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Concordato preventivo: quando emettere la nota di variazione

Con la Risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 276, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di emettere nota di variazione per la quota di credito falcidiata dal piano omologato, nonostante la presenza di due procedure concorsuali succedutesi nel tempo.

Fattispecie

Un’impresa vantava un credito verso una società debitrice soggetta a concordato preventivo omologato nel 2016, che prevedeva un pagamento del 10% del credito stesso. Successivamente, nel 2024, il tribunale:

  • senza aver preventivamente dichiarato la risoluzione del precedente concordato (causa intervenuta scadenza del termine annuale),
  • dichiarava aperta la liquidazione giudiziale, con conseguente riduzione del credito ammesso al passivo e falcidia del 90%.
Tanto premesso, l’istante chiedeva al Fisco di chiarire se e quando fosse possibile emettere la nota di variazione per recuperare l’IVA incorporata nella parte del credito non ammesso al passivo, considerando che tale quota era formalmente estinta per effetto della falcidia concordataria.

Normativa di riferimento

L’art. 26 del Decreto IVA dispone che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.

Il successivo comma 3-bis prevede che la disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

  • a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del Decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  • a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose. Le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3-bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso.
I chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia ricorda che in generale:

  • mentre per le procedure concorsuali aperte dopo il 26 maggio 2021 le note di variazione IVA possono essere emesse anche in assenza di esito infruttuoso della procedura,
  • per le procedure pendenti precedentemente al 26 maggio 2021, si applicano le regole ante-riforma, che prevedono l’attesa dell’accertamento definitivo dell’infruttuosità, come avviene al momento della formazione definitiva dello stato passivo;
Nel caso in esame, tuttavia, si ricade nell’ambito della c.d. “consecuzione tra procedure”, principio normato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 (art. 69-bis, comma 2, l. fall. oggi art. 170, comma 2, del Codice della Crisi di impresa) che:
  • si riferisce letteralmente alla “confluenza” di una procedura concorsuale, inizialmente attivata dall’imprenditore, nel successivo fallimento (oggi liquidazione giudiziale),
  • prescinde dalla mera successione cronologica tra procedure e richiede che venga riscontrata l’unicità di causa (cfr. Cassazione 11 giugno 2019, n. 15724), che va accertata in concreto da parte dell’autorità giudiziaria.
Come evidenziato dalle Entrate “la consecuzione fra il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale sembrerebbe, dunque, acclarata dal giudice, essendo le due procedure originate da un medesimo unico presupposto costituito dallo ‘stato d’insolvenza’”: quindi:
  • si applica la disciplina ante 26 maggio 2011,
  • la nota può essere emessa solo quando è certa l’infruttuosità della procedura (cfr. circolare n. 77/2000 e n. 8/2017).
In particolare, per la parte di credito falcidiato e non ammesso al passivo, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa solo alla data di definitività del decreto di formazione dello stato passivo, che segna la certezza dell’impossibilità di recupero. Per la parte ammessa al passivo, invece, bisogna attendere la definitiva conclusione infruttuosa della procedura.
 

(MF/ms)




Emissione nota di variazione e concordato preventivo: chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 234, ha fornito alcuni chiarimenti in tema di emissione della nota di variazione IVA ex art. 26 commi 3-bis e 10-bis del DPR 633/72, in pendenza di concordato preventivo.

Nel documento di prassi si precisa che, laddove il cedente/prestatore scelga di non avvalersi della facoltà di emettere la nota di variazione al momento in cui il cessionario/committente è “assoggettato” al concordato, la variazione sarebbe possibile, sulla scorta dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, anche in un momento successivo, quando il piano di riparto attesti l’infruttuosità della procedura.

Nel caso di specie, il soggetto debitore – dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42, sfociata in un provvedimento di ammissione e successivamente nella revoca della procedura – presentava una nuova istanza per un concordato in continuità, anch’essa accolta.

Si poneva, in particolare, il quesito relativo alla possibilità da parte del cedente/prestatore (soggetto creditore) di procedere, per la parte di credito falcidiata in base al decreto di omologa, all’emissione della nota di variazione, non al momento di apertura della procedura, ma in seguito all’adempimento degli obblighi concordatari da parte del debitore.

Più precisamente, si tratta di comprendere, in primo luogo, se in una fattispecie come quella in esame ricorrano o meno i presupposti per la c.d. consecuzione tra procedure e, in secondo luogo, se, vigenti i nuovi termini di emissione della nota di variazione ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72 (introdotto dall’art. 18 del DL 73/2021, per le procedure aperte dal 26 maggio 2021), possa “posticiparsi” l’emissione della nota al momento in cui la procedura risulti divenuta infruttuosa.

Si ricorda, al riguardo, come la nuova disciplina abbia determinato il dies a quo per la nota di variazione in diminuzione “a partire dalla data” in cui il debitore “è assoggettato a una procedura concorsuale”. Nel caso d’interesse, secondo il successivo comma 10-bis, il debitore si considera assoggettato alla procedura dalla data del decreto di ammissione al concordato.

Come rilevato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021, il termine entro cui emettere la nota di variazione è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con riferimento alle procedure, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui viene emanato il provvedimento di apertura. Il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione è, invece, individuato con la dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.

La risposta a interpello n. 234, nell’esaminare la fattispecie, esclude in primo luogo che possa sussistere una consecuzione tra procedure di concordato preventivo.

Ciò rileva ai fini della corretta individuazione della disciplina applicabile ai fini IVA (la prima procedura, infatti, era assoggettata alla disciplina previgente, anteriore al 26 maggio 2021, a differenza della seconda).

Il principio della “consecuzione tra procedure” (art. 69-bis comma 2 del RD 267/42, ora art. 170 comma 2 del DLgs. 14/2019) si riferisce all’ipotesi di “confluenza” di una procedura nel successivo fallimento (ora liquidazione giudiziale), sul presupposto della comunanza dell’insolvenza irreversibile già con la prima procedura.

Tuttavia, nella specie, l’autonomia tra le due procedure escludeva un fenomeno di consecuzione, essendo necessario focalizzare l’attenzione solo sulla seconda.

Si ricorda, allora, come nella risposta ad interpello n. 216/2022, l’Agenzia, per una ipotesi di conversione tra amministrazione straordinaria – aperta prima del 26 maggio 2021 – in successivo fallimento (post DL 73/2021), aveva invece escluso l’avvio di una nuova procedura ai fini dell’applicazione della nuova disciplina IVA.

In secondo luogo, la risposta a interpello n. 234 esamina il momento in cui deve essere effettuata la variazione in diminuzione.

Viene, sostanzialmente, confermata la tesi interpretativa del creditore di optare per l’emissione della nota a partire dall’effettiva conclusione della procedura, poiché essa attesta il definitivo mancato pagamento del corrispettivo.

Nel caso di specie, quindi, segnando un sostanziale ritorno alla disciplina previgente, il diritto alla detrazione sarebbe subordinato alla “infruttuosità” della procedura, poiché è solo al verificarsi di tale condizione che si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.

In definitiva, secondo l’Agenzia, il cedente/prestatore che decide di insinuarsi al passivo e non emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 commi 3-bis e 10-bis, è tenuto ad attendere l’esito infruttuoso della procedura. Resta reclusa la possibilità di effettuare la variazione una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, correlato al “dies a quo” individuato dai predetti commi.

 

(MF/ms)




Le nuove soglie di reddito concordato per le proposte di CPB per il biennio 2025-2026

Le nuove soglie per le proposte di concordato preventivo biennale (CPB) rivolte a contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale sono state introdotte dall’art. 14 del Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025), che modifica l’art. 9 del Decreto CPB.

Queste soglie definiscono limiti massimi di incremento del reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente, rettificato secondo gli artt. 15 e 16 del Decreto CPB.

Queste modifiche, operative per i concordati sottoscritti a partire dal biennio 2025/2026, mirano a bilanciare gli incentivi per i contribuenti più affidabili con una maggiore prevedibilità del carico fiscale.

Soglie applicabili in base all’affidabilità fiscale – I limiti variano in funzione del punteggio ISA (Indice di Affidabilità Fiscale) conseguito dal contribuente nel periodo precedente:

  • 10% per un livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% per un livello pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • 25% per un livello pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
Eccezioni alle soglie – Le soglie non si applicano se la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia standard del CPB, risulta inferiore ai valori di riferimento settoriali derivanti dall’applicazione dell’art. 9, comma 1, del Decreto CPB. In tali casi, prevale il risultato della metodologia ordinaria.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole sono estese al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, come stabilito dal comma 3-quater dell’art. 9. Ciò garantisce coerenza tra la disciplina del reddito e quella del valore produttivo soggetto a tassazione regionale.

Esempio concreto
Situazione di partenza:

  • Contribuente: Impresa individuale con attività di commercio al dettaglio di abbigliamento.
  • Reddito dichiarato nel 2024: € 100.000 (periodo d’imposta antecedente al biennio 2025/2026).
  • Livello di affidabilità fiscale (ISA): 9,5 (quindi superiore a 9 ma inferiore a 10).
  • Rettifiche ai sensi degli artt. 15 e 16 del Decreto CPB: Nessuna rettifica applicabile.
Calcolo della proposta di reddito concordato

Soglia applicabile: Poiché il livello di affidabilità è 9,5, la soglia massima di incremento rispetto al reddito dichiarato rettificato è del 15%.

Calcolo della soglia massima: Soglia massima Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Soglia massima = Reddito dichiarato rettificato × 1,15 = 100.000 × 1,15 = 115.000

Proposta di reddito concordatola proposta di reddito concordato per il biennio 2025/2026 non può superare € 115.000.

Eccezione: proposta inferiore ai valori di riferimento settoriali – Se, applicando la metodologia standard prevista dall’art. 9, comma 1, del Decreto CPB, il valore di riferimento settoriale per la stessa attività fosse, ad esempio, € 120.000, la soglia del 15% non si applicherebbe. In questo caso, la proposta di reddito concordato dovrebbe essere almeno pari al valore di riferimento settoriale, quindi € 120.000.

Estensione all’IRAP – Le stesse regole si applicano al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. Quindi, se il valore della produzione netta dichiarato nel 2023 fosse, ad esempio, € 200.000, la proposta concordata per il biennio 2025/2026 non potrebbe superare € 230.000 (€ 200.000 × 1,15), salvo il caso in cui la metodologia ordinaria richieda un valore superiore.
 

Elemento Valore base (2023) Soglia massima (15%) Valore di riferimento settoriale (esempio)
Reddito concordato € 100.000 € 115.000 € 120.000
Valore produzione netta (IRAP) € 200.000 € 230.000
 
Se il valore di riferimento settoriale è superiore alla soglia percentuale, prevale il valore settoriale.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale e punteggio ISA

Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno ha approvato in via definitiva il D.Lgs. correttivo dei decreti della riforma fiscale che introduce, tra l’altro, diverse modifiche in materia di concordato preventivo biennale. 

Secondo la bozza circolata, sono confermate le misure anticipate nello schema di decreto e sono state accolte alcune proposte contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

I contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito rilevante ai fini del CPB relativo al periodo d’imposta precedente (art. 20-bis del DLgs. 13/2024).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. correttivo, le aliquote agevolate (10%, 12% o 15%) potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo pari a 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma è applicata l’aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF, e del 24%, per i soggetti IRES.

La disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, il superamento della soglia di 85.000 euro è verificato in capo alla società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai soci o associati.

Diventano operative dal CPB 2025-2026 le nuove cause di esclusione e di cessazione che puntano a legare i professionisti che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; in particolare, diventa possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.

Specularmente, eventuali cause di cessazione che riguardano il professionista porteranno alla cessazione del CPB anche per l’associazione o la società in cui tale soggetto partecipa, e viceversa.

Il DLgs. correttivo interviene anche sulla causa di cessazione individuata dall’art. 21 comma 1 lett. b-ter) del DLgs. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di […] conferimento”; attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, non rilevando, quindi, il conferimento in denaro da parte dei soci.

Rispetto all’originario schema di decreto sono anche confermati:

  • l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la cui applicabilità è stata limitata al solo 2024;
  • il differimento del termine entro cui è possibile aderire al concordato, che viene portato dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).
Di seguito si riepilogano le disposizioni introdotte a seguito dei rilievi delle Commissioni parlamentari.

Un intervento è volto a limitare l’entità delle proposte di reddito e del valore della produzione netta rivolte ai soggetti con elevato punteggio ISA, le quali possono eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, rettificato delle voci previste agli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024. In particolare, sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% con punteggio ISA pari a 10;
  • 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
  • 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.
Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

In relazione alla determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo rilevante ai fini del CPB, vengono modificati gli artt. 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024 per introdurre, tra le voci reddituali oggetto di rettifica, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023. La disposizione si applica a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026.

Infine, viene integrata la causa di decadenza prevista dall’art. 22 comma 1 lett. e) del DLgs. 13/2024 che prevede la cessazione del concordato per entrambi i suoi periodi d’imposta se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato.

In particolare, viene specificato che la decadenza si verifica qualora il versamento delle imposte non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale intervento risolve possibili complessità operative che possono ricorrere, a titolo esemplificativo, nell’ipotesi in cui a fronte di una proposta di concordato accettata da una società di persone, un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025: definiti i termini di utilizzo

Il concordato preventivo biennale (CPB) è uno strumento previsto dal D.Lgs. n. 13/2024 che permette a chi ha un’attività, come imprenditori, liberi professionisti o artigiani, per la quale si applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di accordarsi in anticipo con il Fisco sull’importo delle tasse da pagare.

Il CPB, già operativo dal 2024, ha subito per l’anno 2025 delle modifiche, tra cui la data di adesione, l’esclusione per chi aderisce al regime forfetario e l’introduzione di nuove norme antiabuso.

Ai soggetti che non avessero già aderito, nel 2024, per il biennio 2024-2025, l’Agenzia delle Entrate formulerà nel 2025 una proposta per la definizione biennale (2025-2026) del reddito derivante dall’esercizio d’impresa, o dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Con il provvedimento n. 172928 del 9 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello ufficiale per la comunicazione dei dati necessari all’elaborazione e all’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

A partire dal biennio 2025-2026, la scadenza per aderire al concordato preventivo biennale è stata spostata dal 31 luglio al 30 settembre di ogni anno.

L’adesione dovrà essere inviata separatamente rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, a differenza di quanto avvenuto nel 2024. Tuttavia, è ancora possibile inviare insieme il modello CPB e il modello ISA, purché la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 30 settembre.
 
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
  • conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 
Il primo anno di applicazione del concordato è stato il 2024 e, nel 2025, rispetto all’anno precedente, i contribuenti in regime forfetario non possono utilizzare il CPB per stabilire in anticipo quante tasse pagare nei due anni successivi, perché sono stati esclusi dai soggetti che possono accedere a questo strumento.

Nel 2024 era stata avviata una sperimentazione che consentiva anche ai forfetari di aderire al concordato, insieme ai titolari di partita IVA soggetti agli ISA. Tuttavia, questa possibilità non è stata rinnovata per il 2025, interrompendo così l’opportunità per chi applica la flat tax di usufruire del concordato preventivo biennale.

 
L’accettazione della proposta comporterà per il contribuente il fatto di dover assoggettare ad IRPEF ed eventualmente ad IRAP i redditi pre-concordati. Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi percepiti dal contribuente rispetto a quelli concordati con il l’Amministrazione finanziaria non rilevano ai fini fiscali.
 
L’IVA è espressamente esclusa dal concordato preventivo e dovrà quindi essere gestita e versata secondo le consuete modalità.
I contribuenti che decidono di aderire alla proposta di concordato dovranno inoltre sempre e comunque adempiere agli obblighi previsti dalle normative, tra cui conservazione delle fatture, predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, adempimento degli obblighi in qualità di sostituto d’imposta, ecc.
 
Il concordato cessa di avere efficacia (cessazione) se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

  • cessazione dell’attività;
  • modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
  • presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato;
  • adesione al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • realizzazione, durante il primo periodo d’imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.
 
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).

A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento, omessi versamenti, ecc.

Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.
 
Una novità introdotta nel 2025 riguarda l’introduzione di clausole antiabuso, tra cui si segnala quella per cui negli studi associati, nelle società tra professionisti (STP) e nelle società tra avvocati (STA), se anche un solo socio non partecipa o esce dal concordato, tutto il gruppo perde il diritto di restare nel regime.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: approvato il modello e le modalità di invio

Il modello CPB da utilizzare per aderire al concordato preventivo biennale 2025-2026 può essere presentato sia congiuntamente al modello ISA, in fase di trasmissione del modello REDDITI 2025, sia in modalità autonoma; la revoca entro il 30 settembre di un’adesione al CPB manifestata con una delle citate modalità potrà tuttavia essere effettuata esclusivamente in maniera autonoma.

Sono queste le novità più rilevanti introdotte dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 195422, pubblicato nella giornata del 24 aprile.

Il modello CPB 2025-2026, approvato con il provvedimento 9 aprile 2025, deve essere utilizzato, al pari dello scorso anno, per determinare il reddito concordato e formalizzare la relativa adesione; secondo quanto indicato sia nelle relative istruzioni alla compilazione, sia nel provvedimento 24 aprile 2025, l’invio del modello può essere effettuato con due distinte modalità:

  • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
  • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI (a tal fine, sono stati modificati sia i modelli REDDITI, sia le relative istruzioni).
In caso di trasmissione in via autonoma, sarà necessario indicare il codice “1 – Adesione” nella nuova casella “Comunicazione CPB”, inserita nella sezione “Tipo di dichiarazione” all’interno del frontespizio dei modelli REDDITI; in tal caso, nel frontespizio dovranno essere indicati soltanto:
  • i dati anagrafici;
  • la firma del contribuente;
  • i dati relativi alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato.
La compilazione della casella “Comunicazione CPB” inibisce l’inserimento di ulteriori dati nel frontespizio e la compilazione dei quadri di cui si compone il modello REDDITI.

In alternativa, è possibile inviare il modello CPB congiuntamente al modello REDDITI e al modello ISA, tenendo tuttavia presente che l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30 settembre 2025 (secondo quanto previsto dal DLgs. correttivo attualmente all’esame delle commissioni competenti di Camera e Senato).

Si rileva, in merito, che la scelta della modalità di invio del modello CPB (autonoma o congiunta) non dovrebbe influire più di tanto sulle tempistiche della campagna dichiarativa, considerato che per aderire alla proposta di CPB 2025-2026 è necessario disporre dei dati reddituali e ISA riferiti al periodo di imposta 2024, esposti nel modello REDDITI 2025; le dichiarazioni dei contribuenti che intendono aderire al CPB dovranno quindi essere pronte, o quantomeno a buon punto, per rispettare la scadenza del 30 settembre, anticipando quindi di un mese il termine di presentazione ordinario del 31 ottobre.

Il provvedimento 24 aprile 2025 introduce inoltre la possibilità di revocare, entro il 30 settembre, un’adesione al CPB 2025-2026 precedentemente espressa; a tal fine, dovrà essere inviato all’Agenzia delle Entrate un modello CPB compilando esclusivamente i campi “Codice ISA”, “Codice attività” e “Tipologia di reddito”.

L’invio del modello CPB di revoca può essere effettuato solo in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, dovrà essere indicato il codice “2 – Revoca” nella citata casella “Comunicazione CPB”.

In assenza di indicazioni specifiche, questa modalità di revoca dovrebbe poter essere utilizzata sia quando l’adesione è espressa allegando il modello CPB al modello REDDITI, sia nei casi in cui il modello CPB è trasmesso autonomamente.

L’invio del modello CPB 2025-2026 congiuntamente al solo frontespizio non ha natura dichiarativa, ma esclusivamente di comunicazione dell’adesione o della revoca del CPB per i periodi di imposta 2025-2026.

Il termine del 30 settembre è perentorio

La revoca del CPB 2025-2026 può essere comunicata entro il termine perentorio del 30 settembre 2025; eventuali revoche trasmesse tardivamente non avranno alcun effetto.

In merito alle modalità di invio, il provvedimento 24 aprile 2025 prevede espressamente che la revoca “può essere effettuata esclusivamente con modalità autonoma per via telematica congiuntamente al frontespizio dei modelli REDDITI 2025”; al momento sembrerebbe quindi esclusa la possibilità di allegare il modello CPB 2025-2026 di revoca congiuntamente all’intero modello REDDITI 2025.

 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale 2025-2026: fissata la metodologia da utilizzare per i conteggi

È stato anticipato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il DM 28 aprile 2025 che definisce la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024. In linea con la previsione dello schema di DLgs. correttivo non sono più contemplati tra i potenziali beneficiari del CPB i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014.

Il decreto, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si aggiunge ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate n. 172928/2025, che ha approvato il modello CPB 2025/2026, e n. 195422/2025, che ha definito le modalità di trasmissione del predetto modello e della revoca dell’adesione alla proposta.

La metodologia è analoga a quella definita per il CPB 2024-2025 dal DM 14 giugno 2024.

La proposta di reddito e del valore della produzione netta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, partendo dal reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, vengono previsti i seguenti passaggi:

  • la misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia ISA per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità, in modo da definire una maggiore base imponibile;
  • la valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • il confronto con valori di riferimento settoriali;
  • il criterio di formulazione della base IRAP;
  • la rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.

All’art. 4 del decreto viene confermata l’applicabilità delle circostanze eccezionali già individuate dall’art. 4 del DM 14 giugno 2024 che, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.

Si tratta in particolare di:

  • eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
  • liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  • cessione in affitto dell’unica azienda;
  • sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:
  • del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
  • del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
  • del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.

In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.
 

(MF/ms)




Trasmissione autonoma per il nuovo modello CPB 2025-2026

Il provvedimento n. 172928/2025, pubblicato il 9 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello CPB 2025-2026, che sostanzialmente contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA.

Rispetto all’anno scorso, il provvedimento modifica le modalità di trasmissione in quanto il modello non è più allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che il DLgs. correttivo approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 marzo e trasmesso alle Camere per i relativi pareri dispone l’abrogazione dal DLgs. 13/2024 degli articoli (da 23 a 33) che regolano l’adesione al CPB per i contribuenti in regime forfetario. Il modello REDDITI PF 2025 risulta aver già recepito tale modifica posto che dal quadro LM è stata rimossa la sezione VI “Concordato preventivo regime forfetario” che, nel precedente modello REDDITI 2024, serviva per aderire alla proposta di CPB.

Il modello CPB 2025-2026 si presenta strutturato in modo analogo al CPB 2024-2025, con i primi tre righi dedicati alle condizioni di accesso, i righi P04 e P05 in cui riportare il reddito e il valore della produzione rilevante ai fini del concordato, i righi da P06 a P09 in cui sono indicati i valori proposti e, infine, nel rigo P10 viene espressa l’accettazione.

Rispetto alla precedente versione sono stati inseriti preliminarmente tre righi dove riportare:

  • il codice ISA;
  • il codice ATECO relativo all’attività prevalente;
  • la tipologia di reddito, d’impresa (codice 1) o di lavoro autonomo (codice 2).

Di particolare interesse è l’“Attenzione” contenuta nelle istruzioni al fatto che queste informazioni vanno compilate anche nel caso in cui si intenda revocare l’accettazione di una precedente proposta di concordato, possibilità finora esclusa.

Le istruzioni alla compilazione del modello recepiscono alcune modifiche normative. Ad esempio, rispetto alla fattispecie di esclusione relativa alla modifica della compagine sociale per le società e le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR è stato precisato – recependo le modifiche del DL 155/2024 – che tali modifiche sono rilevanti se aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Inoltre, nell’elencare le voci escluse dal reddito concordato per il reddito di lavoro autonomo (art. 15 del DLgs. 13/2024), sono stati aggiornati i riferimenti normativi all’art. 54 del TUIR, tenendo conto degli articoli del Testo unico dopo le modifiche apportate dal DLgs. 192/2024. Così per le plusvalenze e le minusvalenze le istruzioni fanno riferimento agli artt. 54-bis comma 1 e 54-quater del TUIR (in luogo dell’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1), mentre per i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale, non v’è più un riferimento normativo atteso che tale voce rientra nella nozione omnicomprensiva di compenso (in luogo del precedente art. 54 comma 1-quater).

Mentre l’anno scorso il quadro P doveva essere presentato in allegato al modello ISA, a sua volta allegato al modello REDDITI, quest’anno il modello CPB è trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi, la cui scadenza non coincide con quella per l’adesione al concordato. Il decreto correttivo (attualmente oggetto dei pareri parlamentari) dovrebbe concedere più tempo per l’adesione al CPB, portando il termine dal 31 luglio (o ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo di imposta) al 30 settembre (o ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta).

Il provvedimento dispone che la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale siano effettuate per via telematica, direttamente dal contribuente attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, oppure avvalendosi degli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento. Gli incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026, utilizzando l’apposito modello o un prospetto a esso conforme, contenente tutti i dati trasmessi.
 
(MF/ms)




Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
 

IMPORTO DA VERSARE Cod. trib. IMPORTO DA VERSARE Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata) 4034 Acconto cedolare secca (2° o unica rata) 1841
Acconto IRES (2° o unica rata) 2002 IVIE (2° o unica rata) 4045
Acconto IRAP (2° o unica rata) 3813 IVAFE (2° o unica rata) 4048
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) 1794 Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) 2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) 1791 Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4068 Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB  
4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB 4069

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.

L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
 

SANZIONE RIDUZIONE CON RAVV. SANZ. RIDOTTA GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno 1/10 da 0,083% a 1,167% entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5% 1,250% dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
12,5% 1/9 1,389 dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25% 1/8 3,125
  • entro 1 anno dalla violazione
  • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
25% 1/7 3,571% Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”)

 
 
 
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

  • l’eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l’eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l’eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l’eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
  • e l’eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:
 

REGIME  IMPOSTA PER L’ANNO 2024 ACCONTO
ANNO 2023 ANNO 2024 METODO  Cod. trib.
Minimi Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) Storico o previsionale 1794 (minimi)
Minimi Ordinario Irpef 1794 (minimi)
Forfetario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) 1791 (forfettari)
Forfetario Ordinario Irpef 1791 (forfettari)
Ordinario Forfetario Sostitutiva 15% (5% startup) No acconto

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

  • è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
  • applicano gli scaglioni d’imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l’Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
  • suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

 
(MF/ms)




Concordato preventivo biennale: modalità di versamento dell’acconto delle imposte

Durante il concordato preventivo biennale, gli acconti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP/imposta sostitutiva del regime forfetario) sono determinati secondo le disposizioni ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Regole particolari sono dettate per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato per il quale è possibile procedere alla determinazione degli acconti con metodo storico (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).

Poiché il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto, la previsione assume carattere generale.

Se l’acconto è determinato con metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al 2023), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

  • il reddito concordato (indicato nel rigo P06 del modello CPB);
  • il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt. 15 e 16 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB).
La maggiorazione è pari:
  • al 3% per l’IRAP, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato (indicato nel rigo P08 del modello CPB) e il valore della produzione netta dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dall’art. 17 del DLgs. 13/2024 (indicato nel rigo P05 del modello CPB);
  • al 10% oppure al 3% (per i primi cinque anni di attività) per il regime forfetario, calcolata sulla differenza, se positiva, tra il reddito concordato (indicato nel rigo LM63 del modello REDDITI PF 2024) e il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente (indicato nel rigo LM34 del modello REDDITI PF 2024),
Le maggiorazioni sopra citate devono essere versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto, fissato per i soggetti “solari” al 2 dicembre 2024 (il 30 novembre 2024 cade di sabato), utilizzando i seguenti codici tributo (ris. Agenzia delle Entrate n. 48/2024):
  • 4068 CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Dirette;
  • 4069 CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Dirette;
  • 4070 CPB – Soggetti ISA – IRAP;
  • 4072 CPB – Soggetti forfetari.
In caso di adesione al CPB da parte di società o associazioni in regime di trasparenza, la maggiorazione è versata pro quota dai singoli soci o associati (circ. n. 18/2024, § 6.13).

Il medesimo criterio va adottato anche per le imprese familiari (FAQ 8 ottobre 2024 n. 3).

Nel caso in cui non risultino dovute imposte per il periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, la maggiorazione deve essere in ogni caso versata (FAQ 8 ottobre 2024 n. 1).

Se il reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta di concordato, indicato nel rigo P04, è negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ 8 ottobre 2024 n. 4).

In assenza di specifiche disposizioni, la FAQ dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4, nell’ipotesi del consolidato fiscale, ha chiarito che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante. Per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico”.

La maggiorazione di acconto potrà essere:

  • scomputata dal tributo principale cui si riferisce in occasione del calcolo del saldo dell’imposta dovuta (per il periodo d’imposta 2024);
  • compensata per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui agli artt. 20-bis e 31-bis del DLgs. 13/2024 sull’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente (circ. n. 18/2024, § 3.6, e FAQ 17 ottobre 2024 n. 1).
In caso di calcolo degli acconti in base all’imposta relativa al periodo in corso (c.d. “metodo previsionale”), se l’acconto è versato in due rate:
  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.
Queste disposizioni vanno considerate anche da coloro che decideranno di aderire al concordato entro il prossimo 12 dicembre usufruendo della proroga disposta con il DL 167/2024.

Nel caso in cui l’adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, salvo nuove disposizioni, dovrebbe essere versata anche la sanzione per il ritardo.

Da ultimo si evidenzia che, in tema di acconti, gli artt. 20 e 31 del DLgs 13/2024 fanno riferimento esclusivamente alle imposte dirette, all’IRAP e all’imposta sostitutiva del regime forfetario, senza menzionare i contributi previdenziali INPS.

In assenza di diverse indicazioni ufficiali, ciò porta a ritenere che, almeno in sede di prima applicazione del CPB, la determinazione ed il versamento degli acconti dei contributi previdenziali segua le regole ordinarie, ferma la rilevanza in sede di saldo del reddito “concordato” (al netto delle voci ex artt. 15 e 16), oppure di quello “ordinario” effettivo, se superiore del precedente, in applicazione dell’art. 19 del DLgs. 13/2024.
 

(MF/ms)