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I nuovi servizi dell’Agenzia delle Entrate: certificato di attribuzione codice fiscale e partita iva on line

Con un comunicato stampa pubblicato il 14 luglio l’Agenzia delle Entrate ha annunciato il restyling della nuova area riservata del proprio sito, che potrà essere personalizzata con i servizi utilizzati con maggiore frequenza e sarà più fruibile da smartphone e tablet.

Si aggiungono, inoltre, alcune funzionalità: il servizio “consegna documenti e istanze”, quello per la richiesta del certificato di attribuzione del codice fiscale e del certificato di attribuzione della partita Iva e, infine, il servizio di compilazione della dichiarazione di successione.

Per usufruirne non è necessaria l’installazione di alcun software ma è sufficiente l’accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia tramite Spid, Cie, Cns o con le proprie credenziali Fisconline/Entratel.

Il servizio “Consegna documenti e istanze”, che si trova nella sezione “Istanze e certificati”, permette di inviare direttamente on line alcuni tipi di documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. 

Possono essere trasmessi documenti sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente e ottenere la ricevuta di protocollazione. Viene meno, così, la necessità di recarsi fisicamente ai front office.

L’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o per conto di altri, conferma i suoi contatti (email e/o telefono), seleziona il tipo di documento o di istanza che vuole inviare, fornendo eventualmente brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta.

La guida disponibile all’interno del servizio precisa che se sono previste – da disposizioni normative o provvedimenti o da documenti di prassi – specifiche modalità di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle Entrate il servizio non può essere utilizzato (come nel caso del conferimento di delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica o di istanza di interpello).

Nella nuova area riservata, sempre all’interno della sezione “Istanze e certificati”, è stata, inoltre, predisposta una funzionalità dedicata al rilascio dei certificati di attribuzione del codice fiscale e di attribuzione della partita Iva (che attestano il codice fiscale o il numero di partita Iva e i dati associati registrati all’Anagrafe tributaria).

Certificati di attribuzione disponibili in originale e in copia conforme

Anche per queste due certificazioni era necessario, in precedenza, recarsi in un ufficio. Col servizio on line sono disponibili la rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale e in copia conforme.

Infine, il servizio “Successione online” per la compilazione della dichiarazione di successione, offre un percorso guidato per riempire correttamente i campi: alcuni messaggi segnalano in tempo reale l’eventuale inserimento di dati non corretti o documenti non conformi, sulla base delle informazioni in possesso del Fisco e una nuova funzionalità permette, inoltre, di importare i dati in possesso dell’Agenzia. 

(MF/ms)
 




Codice fiscale del cliente non richiesto per le fatture elettroniche verso consumatori finali esteri

Nella giornata del 12 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la faq 19 luglio 2019 n. 63, chiarendo che, in caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” può essere lasciato vuoto, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi in cui il documento sia emesso nei confronti di operatori stranieri.
La e-fattura emessa verso soggetti non residenti, privi di identificativo fiscale italiano, dovrà essere compilata:

  • riportando sette “X” (XXXXXXX), nel campo relativo al codice destinatario;
  • inserendo il codice del Paese estero del cessionario o committente nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code (ovvero indicando, ad esempio “DE”, qualora il cliente fosse tedesco, “FR”, nel caso in cui fosse francese, ecc.);
  • immettendo nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” “un valore alfanumerico identificativo della controparte”, che non potrà eccedere i 28 caratteri e che, comunque, non sarà oggetto di verifiche di validità da parte del Sistema di Interscambio.

L’Agenzia specifica che, anche nel caso in cui il cliente sia un consumatore finale estero, il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale” potrà essere lasciato vuoto.
Viene confermato, infine, che al fine dell’indicazione dell’indirizzo estero del suddetto cliente, occorrerà selezionare la nazione di appartenenza, mentre il campo relativo al CAP andrà compilato con il valore generico “00000”.

(MF/ms)