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Cbam: il costo della CO2 nel sistema ETS nel primo trimestre 2026

Il Cbam è il meccanismo di tassazione della CO2 alle frontiere.
La Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo dei certificati Cbam, che si applica alle importazioni del primo trimestre del 2026.

Il prezzo del certificato per il primo trimestre 2026, calcolato sulla media dei permessi Ets, è pari a 75,36 euro. Questo è quindi il costo che dovranno pagare gli importatori sui prodotti ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi extra-UE, alla luce dell’entrata in vigore del meccanismo. Si tratta di un prezzo equivalente alla media trimestrale del prezzo interno del carbonio dell’UE nell’ambito del sistema ETS. 

In base al piano di introduzione graduale, le aziende europee non saranno obbligate a pagare i prelievi Cbam di quest’anno fino al prossimo anno. A partire dal 2027, il prezzo sarà fissato settimanalmente anziché trimestralmente.

La notizia si può leggere direttamente sul sito della Commissione Europea

(SN/am)




CBAM: sistema a regime dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato pienamente in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, uno dei pilastri del Green Deal e della politica climatica dell’Unione. Dopo la fase transitoria, è raggiunta la fase operativa definitiva, con obblighi economici sugli importatori di prodotti ad alta intensità energetica: acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.

Il sito ministeriale di riferimento è questo: cliccare qui

L’importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell’UE è possibile solo per gli importatori che hanno ottenuto lo STATUS DI DICHIARANTI AUTORIZZATI.

Si sottolineano due disposizioni che rilevano sugli adempimenti dichiarativi definiti dalla Commissione Europea:

  • Esenzione per soglia quantitativa alle importazioni di merci CBAM
Gli importatori – inclusi i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato – sono esentati dagli obblighi CBAM qualora la massa netta complessiva delle merci importate, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, non superi cumulativamente la soglia di 50 tonnellate in un determinato anno civile.
  • Deroga transitoria
È prevista una deroga transitoria (art.17) che consente all’importatore o al rappresentante doganale indiretto, che abbia presentato la richiesta di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 di continuare temporaneamente a effettuare importazioni fino all’adozione della decisione da parte dell’Autorità Nazionale Competente.
Si ricorda che l’obiettivo del CBAM è evitare il fenomeno della delocalizzazione delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno stringenti, e garantire condizioni di concorrenza eque tra imprese europee e extra-UE, internalizzando il costo delle emissioni di CO₂ nei prodotti importati.

A completamento si segnala infine il sito di riferimento dell’Agenzia delle Dogane.

(SN/am)