Concordato preventivo biennale 2026-2027 in Gazzetta Ufficiale
Nella premessa metodologica dell’Allegato 1 al decreto in oggetto il Concordato preventivo biennale viene definito “un istituto di compliance” finalizzato “a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e a favorire l’adempimento spontaneo”.
Il decreto chiarisce che la proposta sarà costruita sulla base di diversi elementi: “andamenti economici e dei mercati, redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione”.
Innanzitutto viene rafforzata la valutazione dell’affidabilità fiscale del contribuente attraverso l’analisi degli indicatori ISA.
Tra gli elementi presi in considerazione figurano i ricavi per addetto, la durata delle scorte, i costi residuali di gestione e l’incidenza degli ammortamenti.
La metodologia, inoltre, considera la storia reddituale del contribuente, nonché il confronto con i parametri settoriali.
Il decreto disciplina anche le ipotesi di cessazione degli effetti del concordato.
L’articolo 4 stabilisce che il CPB cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.28 (e successive modificazioni), rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, la sospensione dell’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività d’impresa o professionale, dandone comunicazione rispettivamente alla CCIAA e all’ordine professionale/cassa previdenza;
- impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5%.
L’articolo 5 prevede tagli del 10%, 20% o 30% in relazione alla durata della sospensione.
La nuova metodologia conferma dunque l’impostazione già adottata nelle annualità precedenti, ma rafforza il peso degli algoritmi ISA e dell’analisi predittiva nella costruzione delle proposte fiscali.
In attesa del decreto attuativo sugli iper-ammortamenti, allo stato attuale non ancora pubblicato, nell’ambito della conversione in legge del DL 38/2026 (L. 88/2026), oltre a confermare l’eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni agevolabili, è stato disciplinato l’impatto dell’agevolazione sul concordato preventivo biennale.
Nello specifico, in base all’art. 7 comma 3-bis del DL 38/2026 convertito, l’art. 16 comma 1 del DLgs. 13/2024 è stato integrato con l’inserimento della nuova lett. b-ter), così da far rientrare anche la maggiorazione relativa agli iper-ammortamenti tra i valori da non considerare ai fini della compilazione del rigo P04 del modello CPB in occasione della formulazione della proposta di concordato.
In modo simmetrico è stato integrato anche il comma 2 dell’art. 16, per aggiungere l’iper-ammortamento all’elencazione tassativa delle voci reddituali che incidono sul reddito concordato durante i periodi d’imposta in cui il CPB è efficace (ossia plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, perdite su crediti, utili e perdite derivanti dalle partecipazioni societarie e costo del lavoro incrementale).
La norma non pone vincoli in ordine all’applicabilità della disposizione rispetto ai bienni concordati.
Tuttavia, considerato che l’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, le modifiche apportate dal DL 38/2026 convertito all’art. 16 del DLgs. 13/2024 avranno effetto, per i soggetti “solari”, a partire dal periodo di imposta 2026, con la presentazione del modello REDDITI 2027, fermo restando il soddisfacimento degli obblighi di comunicazione che saranno previsti nel DM attuativo di prossima emanazione.
Più in particolare, per i soggetti “solari”, non essendo contemplate limitazioni normative all’applicazione della nuova disposizione:
- in fase di adesione al concordato, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta in fase di compilazione del modello CPB 2027/2028 (da trasmettere, eventualmente, quale allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA relativi al 2026);
- per i soggetti che hanno attivo il CPB 2025-2026 o il CPB 2026-2027, gli iper-ammortamenti rileveranno per la prima volta nel quadro CP del modello REDDITI 2027, per la determinazione del reddito concordato per il periodo d’imposta 2026.
Pertanto, gli iper-ammortamenti sono riconosciuti, sin dall’inizio, per i beni agevolati di cui agli allegati IV e V alla L. 199/2025 a prescindere dal luogo di produzione.
In ogni caso, è comunque richiesta la destinazione a strutture produttive situate in Italia dei beni agevolabili.
Restano tuttavia fermi i vincoli territoriali previsti in relazione agli impianti fotovoltaici, non essendo stata apportata alcuna modifica all’art. 1 comma 429 lett. b), ultima parte, della L. 199/2025, che fa ancora riferimento all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL 181/2023. Si tratta quindi dei:
- moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Stando alle bozze circolate del DM attuativo, non sarebbero peraltro previste ulteriori modifiche in relazione ai requisiti richiesti per tali beni.
In merito alla misura dell’agevolazione, la Relazione al DL 38/2026 ha inoltre chiarito che, ai fini del calcolo dell’iper-ammortamento, i limiti dei costi previsti sono riferiti alla singola annualità e non all’arco temporale di vigenza della norma considerato unitariamente. Tale indicazione sarebbe confermata nella bozza circolata del DM attuativo.
(MF/ms)