1

Regolarizzazione dei magazzini: ulteriori chiarimenti

Con il DM 24 giugno 2024, pubblicato il 24 giugno sul proprio sito, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino ai sensi dell’art. 1 commi 78-85 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Come disposto dalla norma primaria, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.

La regolarizzazione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti “solari”).

Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è rivolta agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter. Sono, di fatto, escluse le imprese in contabilità semplificata, posta l’impossibilità di avvalersi della regolarizzazione.

Infatti, per tali soggetti, i costi di acquisto delle merci rilevano nel periodo d’imposta in cui è effettuato il pagamento.

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, l’adeguamento riguarda i beni di cui all’art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85 comma 1 lett. a) del TUIR);
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 comma 1 lett. b) del TUIR).
Sono, invece, escluse le rimanenze relative:
  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 comma 6 del TUIR);
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
Operativamente, l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
Si ritiene che l’adeguamento possa riguardare contemporaneamente ipotesi di eliminazione e di iscrizione di esistenze iniziali (cfr. la C.M. n. 115/2000, emanata in occasione dell’analoga disposizione prevista dall’art. 7 commi 9-14 della L. 488/99, che sul punto si ritiene ancora attuale).

Nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

  • dell’IVA;
  • di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Quanto al primo punto, l’IVA è determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione relativo alla specifica attività esercitata, come definiti dal provvedimento approvato.

L’aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

  • l’IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
  • il volume d’affari.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è, invece, stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:
  • il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l’ammontare dell’imponibile ai fini dell’IVA come sopra determinato);
  • il valore del bene eliminato.
Se si procede all’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sul valore iscritto. Di fatto, tale modalità di adeguamento è stata l’unica sinora realizzabile, anche in assenza del DM attuativo.

Si consideri una srl “solare” con codice ATECO 47.21 “Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati”, soggetta agli ISA e con ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro che, nel bilancio dell’esercizio 2022, ha esposto rimanenze finali di materie prime pari a 50.000 euro, le quali al 1° gennaio 2023 vengono adeguate a un valore di 40.000 euro, stornando l’eccedenza di 10.000 euro.

Ipotizzando un’aliquota media IVA riferibile al 2023 del 20% e assumendo il coefficiente di maggiorazione proprio dell’attività esercitata dalla srl definito dal DM in commento (1,3):

  • l’IVA dovuta per la regolarizzazione ammonta a 2.600 euro (20% × 10.000 × 1,3);
  • l’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP ammonta a 540 euro [18% × (10.000 × 1,3 – 10.000).
I dati relativi all’adeguamento devono essere indicati nella sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI SC 2024.
 

(MF/ms)




Adeguamento esistenze iniziali di beni: definiti i relativi codici tributo

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30, del 17 giugno 2024, ha fornito i codici tributo per procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 – art. 1, comma 78, Legge n. 213/2023.

Va ricordato che i commi da 78 a 85, dell’art. 1, della Legge di Bilancio 2024, dispongono circa l’adeguamento delle esistenze fiscali, per gli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.

L’adeguamento, relativo al solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, può essere effettuato mediante eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi o mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

A seconda che venga effettuato tramite l’eliminazione o l’iscrizione di valori, dà luogo al pagamento di diverse imposte, non rilevando, in ogni caso, a fini sanzionatori di alcun genere.

La risoluzione delle Entrate fornisce i nuovi codici tributo da indicare nel modello F24 per versare le somme dovute in seguito all’adeguamento delle rimanenze di magazzino:

  • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – art. 1, comma 80, lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – art. 1, comma 80, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – art. 1, comma 80, lettera b), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”
  • “1736” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – art. 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.

Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento (“01” in ipotesi di pagamento della prima rata e “02” in relazione al pagamento della seconda rata) e “RR” indica il numero complessivo delle rate (“02”).

(MF/ms)




Crediti energetici 2° trimestre 2023

L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:

· al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023;
· al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la stessa AdE con risoluzione n. 20/e del 10.05.2023 ha istituito i seguenti codici tributo:

· “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Crediti d’imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l’art. 1prevede il riconoscimento:

  • a favore delle imprese energivore un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non energivore di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell’anno 2023; 
  • a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023;
  • a favore delle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell’anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività. 
Tali crediti, entro il 31 dicembre 2023, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

  • 7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 
  • 7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
  • 7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per i ravvedimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata il 14 febbraio sul proprio sito, ha istituito i codici tributo relativi alle seguenti definizioni:
  • ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022);
  • definizione delle liti pendenti (art. 1 commi 186 ss. della L. 197/2022);
  • regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1 commi 219 ss. della L. 197/2022).
Particolarmente attesi erano i codici tributo per il ravvedimento operoso speciale, che a dire il vero sono stati approvati un po’ in ritardo, considerato che l’istituto, dal punto di vista normativo, è fruibile in sostanza dal 1° gennaio 2023.

A tal proposito, si ricorda che nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Sono escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di quadro RW.

Gli importi vanno pagati entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data deve anche essere rimossa la violazione (ad esempio, va trasmessa la dichiarazione integrativa). È possibile il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, maggiorate degli interessi al 2%.

Il ravvedimento si esegue pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Criticità emergono per le violazioni suscettibili di emergere dalla liquidazione automatica della dichiarazione, che possono sovrapporsi a quelle che possono essere definite ai sensi dell’art. 1 commi 153 ss. della L. 197/2022.

La circolare 27 febbraio 2023 n. 2 specifica che tali violazioni, in sostanza anche se non rientrano nella definizione degli avvisi bonari, non possono essere sanate mediante ravvedimento speciale.

Si tratta di una tesi che non va condivisa per cui sarebbe opportuno un ripensamento degli uffici (il comma 174 esclude solo le violazioni che possono essere definite con il comma 153, ad esempio quelle sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica).

Nella risoluzione si conferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni (distinte per tipologia di imposta), che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono come detto ridotte a 1/18 del minimo.

Fermo restando quanto esposto:

  • per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i consueti codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all’imposta);
  • per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si indicano i codici tributo, già esistenti, “1668”, “3805” e “3857”.
Se si paga a rate, nel modello F24 si indica anche il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle otto rate).

Codici anche per la regolarizzazione delle rate

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle violazioni formali (“TF44”), che si perfeziona pagando 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione.

Gli importi vanno in questo caso pagati entro il 31 marzo 2023 (o in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).

Sono stati istituiti, infine, i codici per la regolarizzazione delle rate da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

(MF/ms)
 




Crediti d’imposta energetici dicembre 2022: pubblicati i codici tributo

Nel corso del 2022 sono stati introdotti alcuni crediti d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:
  • imprese energivore (art. 15  del Dl. 4/2022, art. 4 del Dl. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl.. 176/2022);
  • imprese gasivore (art. 15.1  del Dl.. 4/2022, art. 5 del Dl.. 17/2022, art. 5 del Dl. 21/2022, art. 2  del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022, art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1  del Dl. 176/2022);
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni (artt. 3 e 4  del Dl. 21/2022, art. 2 del Dl. 50/2022, art. 6 del Dl. 115/2022,art. 1 del Dl. 144/2022, art. 1 del Dl. 176/2022).
Tali crediti energetici, riconosciuti alle imprese per far fronte al caro bollette, possono essere utilizzati in compensazione o diventare oggetto di cessione a terzi.

Con la RM n. 72/E/2022 vengono pubblicati i codici tributo utilizzabili per le spese sostenute a dicembre 2022. In sintesi i codici tributo da utilizzare sono:

  • 6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del Dl. 18 novembre 2022, n. 176”;
  • 6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del Dl18 novembre 2022, n. 176”.
 
(RP/mf)
 
 



Al via l’uso del credito “Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrata ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.
L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
  • al 25% per le grandi imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.
Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota
La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. (MF/ms)