.
 
3) Una tantum
Con la retribuzione afferente al mese di novembre 2023, a tutti i lavoratori e lavoratrici in forza alla data del 1°novembre 2023, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 101,00 euro lordi. Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta, indiretta e differita di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
L’importo in oggetto è uguale per tutti i livelli di inquadramento e pertanto non verrà effettuato alcun ricalcolo in relazione al livello di appartenenza.
In caso di lavoro svolto nella modalità part-time l’importo una tantum verrà riproporzionato in base all’orario di lavoro concordato.
 
4) Minimi retributivi 
L’ipotesi di rinnovo ha previsto i seguenti incrementi a regime:
  • Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € 167,00 €;
  • Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € 191,00;
  • Settori Abrasivi, Ceramica e Vetro: aumento a regime di € 161,00.
Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranches con decorrenza dal 1° novembre 2023, 1° gennaio 2024, 1° aprile 2025, 1° dicembre 2025.
Le tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023 e alle scadenze convenute, sono allegate alla presente circolare.
 
In relazione a quanto previsto in materia di adeguamento dei minimi retributivi dal 1° novembre e della corresponsione dell’una tantum nello stesso novembre, si evidenzia che l’accordo di rinnovo ha previsto quanto segue:
  • Per quanto riguarda la parte economica relativa all’anno 2023 la stessa ha decorrenza immediata in attesa dello scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. firmatarie prevista entro il mese di gennaio 2024.
  • Nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo fossero già stati adempiuti gli obblighi retributivi del mese di novembre 2023, il riconoscimento dell’importo una tantum e degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre 2023 potranno essere corrisposti con la retribuzione del mese di dicembre 2023.
 
Si allegano tabelle retributive, in vigore dal 1° novembre 2023.
 
(FV/fv)



Energy Release: atto di indirizzo Mase e proroga del termine per la stipula contrattuale

La presente per segnalare l’atto di indirizzo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, in merito alla prima procedura dell’attuazione dell’Electricity Release.
 
Al fine di tutelare i clienti finali prioritari dalla sottoscrizione di contratti a prezzi superiori a quelli di mercato, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, attraverso un atto di indirizzo, il cui testo è riportato in allegato, ha chiesto al Gse di dare garanzia ai sottoscrittori di poter ridurre sino all’azzeramento la quantità di energia assegnata. Nell’atto di indirizzo si richiede inoltre di accantonare, per le imprese partecipanti alla prima procedura che non sono giunte alla sottoscrizione del contratto, gli oneri di partecipazione in vista del successivo avviso.
In merito a tale procedura il Gse ha prorogato i termini di sottoscrizione dei contratti al 28 febbraio 2023.
 
Nell’atto si specifica che il Mase sta valutando l’opportunità di “intervenire in modifica del richiamato decreto, con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria”. Nel frattempo, “si pone tuttavia la necessità di salvaguardare la posizione dei partecipanti” alla procedura attuale. Il ministero ritiene opportuno consentire alle imprese interessate di richiedere la modifica in riduzione delle quantità di energia oggetto del contratto.
“In sede di prima applicazione e alla luce delle circostanze evidenziate”, occorre considerare la possibilità di individuare “modalità applicative delle condizioni di modifica delle quantità contrattualizzate, di cui all’art. 15 del contratto, nel senso di consentire che la prevista facoltà di riduzione del quantitativo possa riguardare l’intera quantità di energia assegnata, portandola anche a zero e possa essere esercitata in via immediata, a far data dal 1° gennaio 2023”.
Nell’atto si invita quindi il Gse ad avvisare pubblicamente i sottoscrittori del contratto di cessione della possibilità, esercitabile fino al 28 febbraio, di ridurre fino ad azzerare le quantità richieste.
 
(RP/rp)



Unionmeccanica Confapi: dal 1° giugno 2022 i valori di minimi tabellari, reperibilità e trasferta

Lo scorso  9 giugno 2022 Unionmeccanica Confapi e le organizzazioni sindacali Fim, Fiom Uilm, in attuazione di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl 26 maggio 2021, hanno definito i valori dei minimi retributivi a decorrere dal 1° giugno 2022 derivante dalla dinamica dell'Ipca e fornito i valori dell'indennità di trasferta e di reperibilità per i dipendenti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe e alla installazione di impianti.

Minimi tabellari
Tenuto conto di quanto previsto dall'ipotesi di accordo di rinnovo del 26 maggio 2021, riscontrato che la rilevazione dell'Ipca non comporta scostamenti sugli aumenti definiti e decorrenti dal 1° giugno 2022, i minimi da riconoscere dalla stessa decorrenza sono i seguenti:

 

Minimi retributivi in vigore dal 1° giugno 2022
 
 
Livello
 
Aumenti dal 1°
giugno 2022
 
Minimi CCNL dal 1° giugno 2022
1 16,79 1.375,00
2 18,55 1.518,55
3 20,58 1.684,87
4 21,47 1.757,91
5 23,00 1.883,07
6 24,66 2.018,99
7 26,46 2.166,05
8 28,77 2.355,54
8Q 28,77 2.355,54
9 32,00 2.619,60
9Q 32,00 2.619,60

 
 
Trasferte e Reperibilità
Le parti, sulla base della dinamica inflativa consuntivata 2021 misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” cosi come fornita dall’ISTAT e pari allo 0,8%, hanno altresì proceduto all’adeguamento dell’indennità di trasferta forfetizzata e dell’indennità di reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2022.
Pertanto, a far data dal 1° giugno 2022 le suddette indennità risultano le seguenti:
 

Indennità di trasferta dal 1° giugno 2022
Trasferta intera € 44,47
Quota pasto meridiano o serale € 11,97
Quota pernottamento € 20,53

 
 

Indennità di reperibilità dal 1° giugno 2022
  16 h (gg lavorato) 24 h (gg libero) 24 h (festive)  
6 gg
6gg con festivo 6 gg con festivo e gg
libero
Superiore al
5° livello
€ 6,84 € 11,24 € 11,83 € 45,42 € 46,02 € 50,42
4° e 5° livello € 5,95 € 9,33 € 10,01 € 39,06 € 39,74 € 43,13
1°, 2°, 3° livello € 4,99 € 7,51 € 8,11 € 32,48 € 33,09 € 35,60

 

Alleghiamo il verbale dell'accordo.

(FV/fv)
 




Intesa Unionmeccanica: “Un nuovo contratto che dà più certezze”

La Provincia dell’1 giugno 2021, il vicepresidente di Api Lecco Sondrio Piero Dell’Oca e il vicedirettore Mario Gagliardi spiegano le novità del rinnovo del contratto Ccnl Unionmeccanica.




Ccnl Unionmeccanica – Confapi: ipotesi accordo di rinnovo del 26 maggio 2021

In data 26 maggio 2021 Unionmeccanica – Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti.
 
Unionmeccanica Lecco ha avuto un ruolo attivo nella trattativa di rinnovo attraverso la partecipazione del Presidente Piero Dell’Oca, quale componente della Giunta nazionale di Unionmeccanica e del Responsabile Relazioni Sindacali Mario Gagliardi, quale componente della Commissione tecnica sindacale di Unionmeccanica nazionale.
 
Il nuovo contratto, che coinvolge oltre 40.000 imprese e più di 400.000 lavoratori su tutto il territorio italiano, decorre dal 1° giugno 2021 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Le novità
 

  • L’intesa prevede un aumento del minimo tabellare alla 5^ categoria di € 104,00 che verrà distribuito in 4 tranche: € 23,00 a giugno 2021 e a giugno 2022, € 25,00 a giugno 2023 e € 33,00 a giugno 2024.
     
  • Con decorrenza 1° gennaio 2022 la quota di contribuzione datoriale alla sanità integrativa (EBM Salute) sarà pari a € 96,00 annui per ciascun lavoratore (€ 8,00 mensili).
     
  • Con la medesima decorrenza la quota di welfare contrattuale per gli anni 2022, 2023 e 2024 sarà pari a € 200,00 annui.
     
  • Per la parte normativa, oltre alla conferma della disciplina del diritto soggettivo alla formazione continua, si segnalano alcune novità in materia di inquadramento professionale, con la progressiva eliminazione della 1^ categoria, ed in tema di sicurezza sul lavoro con la definizione delle linee guida per l’organizzazione e la gestione dei c.d. “break formativi”.
     
  • Sono stati inoltre condivisi alcuni principi cardine riguardanti l’istituto del lavoro agile e sono state introdotte nuove misure per le donne vittime di violenza di genere.

 
L’ipotesi di accordo diventerà efficace ed esigibile dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori da realizzarsi attraverso assemblee entro il mese di giugno 2021.
 
Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unionmeccanica-Confapi di imminente pubblicazione.

(MG/am)
 
 




Somministrazione lavoro: obbligo comunicazione periodica contratti

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2020, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato: 

Oggetto:    Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3) 

La scrivente Società ________________________________ in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:

  1. Nel periodo temporale 01/01/2020 – 31/12/2020 (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n_____ contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • ·           motivo _______
  • ·           durata ________
  • ·           n___ lavoratori interessati
  • ·           qualifica dei lavoratori interessati _______

 

Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle RSU aziendali oppure RSA o, dove assenti, alle OO.SS organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.
In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.

N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.

(FP/tm)