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Fatture elettroniche San Marino: individuato il codice destinatario

In data 31 agosto 2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato come hub per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica Italiana.

Il codice destinatario, registrato dall’ufficio della Repubblica di San Marino, è dunque composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: 2R4GTO8.

La comunicazione da parte dell’amministrazione sammarinese fa seguito all’accordo raggiunto tra Repubblica Italiana e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e, da parte italiana, al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due stati.

In seguito, il provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le modalità tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

Di fatto, il provvedimento delle Entrate ha replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C.

La fatturazione elettronica tra i due stati avviene avvalendosi del sistema di interscambio e dei controlli operati, da un lato, dall’ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SdI stesso e, dall’altro, dalla direzione provinciale di Pesaro Urbino.

Pertanto, le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal sistema di interscambio all’Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 del Dm 21 giugno 2021).

Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a Iva e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del Dpr 633/72.

Ragionevole attendersi un’informativa dal fisco italiano

In quest’ottica, è essenziale il codice destinatario reso noto dagli uffici sammarinesi, il quale sarà attivo dal 1° ottobre 2021 e che, come indicato dagli stessi uffici dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.
È ragionevole attendersi che l’informativa relativa al codice di cui trattasi sia replicata anche dall’amministrazione finanziaria italiana, con un prossimo documento ufficiale.

(MF/ms)