1

Credito imposta energia e gas: i termini per il ricevimento della comunicazione dai propri fornitori

Entro il 29 gennaio 2023 le imprese non energivore e non gasivore possono ricevere, ove richiesta, la comunicazione dai propri fornitori con i dati relativi al calcolo del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Con riguardo ai crediti relativi al mese di dicembre 2022, la comunicazione andrà invece fornita entro il termine più lungo del 1° marzo 2023.

Lo ha stabilito la delibera ARERA n. 669/2022, che in attuazione dei Dl “Aiuti-ter” e “Aiuti-quater” – in continuità con le precedenti delibere nn. 373/2022 e 474/2022 – ha definito i contenuti minimi della comunicazione che i venditori devono inviare alle imprese di vendita richiedenti in tema di credito d’imposta nonché le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, confermando altresì che le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) ovvero altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

L’art. 1 comma 5 del Dl 144/2022 (c.d. DL “Aiuti-ter”), riprendendo in sostanza la medesima formulazione dell’art. 2 comma 3-bis del DL 50/2022 e dell’art. 6 comma 5 del Dl 115/2022, ha disposto che “ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, (…) ove l’impresa destinataria del contributo, nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022”.

Pertanto, a seguito di richiesta dell’impresa che rispetta i requisiti previsti, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nei mesi di ottobre e novembre 2022, deve inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 29 gennaio 2023 (come precisato dalla delibera), una comunicazione riportante:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre del 2022.
Il Dl “Aiuti-quater” (Dl 176/2022), nel definire le disposizioni relative al credito d’imposta con riferimento al mese di dicembre 2022, ha poi disposto:
  • all’art. 1 comma 1, che i contributi straordinari sotto forma di credito d’imposta siano riconosciuti alle medesime condizioni previste dal Dl “Aiuti-ter”, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale;
  • all’art. 1 comma 5, che in relazione a tali contributi si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 del Dl 144/2022.
Ne consegue che con riferimento al credito d’imposta relativo alla spesa del mese di dicembre 2022, in attuazione a quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Dl 176/2022, il venditore che riforniva l’impresa sia nel terzo trimestre dell’anno 2019 che nel terzo trimestre dell’anno 2022 che nel mese di dicembre 2022 è altresì tenuto a inviare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, vale a dire entro il 1° marzo 2023, la comunicazione riportante: il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica; l’ammontare del credito d’imposta spettante per il mese di dicembre 2022.

Comunicazione entro il 1° marzo 2023 per dicembre

Fermo restando quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i venditori sono comunque tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente ai 60 giorni normativamente previsti (circ. Agenzia delle Entrate n. 36/2022, § 3, e comunicato ARERA 7 ottobre 2022).

L’Agenzia ha inoltre precisato che la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. Il fatto che un utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso l’anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

La responsabilità sotto il profilo fiscale è comunque del contribuente fruitore del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante.

In tema di crediti energia e gas, si segnala che con la ris. n. 73 del 13 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la cessione dei crediti relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.

(RP/mf)




Superbonus 110%: gestione dei “Sal”

Il comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 prevede che l’opzione di sconto in fattura, o cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. d) del Dm 7 marzo 2018 n. 49, lo “stato di avanzamento dei lavori” (in acronimo, “SAL”), è uno dei documenti contabili “predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati”, il quale “riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora.

Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci”.

Testualmente, il comma 1-bis in argomento stabilisce che “L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”, mentre il comma 1 stabilisce che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare (…)”.

Solo con riguardo alle spese relative a interventi che possono beneficiare del superbonus 110%, di cui all’art. 119 del Dl 34/2020, il comma 1-bis aggiunge che, ai fini dell’opzione per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo:

  • i Sal non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;
  • ciascun Sal deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
A una prima lettura della norma, sembrerebbe quindi che l’esercizio delle opzioni sia sempre subordinato, oltre che al sostenimento delle spese, anche all’avvenuta esecuzione dei lavori cui le spese si riferiscono, con possibilità di riferire la loro avvenuta esecuzione non soltanto all’avvenuta ultimazione dei medesimi, ma anche all’avvenuta liquidazione di un Sal da parte del direttore dei lavori.

Tuttavia, valorizzando il fatto che il primo periodo del comma 1-bis dell’art. 121 del Dl 34/2020 recita testualmente che l’opzione “può” essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, non che “deve”, il Mef, in risposta all’interrogazione in Commissione Finanze alla Camera n. 5-06307 del 7 luglio 2021, ha affermato che, per gli interventi che beneficiano, sulle relative spese, di detrazioni “edilizie” diverse da quelle spettanti in misura superbonus, ai sensi dell’art. 119 del Dl 34/2020, è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 “anche qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori […] ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati”.

Ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima di completamento del Sal pari al 30%, richiesta per poter esercitare le opzioni relativamente a spese sostenute per interventi non ancora ultimati, la risposta a interpello dell’Agenzia n. 538/2020 ha innanzitutto chiarito che rilevano le spese il cui sostenimento è stimato per l’ultimazione dell’intervento, non i tetti massimi di spesa agevolata.

Pare peraltro pacifico che, sin dal primo Sal, le spese detraibili possano essere oggetto di opzione ex art. 121 del Dl 34/2020 per l’intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni “edilizie”. In altre parole, pare pacifico che non sussista alcun obbligo di “spalmare” il tetto massimo di detraibilità in misura proporzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde al Sal liquidato.

In presenza di capitolati di appalto che si articolano in più interventi distinti, tra quelli che possono fruire del superbonus, la percentuale di completamento del SAL va valutata rispetto alla spesa preventivata con riguardo a ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui questo dato di dettaglio è rinvenibile dal relativo capitolato di appalto di cui si va a liquidare un Sal.

L’impostazione che precede ha trovato l’avallo della Dre Veneto, in occasione dell’interpello n. 907-1595/2021, sul caso di un intervento complessivo che ricomprendeva sia interventi di efficienza energetica, sia interventi di miglioramento sismico, ma pare corretto ritenere questa impostazione estensibile a tutti i singoli interventi aventi una loro specifica “individuazione fiscale” tra quelli di efficienza energetica (i due tipi di interventi “trainanti” e i diversi tipi di interventi “trainati”), nonché tra gli altri tipi di interventi “trainati” previsti dalla disciplina dell’art. 119 del Dl 34/2020.

(MF/ms)