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Consultazione fatture elettroniche: non è più necessaria l’adesione al servizio

L’art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, intervenendo sul comma 3, quarto periodo, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha eliminato la previsione di un’espressa adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, anche per i consumatori finali non è più necessaria un’espressa adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate.

A livello operativo, al di là di quanto prevedeva la norma che faceva riferimento ai consumatori finali, anche i soggetti passivi IVA per sfruttare appieno il servizio avrebbero dovuto esprimere espressa adesione, salvo quanto previsto per il c.d. “periodo transitorio”. 

Per effetto della modifica normativa in parola, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, come detto, non sarà più necessaria un’espressa adesione al servizio. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 105669/2024, ha recepito le novità a livello operativo, con effetti a partire dallo scorso 20 marzo

Come riportato nel provvedimento, stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, del menzionato D.Lgs. n. 127 del 2015 (introdotto dall’art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il nuovo provvedimento si dispone: 

  • la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, 
  • senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Inoltre, anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore finale, ad un intermediario.
 

Periodo temporale memorizzazione dati
Dati fattura 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
File fattura completo Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio
Fatture disponibili  Anche se antecedenti all’adesione (per chi l’aveva espressa in precedenza)
 

(MF/ms)




Consultazione fatture elettroniche: dal 20 marzo non serve più la preventiva adesione

Con un provvedimento pubblicato l’11 marzo, il n. 105669 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che tutti i contribuenti possano avvalersi, senza necessità di preventiva adesione, del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Il “libero accesso” sarà consentito, quindi, non soltanto ai consumatori finali, come previsto dal c.d. DL “Anticipi” (DL 145/2023), ma anche ai soggetti passivi.

Può essere utile rammentare che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 (nella sua previgente formulazione), le fatture elettroniche emesse nei confronti dei privati erano rese loro disponibili solo in presenza di adesione esplicita.

Al fine di introdurre una misura di semplificazione, l’art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023 ha modificato la norma, espungendo la locuzione “su richiesta”.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i file delle fatture elettroniche possono essere memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi, per finalità di controllo (art. 1 comma 5-bis del DLgs. 127/2015).

Tale norma ha trovato attuazione grazie al placet – condizionato – del Garante della privacy, che con proprio provvedimento del 22 dicembre 2021 aveva sostanzialmente dato il via libera all’attuazione della disposizione.

Per questo motivo, non si rende più necessaria la richiesta, ai fini della suddetta memorizzazione, di una preventiva adesione da parte del contribuente al servizio di consultazione (indipendentemente dalla circostanza che agisca in qualità di soggetto passivo).

Resta, invece, ferma la necessità di manifestare espressamente la volontà di aderire al (diverso) servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per dare attuazione alle novità, è stato modificato il provvedimento 24 novembre 2022 n. 433608 (che aveva sostituito l’originario provvedimento n. 89757/2018).

In particolare, oltre all’eliminazione della previa adesione al servizio, è stato previsto che:

  • i file delle fatture elettroniche siano resi disponibili in un’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento da parte del Sistema di Interscambio;
  • i c.d. “dati fattura” (dati fiscalmente rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72 a esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione) restino a disposizione sino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
Un’ulteriore modifica contenuta nel provvedimento pubblicato riguarda la possibilità, per gli enti non commerciali (“soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA”), di registrare, come già avviene per i soggetti passivi IVA, un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) presso cui ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione verso i forfetari

Un cambiamento è previsto anche nelle modalità di fatturazione verso i soggetti passivi in regime di vantaggio o forfetario.

Con il provvedimento pubblicato è soppressa la lettera d) del punto 3.4 del provv. n. 433608/2022, in base alla quale la e-fattura emessa nei confronti dei soggetti in regimi di franchigia può essere redatta inserendo solo il codice convenzionale “0000000”. In tale circostanza “il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate (…). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.

Dall’abrogazione di tale previsione pare evincersi che anche tali soggetti – per i quali, dallo scorso 1° gennaio, non sussistono più le ipotesi di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica in vigore sino alla fine del 2023 – siano invitati a dotarsi di un indirizzo telematico da comunicare al cedente o prestatore.

Resta fermo il fatto che, in base al punto 3.4 lett. e) del provv. n. 433608/2022, qualora il cessionario o committente non abbia comunicato il suo indirizzo PEC o il suo codice destinatario, l’emittente potrà comunque utilizzare il codice convenzionale “0000000” e il SdI metterà a disposizione la fattura elettronica nell’area riservata del destinatario.

Anche in questo caso, il cedente o prestatore dovrà comunicare al cessionario o committente che il documento è reperibile nella suddetta area riservata; in tale circostanza, la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla presa visione della stessa (provv. n. 433608/2022, punto 4.6).
 

(MF/ms)




Direttiva Sup: consultazione pubblica delle Linee Guida Conai

Nei giorni scorsi, in occasione di un webinar dedicato alle Associazioni e ai Consorzi di Filiera, è stata lanciata la consultazione pubblica delle Linee Guida Conai sull’attuazione in Italia della Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/Ue “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva Sup).

In particolare, il documento propone un approfondimento sulle ricadute del provvedimento sugli imballaggi oggetto del perimetro di applicazione, facilitando l’interpretazione della norma grazie a molteplici esempi pratici delle tipologie di imballaggio coinvolte, e una sezione di Faq che verrà ampliata grazie all’interazione e alle domande delle imprese e degli altri stakeholder.

Queste Linee Guida trattano un tema di grande rilevanza e con ricadute importanti sul mercato, sul mondo delle imprese, e sugli attori che si occupano del fine vita degli imballaggi; è per questo che è stato importante indire una consultazione pubblica, alla quale è possibile partecipare fino al 24 giugno 2022.

La piattaforma adottata per la consultazione consente, previa identificazione, di inviare a Conai segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo. Il contributo di tutti è molto importante per l’elaborazione di Linee Guida condivise, complete e esaustive: vi invitiamo quindi a consultare il documento e inviare le vostre segnalazioni.

Il documento consolidato, che recepirà le segnalazioni pervenute in questo mese di consultazione, sarà presentato nell’ambito di un webinar che si terrà il 18 luglio 2022 alle ore 11.

(SN/bd)
 




Adesione al servizio di consultazione delle e-fatture: proroga al 31 dicembre 2021

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici proposto dall’Agenzia delle Entrate, che consentiva di potere accedere ai file Xml transitati mediante SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019.

A chi non avesse manifestato la scelta entro tale termine, sarebbe comunque stata consentita una successiva adesione, che avrebbe, tuttavia, permesso di consultare esclusivamente le fatture emesse e ricevute a partire dal giorno successivo alla stessa.

L’uso del condizionale si deve al fatto che il 3 novembre l’Agenzia delle Entrate, col provvedimento n. 298662, ha riaperto i termini per l’adesione, fissando la nuova scadenza al 31 dicembre 2021 e permettendo, in questo modo, di poter ancora “recuperare” le fatture “pregresse”.

La motivazione questa volta va ascritta non già a questioni inerenti alla tutela della privacy dei dati contenuti nei documenti, quanto piuttosto alle richieste degli operatori che “non hanno colto la differenza” tra l’adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche “e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell’errato convincimento che l’adesione già prestata per il primo servizio” comportasse implicitamente anche la possibilità di fruire del secondo.

La scadenza era già stata oggetto in passato di numerose proroghe, in considerazione delle diverse interlocuzioni fra l’Agenzia e l’Autorità Garante della protezione dei dati personali, per la definizione delle misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. 

Negli ultimi provvedimenti che disponevano lo slittamento dei termini, si richiamava, infatti, l’introduzione dell’art. 14 del Dl n. 124/2019, che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle e-fatture ed è stato disposto che i dati in esse contenuti “possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali” (cfr. tra gli altri il provv. n. 17289/2021).

La norma stabiliva che Agenzia e Guardia di Finanza dovessero adottare “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza”, sentito il Garante.

La mancata proroga dell’ultima scadenza aveva lasciato intendere che le suddette questioni fossero state risolte e che, quindi, si dovesse ritenere concluso il periodo transitorio che consentiva a chiunque di potere accedere ai file Xml transitati via SdI, rendendo necessaria, a tal fine, la manifestazione dell’adesione.

Come sottolineato dall’Agenzia, invece, la riapertura dei termini si deve da un lato alla mancata comprensione circa la distinzione fra servizio di consultazione e servizio di conservazione e, dall’altro, alla “concomitanza della scadenza del 30 settembre 2021 con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia”.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro hanno, inoltre, segnalato all’Amministrazione finanziaria che “l’indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti”. 

Il CNDCEC ha espresso al proposito, in un comunicato stampa, il proprio apprezzamento per la riapertura dei termini, affermando che di fronte “alle evidenti difficoltà createsi”, il provvedimento emanato “grazie anche alla proficua interlocuzione con il Consiglio nazionale (…) è una utile boccata d’ossigeno per contribuenti e professionisti”.

Quanto alla distinzione fra i servizi citati, si ribadisce che il servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 89757/2018, §7), consente di assolvere agli obblighi di cui all’art. 39 del Dpr  633/72 (secondo cui le “fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica”), ai sensi delle disposizioni di cui al Dm 17 giugno 2014. In base all’accordo di servizio, l’Agenzia, entro 48 ore dalla data di ricezione della domanda di esibizione dei documenti conservati (salvo ritardi dovuti alla manutenzione del sistema), rende disponibile nell’area riservata il c.d. “pacchetto di distribuzione” o la comunicazione di anomalia della richiesta.

Le fatture elettroniche sono conservate a norma dall’Agenzia per la durata di quindici anni.

Il servizio di consultazione proposto gratuitamente dalla stessa Agenzia (provv. n. 89757/2018, § 8.1, 8-bis e 8-ter), permette, invece, di consultare e acquisire i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute mediante SdI, all’interno di un’apposita area del portale “Fatture e Corrispettivi”. I file Xml restano disponibili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

(MF/ms)
 




Registri Iva precompilati dei trimestrali: al via la consultazione online

Dal 13 settembre 2021 è possibile accedere alle bozze predisposte dall’Agenzia delle Entrate.

A partire dalle operazioni effettuate dallo scorso 1° luglio 2021, ha preso il via il programma di assistenza on line – inizialmente riservato ai soli soggetti passivi (residenti o stabiliti nel territorio dello Stato) che abbiano optato per la liquidazione periodica trimestrale dell’imposta – che prevede la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri Iva delle fatture emesse (art. 23 del Dpr 633/72) e degli acquisti (art. 25 del Dpr 633/72).

A regime, i dati potranno essere visualizzati ed eventualmente modificati dal primo giorno del mese di riferimento direttamente dall’operatore o da un intermediario da questi delegato, mediante accesso all’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

A tal fine l’intermediario deve essere in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici o di quella per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva (cfr. provv. 183994/2021, punto 6.2).

Per quanto concerne il terzo trimestre del 2021, periodo di avvio del processo, l’accesso all’area di consultazione e modifica è stato consentito soltanto a decorrere dal 13 settembre 2021.

Le bozze dei registri Iva precompilati sono predisposte grazie alle informazioni di cui l’amministrazione finanziaria è in possesso. In particolare verranno inseriti i dati:

  • delle fatture elettroniche emesse, transitate mediante Sistema di Interscambio, relative al trimestre – nel cui file XML è inserita una data ricadente nei mesi di riferimento – per le quali la data di consegna o la data di messa a disposizione sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo. A titolo meramente esemplificativo, con riferimento al terzo trimestre 2021, potranno essere incluse le e-fatture differite, in cui nel campo <Data> sia riportato il giorno 30 settembre 2021, trasmesse (cioè emesse) il giorno 15 ottobre 2021 e ricevute dal cessionario o committente il giorno 16 ottobre 2021;
 
  • delle e-fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, di competenza del periodo, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nell’attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito, inviata dal SdI al trasmittente, preceda il primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;
 
  • delle fatture elettroniche ricevute, la cui data dell’operazione ricade nel mese, o nei mesi precedenti (a condizione che non siano già state annotate), che siano state consegnate al cessionario o committente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;
     
  • delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere relativamente alle quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (31 ottobre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre 2021).
Occorre sottolineare che l’Agenzia delle Entrate provvede altresì a segnalare la presenza di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale nel mese di riferimento, in modo che delle relative operazioni possa tenersi conto in sede di modifica o integrazione delle bozze precompilate.

Con la convalida o integrazione predisposta la Lipe

L’accesso ai dati consente al soggetto passivo di verificare le risultanze dei registri precompilati, convalidandoli o, più verosimilmente, modificandoli (si pensi al caso dei beni o servizi il cui acquisto prevede una detraibilità limitata dell’imposta, relativamente ai quali sarà necessario che l’operatore indichi la percentuale corretta).

La modifica o convalida dei registri consentirà all’Agenzia delle Entrate la predisposizione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica di riferimento; a tal fine l’Amministrazione finanziaria utilizzerà anche i dati relativi ai corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente, nonché quelli delle comunicazioni delle LIPE dei precedenti trimestri.

La bozza così ottenuta sarà messa a disposizione dei soggetti passivi entro il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (6 novembre 2021 per quanto concerne il terzo trimestre dell’anno in corso).

(MF/ms)




Memorizzazione fatture elettroniche e adesione al servizio di consultazione : ufficiale la proroga al 30.09.21

È stato emanato in data 30 giugno il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2021, n. 17289 , con il quale l’Agenzia delle Entrate ha disposto:
  1. la proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 del periodo transitorio per la memorizzazione delle fatture elettroniche;
  2. la possibilità, per gli operatori Iva, i loro intermediari delegati e i consumatori finali, di aderire – entro il 30 settembre – al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  • con il Provvedimento 21 dicembre 2018, n. 524526, sono state modificate le modalità – previste dal Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757- con le quali l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva o ai loro intermediari, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. Si tratta in particolare del servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;
  • l’art. 14 del Dl. 26 ottobre 2019, n. 124, modificando l’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate.
(MF/ms)



Formaldeide: disponibile una consultazione pubblica fino al 3 maggio 2021

Comunichiamo che è aperta una consultazione pubblica nazionale riguardante la restrizione della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide.

La consultazione è ospitata su questa piattaforma on line, messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resterà aperta fino al 3 maggio 2021.

Gli utenti possono partecipare commentando i documenti messi a disposizione sulla piattaforma e i commenti vengono poi raccolti e pubblicati in un’apposita pagina accessibile a tutti gli utenti per favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online.

Per inviare il proprio contributo è necessario registrarsi nell’apposita sezione. Le osservazioni pervenute saranno valutate nell’ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (Regolamento Reach).

 
(SN/bd)




Slitta al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Ancora una proroga per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In attesa della decisiva interlocuzione con l’Autorità Garante per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 56618, pubblicato domenica 28 febbraio, dispone che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati informatici possa essere effettuata entro il 30 giugno 2021.
Viene scongiurata, quindi, la cancellazione dei file per i soggetti che non avessero manifestato la volontà di aderire al servizio entro il 28 febbraio. Secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti emanati dall’Agenzia e come riportato sul portale “Fatture e Corrispettivi”, in assenza di adesione entro detto termine, la stessa Agenzia avrebbe proceduto ad eliminare le fatture elettroniche “memorizzate durante il periodo transitorio”, mantenendo i soli “dati fattura” – id est i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72) – “per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato”, fino a che non fossero decorsi i termini per gli eventuali accertamenti o definiti gli eventuali giudizi.
Per comprendere le ragioni dell’ennesima proroga, occorre rammentare che l’art. 14 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 del DLgs. 127/2015, ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati, nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”), “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, per essere utilizzati:
– dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria;
– dalla stessa Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
La norma prevede, altresì, che, sentito il parere dell’Autorità Garante, siano adottate “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza”.
In questi mesi, tuttavia, lo stesso Garante ha espresso parere negativo in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, sostenendo che anche qualora venissero assicurati “elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi”, essa risulterebbe “sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”.
Con provvedimento 7 agosto 2020 n. 151 l’Autorità, in ragione della necessità di individuare un preciso e certo “dies ad quem” entro il quale avrebbe dovuto avvenire la cancellazione dei file nell’ipotesi in cui l’operatore avesse deciso di non aderire, aveva richiesto che il differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, non fosse successivo alla data del 1° marzo 2021.
Tuttavia, come si legge nel provvedimento è, allo stato attuale, ancora attesa un’interlocuzione con il Garante per la definizione delle misure di garanzia che consentirebbero la memorizzazione integrale dei file come richiesto dall’art. 14 del DL 124/2019 e, per questo motivo, si è resa necessaria l’ulteriore proroga.
Lo slittamento potrebbe agevolare, in qualche misura, i soggetti che hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture offerto dall’Agenzia delle Entrate (distinto e indipendente da quello di consultazione), che devono ancora effettuare l’upload delle fatture la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio.
Chi volesse, ad esempio, reperire i duplicati di file transitati dal SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrebbe, quindi, approfittare della proroga.

(MF/ms)