Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022
A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015 |
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Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022 | ||
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) Casa Integrazione Straordinaria (CIGS) Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) Assegno Integrazione Salariale (FIS) |
Importo lordo | Importo netto |
€ 1.222,51 | € 1.151,12 | |
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) | € 1.467,01 | € 1.381,34 |
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI | Importo lordo | |
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 | € 1.250,87 (no riduzione 5,84%) |
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Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 | € 1.360,77 (no riduzione 5,84%) |
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INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll | Importo lordo | |
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 | € 1.250,87 (no riduzione 5,84%) |
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Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 | € 1.360,77 (no riduzione 5,84%) |
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INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI | Importo lordo | |
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 | € 607,25 (no riduzione 5,84%) |
(FP/fp)