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Nuova Sabatini: la proroga nella Legge di Bilancio 2023

La Nuova Sabatini avrà ancora lunga vita.

La manovra di Bilancio 2023 ha trovato nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro da destinare a questa misura di favore per le imprese.
Ricordiamo che il beneficio si concretizza nella possibilità per le micro, piccole e medie imprese di ottenere la concessione di finanziamenti agevolati da destinare ad investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, hardware, software, tecnologie digitali.
Possibilità anche di avere un contributo ministeriale a copertura parziale degli interessi sul finanziamento ottenuto. Oltre a nuovi fondi, la Manovra allunga anche i tempi entro cui concludere l’investimento.
 

Premessa
La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29 dicembre 2022, Supplemento. Ordinario n. 43, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.
Dunque, le misure in essa contenute sono ufficiali.
Un bel pacchetto è dedicato anche alle imprese.

Queste quelle più importanti per loro:

  • sospensione anche per il 2023 dell’entrata in vigore di plastic e sugar tax, le imposte sui prodotti in plastica monouso e sulle bevande zuccherate;
  • per il rilancio degli investimenti privati viene rifinanziata la misura agevolativa Nuova Sabatini;
  • rifinanziamento per il 2023 del Fondo di garanzia PMI. Il fondo garantisce tutte le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa concesse da un soggetto finanziatore (banca o altro);
  • prorogato bonus Ipo, ossia il credito d’imposta per favorire la quotazione delle PMI in Borsa;
  • è rivista la disciplina per l’accesso al regime di contabilità semplificata con l’innalzamento
    • da 400.000 a 500.000 euro di ricavi e compensi per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
    • da 700.000 euro a 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
  • innalzamento dal 3% al 6% della deducibilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali utilizzati in determinati settori.
Tra le misure, dunque, trova spazio il rifinanziamento della c.d. “Nuova Sabatini”, ossia il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle micro, piccole e medie imprese che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Allo scopo si stanziano nuove risorse per complessivi 150 milioni di euro.
Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese occorre riferirsi all’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, secondo cui:
  • la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Cos’è la “Nuova Sabatini” (schema di riepilogo)
La c.d. Nuova Sabatini, come detto, si concretizza nella possibilità di accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in
  • macchinari,
  • impianti,
  • beni strumentali di impresa,
  • attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
  • hardware,
  • software,
  • tecnologie digitali.
prevederla per la prima volta è stato l’art. 2, comma 1, del Dl. n. 69/2013. Poi negli anni è stata rifinanziata di volta in volta.

Ecco una sintesi dei suoi aspetti principali.
 

Nuova Sabatini
Cosa Descrizione
Chi può accedere Micro, piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’art. 2 dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003.
Requisiti in capo all’impresa
Alla data di presentazione della domanda, l’impresa deve:
  • essere regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • avere sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Settori ammessi Tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca.
Settori esclusi Attività finanziarie e assicurative.
Cosa si può finanziare
Investimenti in immobilizzazioni materiali per:
  • “impianti e macchinari”
  • “attrezzature industriali e commerciali”
  • “altri beni”, ossia spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’art. 2424 del Codice civile, come declamati nel Principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità).
Ammessi al finanziamento anche:
  • software,
  • tecnologie digitali.
In ogni caso deve trattarsi di beni “nuovi”.
Requisiti degli investimenti
Per essere ammessi alla Nuova Sabatini, gli investimenti devono soddisfare questi requisiti:
  • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.
Investimenti esclusi
  • Terreni e fabbricati.
  • Beni usati o rigenerati.
  • Investimenti riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.
A chi fare domanda Alla banca.
Ente competente Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nell’apposita sezione dedicata del sito internet è disponibile tutta la procedura da seguire per la richiesta).
Finalità Accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

Le agevolazioni e le novità della Legge di Bilancio 2023
 

Le agevolazioni, che si possono ottenere con la Nuova Sabatini, consistono nella concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti.

I finanziamenti sono concessi da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla Convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Si tenga presente che:

  • l’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)
  • il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lett. a, della Legge n. 662/1996) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:
    • di durata non superiore a 5 anni;
    • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro;
    • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili;
  • il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:
    • 2,75% per gli investimenti ordinari;
    • 3,575% per gli investimenti 4.0;
    • 3,575% per gli investimenti green, ossia quelli a basso impatto ambientale (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023).
Dopo la doverosa ricostruzione della Nuova Sabatini, queste le novità inserite nella  manovra di Bilancio 2023:

• rifinanziamento della misura con lo stanziamento di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
• per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti è prorogato di 6 mesi.

 

(MF/ms)




Contributo a fondo perduto perequativo

1. Premessa

L’art. 1 co. 16-27 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. “Sostegni-bis”), conv. L. 23.7.2021 n. 106, al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, calcolato sul risultato economico d’esercizio.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2021 n. 227357 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per determinare gli ammontari dei risultati economici d’esercizio da con­­­siderare ai fini del riconoscimento del contributo.

Ai fini dell’agevolazione, i soggetti interessati dovevano presentare il modello REDDITI 2021 entro il 30.9.2021, termine individuato dal DPCM 7.9.2021.

A seguito dell’autorizzazione della Commissione europea, con il DM 12.11.2021 sono state quindi definite:

  • la percentuale relativa al peggioramento del risultato economico d’esercizio per poter accedere al contributo
  • le percentuali da applicare per il calcolo del contributo.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 29.11.2021 n. 336196:

  • sono stati definiti il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per l’ac­ces­so al suddetto contributo;
  • è stato approvato un apposito modello, con le relative istruzioni di compilazione, per presentare tale istanza.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato un’apposita guida.

2.Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo i soggetti:

  • esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Esclusioni

Il contributo non spetta:

  • ai soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente al 26.5.2021 (ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data per la prosecuzione del­l’at­tività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito);
  • ai soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita IVA è stata chiusa alla data del 26.5.2021;
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

3 . Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 (soggetti “solari”) non siano superiori a 10 milioni di euro;
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 almeno pari al 30% rispetto a quello del periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

Ad esempio, se nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 il risultato economico d’esercizio è un utile di 38.200,00 euro e nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è una perdita di 5.500,00 euro, la differenza deve essere calcolata nel seguente modo: +38.200 meno -5.500 = +43.700. In tal caso, poiché il peggioramento del risultato economico è pari al 114% del risultato economico 2019, il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4. Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le percentuali definite dal DM 12.11.2021 alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

A tale importo si applicano quindi le seguenti percentuali:

  • 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
  • 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
  • 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni.

4.1 Contributo massimo

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.

4.2 Contributo minimo – Inesistenza

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo (guida Agenzia delle Entrate novembre 2021).

4.3 Non spettanza del contributo

Non spetta alcun contributo se l’ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al pe­riodo d’imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.

4.4 Limiti comunitari

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comu­nicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le mi­­sure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e suc­ces­sive modifiche.

In particolare, il contributo a fondo perduto “perequativo” è ascrivibile alla sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del Quadro temporaneo aiuti di Stato, insieme ai benefici fiscali concessi ai contribuenti durante il periodo di emergenza da Coronavirus.

Qualora, sommando all’importo complessivo di aiuti ricevuti dal richiedente e dall’impresa unica per la sezione 3.1 il contributo richiesto con l’istanza, si dovesse superare il limite mas­simo applicabile, il richiedente potrà richiedere il contributo limitatamente all’importo che con­sente di non su­perare il limite di aiuti di Stato.

In ogni caso, il richiedente può presentare l’istanza per la richiesta del contributo perequativo solo qualora il suddetto massimale non sia superato.

5. Adempimenti dichiarativi

Come anticipato, per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021).

Il contributo non spetta:

  • nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 sia presentata successivamente al suddetto termine del 30.9.2021;
  • oppure nel caso in cui la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 non sia stata validamente presentata (si considera validamente presentata entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.9.2021).

Dichiarazioni integrative

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, le eventuali dichiarazioni dei redditi in­tegrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021, relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021.

6. Presentazione dell’istanza per accedere al contributo

Per accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare un’apposita istan-za all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il relativo provv. 29.11.2021 n. 336196.

6.1 Contenuto dell’istanza

L’istanza, oltre ai dati identificativi del richiedente e del suo rappresentante legale, contiene tra l’al­tro:

  • l’indicazione del risultato economico d’esercizio relativo ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • l’importo complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti;
  • l’IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al codice fiscale di chi ha richiesto il contributo;
  • il codice fiscale dell’intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

Aiuti di Stato

Nell’istanza deve essere compilata la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, per attestare il possesso dei requisiti previsti per le sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Qualora con il contributo in esame il richiedente superi il limite massimo di aiuti di Stato previsto per la sezione 3.1, occorre indicare nell’apposita sezione il minor importo richiesto per evitare il superamento del limite massimo di aiuti di Stato.

Il soggetto richiedente inoltre:

  • deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary framework;
  • qualora faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.

6.2 Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza deve essere presentata, direttamente o tramite intermediario, all’Agenzia delle Entrate:

  • dal 29.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico;
  • dal 30.11.2021 al 28.12.2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

6.3 Ricevute

A seguito della presentazione dell’istanza:

  • è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti;
  • successivamente alla ricevuta di presa in carico, l’Agenzia delle Entrate effettua alcuni controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’av­venuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’even­tua­le scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto;

·     successivamente alla comunicazione – nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – dell’avvenuto mandato di pagamento (ovvero del riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta), viene rilasciata una seconda ricevuta.

Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ri­cevute” della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

6.4 Presentazione di una istanza sostitutiva

È possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente tra­smessa:

·     fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuta emissione del mandato di pagamento o del riconoscimento del contributo come credito d’imposta;

·     entro il suddetto termine del 28.12.2021.

6.5 Presentazione della rinuncia

È possibile presentare una rinuncia al contributo richiesto con l’istanza.

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell’istanza e com­porta la restituzione del contributo, se erogato.

6.6 Comunicazione al soggetto richiedente tramite PEC

Qualora l’istanza sia trasmessa da un intermediario, al soggetto richiedente viene comunque in­viata, al proprio indirizzo PEC, una apposita comunicazione relativa alla presentazione dell’istan­za o di una rinuncia.

7. Erogazione del contributo

L’Agenzia delle Entrate eroga il contributo a fondo perduto:

  • sulla base delle informazioni contenute nell’istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto” a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso;
  • mediante la modalità scelta nell’istanza, vale a dire con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale corrispondente all’IBAN indicato nell’istanza o sotto forma di credito d’im­po­sta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.

L’Agenzia delle Entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo co­dice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

8. Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle impo­ste sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.

9. Controlli successivi

Successivamente all’erogazione del contributo, l’Agenzia delle Entrate effettua:

  • il controllo dei dati dichiarati, ai sensi degli artt. 31 ss. del DPR 600/73 in materia di accerta­men­to delle imposte sui redditi;
  • controlli specifici per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.

10. Sanzioni

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spet­tante, l’Agen­zia delle Entrate:

  • recupera il con­tributo non spettante, con i relativi interessi;
  • irroga le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’art. 13 co. 5 del DLgs. 471/97 (dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito), con possibilità di applicare il ravve­di­mento operoso.

L’indebita percezione del contributo è inoltre soggetta alla pena della reclusione da 3 mesi a 6 anni ai sensi dell’art. 316-ter c.p. (o sanzione ammi­ni­strativa in determinate circostanze).

È comunque consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante re­sti­tuzione del contributo indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante ver­sa­men­to delle sanzioni.

 

(MF/ms)