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Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamentola diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguentiAdvanced manufacturing solutionAdditive manufacturingAugmented realitySimulationHorizontal/Vertical integrationIndustrial Internet of ThingsCloud ComputingCybersecurityBig Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta formazione 4.0 – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it
Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)
 




Super Ace: al via le comunicazioni

E’ partita il 20 novembre 2021 la richiesta del credito d’imposta da Super Ace spettante alle imprese che hanno effettuato incrementi di patrimonio netto nel 2021.

L’Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell’apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l’adempimento può essere gestito con una certa “serenità”, posto che non è in alcun modo previsto che l’attribuzione del credito segua una priorità legata all’ordine di presentazione.

La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (che a tutt’oggi, tuttavia, non risulta disponibile).

Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente.

Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l’importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo “sforamento”.

Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.

La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell’art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l’intero ammontare, senza necessità di effettuare ragguagli pro rata temporis).

Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.

Quindi, per la società che abbia accantonato l’utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:

  • una prima comunicazione, in cui si dichiara la variazione netta di 550.000 euro;
  • una seconda comunicazione, in cui si dichiara l’aumento di capitale di 400.000 euro.
La possibilità di presentare più comunicazioni successive (come nel semplice esempio di cui sopra) è espressamente ammessa dall’art. 3.3 del provv. Agenzia delle Entrate n. 238235/2021.

La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d’imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l’incremento dovuto all’aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.

Per le imprese che presentano l’istanza, l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.

Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica

Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l’istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d’imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).

La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.

(MF/ms)




Dal 1 marzo comunicazioni per l’accesso al “Bonus pubblicità 2021”

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

  • in colonna 2 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulla “stampa”;
  • la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “stampa”, non va compilata;
  • in colonna 6 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).
Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emittenti televisive e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).
Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)