Utilizzo contanti: nuovi limiti e termini
Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.
Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v) del Dlgs. 231/2007, per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal Dlgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Peraltro, per un frazionamento a cavallo tra il 2021 e il 2022 relativo ad un’“operazione economicamente unitaria” posta in essere nel 2021, dovrebbero reputarsi legittimi i pagamenti in contanti complessivamente inferiori alla soglia allora vigente seppure superiori a quella attuale.
Si pensi, ad esempio, al pagamento di 1.700 euro per la consulenza di un professionista in due momenti: 900 euro a fine dicembre 2021 e 800 euro a inizio gennaio 2022. Non altrettanto, invece, appare possibile dire qualora i medesimi due pagamenti dovessero rapidamente susseguirsi nei primi giorni di gennaio 2022.
Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del Dlgs. 231/2007).
La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell’apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.
Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del Dlgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.
Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000,00 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000,00 euro (art. 63 comma 1-ter del Dlgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).
Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del Dlgs. 231/2007).
I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del Dlgs. 231/2007.
Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10).
Peraltro, l’art. 35 comma 1 terzo periodo del Dlgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.
Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 Dl 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del Dpr 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del Dpr 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).
(MF/ms)