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Domicilio digitale anche per i cittadini

I cittadini possono eleggere il proprio domicilio digitale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ciò, al fine di ricevere gli atti, gli avvisi, i provvedimenti e le cartelle non più per posta con raccomandata a./r. bensì in modalità telematica, con l’effetto di rendere più semplici e sicure le modalità di recapito delle comunicazioni.

L’articolo 60-ter, comma 5, D.P.R. 600/1973, così come inserito dall’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, recante disposizioni “in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”, ha previsto che i cittadini persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in Albi, Elenchi, Registri professionali o nel Registro imprese – ossia i soggetti di cui all’articolo 6-quater, D.Lgs. 82/2005 – possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notifica degli atti, avvisi e provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notifica.

L’articolo 1, D.Lgs. 13/2024, ha modificato,  altresì, l’articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, nonché introdotto l’articolo 26-bis, con conseguente estensione anche all’Agente della riscossione della disciplina relativa alla possibilità di utilizzo del domicilio digitale per la notifica e la comunicazione degli atti.

Per effetto degli interventi del Legislatore, l’Agenzia delle entrate:

  • con il provvedimento del 7.10.2024, ha regolato le modalità di comunicazione, variazione e revoca, attraverso le proprie funzionalità, dei dati del domicilio digitale speciale presso cui ricevere le notifiche e le comunicazioni;
  • con il comunicato stampa del 12.03.2025, ha pubblicizzato la messa a disposizione del servizio che consente di eleggere il domicilio digitale speciale, mediante l’accesso all’area riservata del proprio sito internet.
Il domicilio digitale va inteso come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (ex articolo 1, comma 1, lettera n-ter), D.Lgs. 82/2005).

Colui che sceglie la nuova modalità non deve fare altro che accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Spid, Cie (Carta d’identità elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e indicare il proprio “domicilio digitale”, cioè per l’appunto un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) o altro servizio di recapito certificato qualificato. Riceverà a quel punto, presso la stessa casella certificata, il codice necessario a validare l’operazione. Con le stesse modalità sarà, inoltre, possibile comunicare la variazione o la revoca del domicilio già registrato.

Le persone fisiche, i professionisti e gli enti di diritto privato non iscritti in albi, nel porre in atto la procedura di registrazione non possono indicare un indirizzo già associato ad altri.

La procedura è esclusa, invece, per i soggetti i cui indirizzi pec devono essere iscritti nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (“Ini-Pec”).

In conclusione, il domicilio digitale speciale potrà dunque essere utilizzato:

  • dall’Agenzia delle entrate, per comunicare i propri atti, avvisi e provvedimenti, a decorrere dalla data di attivazione del servizio;
  • dall’Agente della riscossione per la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, nonché per l’invio delle comunicazioni e atti ex articolo 26-bis, D.P.R. 602/1973, riferiti a carichi allo stesso affidati dagli enti creditori, anche diversi dall’Agenzia delle entrate.
 

(MF/ms)




Spid per cittadini, professionisti e imprese: approfondimenti

In relazione all’accesso ai servizi on line dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° marzo 2021, in linea con quanto disposto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (articolo 24 D.L. 76/2020), non sono rilasciate nuove credenziali Fisconline ai cittadini.

Restano valide, comunque, le credenziali Fisconline già in possesso degli utenti e in uso, ma verranno dismesse il 30 settembre 2021.

Dal 1° marzo 2021 chi non possiede le credenziali Fisconline potrà accedere all’area riservata dei servizi online dell’Agenzia utilizzando esclusivamente una delle tre modalità di autenticazione universali, Spid, Cie o Cns, riconosciute per accedere ai servizi online di tutte le Pubbliche amministrazioni.
Le Identità SPID erogate alla data del 23 febbraio 2021 sono 17.563.162 secondo il monitoraggio dei progetti di trasformazione digitale dell’Agenzia per l’Italia digitale.
Con il Sistema Pubblico d’Identità Digitale – Spid i cittadini possono accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Spid si può usare da qualsiasi dispositivo: computer, tablet e smartphone ed è possibile attivarlo, gratuitamente o a pagamento, sul sito di uno dei gestori di identità abilitati. Una volta ottenuto, l’utilizzo di SPID è gratuito per il cittadino.

Diversamente dai cittadini, i professionisti e le imprese in possesso delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia, possono continuare a utilizzarle anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD).
Le persone fisiche, prima di poter operare per le società e/o per gli enti per i quali siano stati autorizzati, devono identificarsi. Dal 1° ottobre 2021 potranno farlo esclusivamente con Spid, Cie o Cns, a meno che siano titolari di partita Iva.

L’identità digitale ad uso professionale veicola, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati della persona giuridica (ad esempio la partita iva, la tipologia societaria, etc.) e può essere richiesta per accedere a servizi dedicati a scopi professionali:

  • ad uso professionale della persona fisica, che veicola solo i dati della persona fisica;
  • ad uso professionale della persona giuridica, che fornisce i dati della persona fisica e dell’organizzazione di appartenenza.
Il responsabile legale di un’organizzazione (società, ente, impresa, ecc.) può richiedere e utilizzare la propria identità digitale per accedere ai servizi online.
A tale scopo è anche possibile dotare i propri dipendenti di identità digitali per uso professionale della persona giuridica. Sono valide ancora le linee guida predisposte da Agid.

Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale della persona fisica, il gestore dell’identità deve verificare l’identità personale della persona fisica richiedente. La verifica dell’identità è assolvibile anche attraverso un servizio in rete accessibile con l’uso di identità digitale SPID della medesima persona fisica, a condizione che le credenziali utilizzate per l’autenticazione siano state rilasciate dallo stesso IdP al quale vengono richieste le credenziali per uso professionale e siano di livello pari o superiore a quelle richieste. Tale limitazione non si applica nel caso in cui siano intervenuti specifici accordi di natura privata fra gli IdP. Al fine di rilasciare l’identità digitale uso professionale per la persona giuridica il gestore dell’identità deve:

a) verificare l’identità personale della persona fisica richiedente;
b) verificare che il richiedente abbia titolo per richiedere l’identità digitale per la persona giuridica.

La verifica per l’uso personale della persona fisica e quella di cui alla lettera a) è effettuata con le modalità e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di rilascio dell’identità digitale della persona fisica; mentre per la lettera b) è effettuata con modalità preventivamente sottoposte dal gestore dell’identità ad AgID per l’approvazione.

Le condizioni per la fornitura dell’identità digitale uso professionale sono oggetto di contrattazione fra le parti. L’identità digitale uso professionale contiene l’attributo‐estensione Purpose valorizzato con codice P.
Prima di sottoscrivere l’atto che regola il rapporto fra le parti, l’IdP (gestore dell’identità digitale SPID) deve verificare la reale esistenza del soggetto giuridico che costituisce parte del rapporto. L’atto giuridico che instaura il rapporto fra le parti deve contenere:

a) i nominativi dei soggetti dell’organizzazione che hanno il potere di autorizzare il rilascio e la revoca delle credenziali dei gestori e le modalità con cui tali richieste devono pervenire all’IdP. Tali modalità, devono assicurare l’integrità, l’autenticità, il non ripudio, la tracciabilità e la conservazione delle richieste per il periodo di cui all’articolo 7, comma 8, D.P.C.M. 24.10.2014 (venti anni decorrenti dalla scadenza o dalla revoca dell’identità digitale);
b) un indirizzo di posta elettronica certificata dell’organizzazione;
c) il nominativo e i recapiti dei rispettivi responsabili del rapporto.

(MF/ms)