Diritto camerale 2024
L’indicazione è contenuta nella nota del Ministero delle Imprese e del made in Italy n. 383421, pubblicata il 20 dicembre 2023.
Il tributo è determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal DM 21 aprile 2011.
L’art. 28 comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva infatti disposto la progressiva riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA.
La riduzione del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017 e la base di calcolo su cui applicarla corrisponde al diritto annuale definito dal citato DM.
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:
- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
- tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2023, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
- società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
- società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
- società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100 euro (unità locale 20 euro).
Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l’importo di 55 euro.
Il diritto annuale deve essere versato con arrotondamento all’unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. 19230.
Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni applicabili dalle singole Camere di Commercio.
In base all’art. 18 comma 10 della L. 580/93, infatti, le CCIAA possono essere autorizzate dal Ministero all’applicazione di una maggiorazione fino al 20% del diritto ordinariamente dovuto.
L’autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte della Camera di Commercio di programmi e progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l’organizzazione di servizi alle imprese.
Per il triennio 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni sono state approvate con il DM 23 febbraio 2023.
Per tutte le Camere di Commercio è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.
Pertanto, applicandosi tale maggiorazione, il tributo dovuto da un’impresa individuale con sede a Torino iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle imprese ammonterà a 120 euro.
In base all’art. 1 comma 784 della L. 205/2017, le Camere di Commercio i cui bilanci presentino squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono, al ricorrere di determinate condizioni, applicare una maggiorazione fino a un massimo del 50% del diritto camerale annuale. Detta maggiorazione è condizionata:
- alla situazione di squilibrio strutturale in cui versa la CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;
- all’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, condiviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;
- all’autorizzazione ministeriale, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.
(MF/ms)