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Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Decreto Sostegni e Decreto Sostegni bis: nuove misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19

Decreto sostegni
È stata pubblicata, nel Suppl. Ordinario n. 21 della Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, (c.d. Decreto Sostegni) recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19.
Di seguito le principali novità in materia di lavoro e previdenza:

Misure per l’incentivazione del welfare aziendale (Art. 6-quinquies)
Esteso al periodo d’imposta 2021 l’efficacia dell’art. 112 del decreto legge n. 104/2020 (cd. decreto Agosto), che aveva previsto per l’anno 2020 l’aumento ad Euro 516,46 della soglia dei Fringe Benefits, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi.
 
 Nuovi trattamenti di integrazione salariale (art. 8)
Le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale prevedono, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, la possibilità di richiedere fino a un massimo di:

  • 13 settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo compreso tra il 1º aprile 2021 e il 30 giugno 2021, esenti da contributo addizionale;
  • 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga Covid-19 (di cui agli artt. 19, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), da utilizzare nel periodo dal 1º aprile 2021 al 31 dicembre 2021, esenti da contributo addizionale.
In sede di conversione è stato specificato che i trattamenti di cui sopra possono essere concessi in continuità ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale Covid -19 previsti dalla Legge di Bilancio 2021 (12 settimane previste all’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
I trattamenti spettano per i lavoratori in forza alla data del 23 marzo 2021.
Le domande di accesso sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In sede di conversione è stato previsto che i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.
E’ ammesso sia il pagamento diretto da parte dell’Inps sia il pagamento a conguaglio della prestazione, anche con riferimento alla cig in deroga.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps (ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione del 40% del trattamento), la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens – Cig”.

Lavoratori fragili (art.15)
Riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti cosiddetti fragili il Decreto ha ampliato il periodo di tutela che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104), nonchè per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Tale tutela è estesa dal 16 ottobre 2020 fino al 30 giugno 2021, nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
In sede di conversione è stato specificato che a decorrere dal 17 marzo 2020 i periodi di assenza dal servizio di cui trattasi non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 giugno 2021 i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Indennità di disoccupazione – Naspi (art. 16)
Viene previsto che a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito (di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) che prevede che hanno diritto alla Naspi i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
 
Decreto sostegni bis
Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni bis) riguardante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Naspi (art. 38)
Per le prestazioni Naspi in pagamento dal 1º giugno 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l’ulteriore applicazione della riduzione del 3% mensile (di cui all’art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22) e le stesse sono confermate nell’importo in essere alla data del 26 maggio 2021.
L’applicazione della predetta riduzione è sospesa fino al 31 dicembre 2021 anche per le nuove prestazioni decorrenti dal 1º giugno 2021 fino al 30 settembre 2021
Dal 1º gennaio 2022 torna a trovare piena applicazione la normale regola della riduzione del trattamento e l’importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente il 1º ottobre 2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Contratto di espansione (art. 39)
Il contratto di espansione è stato introdotto in via sperimentale (art, 41 del Decreto Legislativo n. 148/2015) per gli anni 2019-2020, per le imprese, con organico superiore alle 1.000 unità, che si trovino nella necessità di intraprendere percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione, con conseguenti modifiche dei processi aziendali necessari.
La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 349) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione ed ha ridotto, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico a 500 unità e, limitatamente alla prestazione di esodo pensionistico c.d “indennità mensile”, a 250 unità calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Il Decreto Sostegni bis riduce ora ulteriormente, sempre per il 2021, a 100 dipendenti il minimo di unità lavorative in organico necessario per accedere al contratto di espansione.
Secondo quanto già specificato dall’Inps, fatte salve ulteriori e diverse indicazioni che dovessero pervenire dall’Istituto, le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro finalizzate ad accedere all’accompagnamento alla pensione devono avvenire entro il 30 novembre 2021.

Trattamenti di integrazione salariale (art.40)
I datori di lavoro che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50% per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 26 maggio 2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali, possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2021. Tali settimane non si computano ai fini dei limiti di durata degli ammortizzatori (previsti dal D.lgs. 148/2015).
La riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo. Ai lavoratori interessati è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione del massimale di cassa integrazione e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.
Tali trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021.

Cassa Integrazione Ordinaria o Straordinaria D.lgs. 148.2015 – Esonero dal contributo addizionale (art. 40)
I datori di lavoro privati che a decorrere dalla data del 1º luglio 2021 presentano domanda di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi degli artt.11 e 21 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.

Contratto di rioccupazione (art.41)
In via eccezionale, dal 1º luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.150).
Per l’assunzione è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.
Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine.
Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati, che assumono lavoratori con il contratto di rioccupazione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (di cui all’art. 31 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150) l’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento intimato al lavoratore durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.
Il beneficio è concesso nel rispetto delle disposizioni del c.d. Temporary Framework e la sua efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Proroga CIGS per cessazione (art. 45)
In via eccezionale dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 può essere autorizzata una proroga di sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale connessa alla cessazione dell’attività produttiva (di cui all’art. 44 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130) per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale ma le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni bis: nuove disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e per giustificato motivo oggettivo

Con l’entrata in vigore del c.d. Decreto Sostegni Bis, è confermata, a decorrere dal 1º luglio 2021, la fine del blocco dei licenziamenti per le imprese industriali.

Per le imprese industriali che, a decorrere dal 1º luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda di integrazione salariale per le causali di integrazione salariale ordinaria e straordinaria per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà, resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Ai medesimi soggetti resta, altresì, preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge.

Le sospensioni e le preclusioni continuano a non trovare applicazione nei casi seguenti:

1) ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 del c.c.;

2) ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (trattamento Naspi).

3) ipotesi di licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

(FV/fv)
 




Decreto Sostegni: novità in materia lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 22 marzo 2021 n° 41, in vigore dal 23 marzo 2021, che ha introdotto ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid19(cosiddetto “Decreto Sostegni”).

​Di seguito le principali novità normative in materia di Lavoro introdotte nel Titolo II del suddetto Decreto Legge:

Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 8, commi da 1 a 6)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, una domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo), assegno ordinario (Fis) e cassa integrazione in deroga (Cigd) di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 e 22-quater del Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n° 27 e successive modificazioni, secondo le modalità e durate qui die seguito schematizzate:

– Cigo (Cassa integrazione guadagni ordinaria) per 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale (art. 8, comma 1);
– Cigd (Cassa integrazione guadagni in deroga) e Aso (assegno ordinario) per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021 (art. 8, comma 2); 

Per i suddetti ammortizzatori sociali Covid non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso ai trattamenti di cui al Decreto Legge n° 41/2021 sono presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto, e quindi al 30 aprile 2021.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, ferma restando la possibilità di ricorrere all’anticipazione di cui all’art. 22-quater del Decreto Legge n° 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 27/2020, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i suddetti termini sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopra indicata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 8, commi 9-10-11)
Fino al 30 giugno 2021 restano preclusi per tutti i datori di lavoro:

  • L’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n° 223/1991 e restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto;
  • Indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di procedere al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della Legge n° 604/1966, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge (c.d. Procedura Fornero presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro).
Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 le suddette procedure di licenziamento individuale e collettivo saranno ulteriormente bloccate solo per i datori di lavoro che faranno ricorso alle 28 settimane di Assegno ordinario o di Cassa in Deroga.
Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di:
  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, oppure dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di Naspi;
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 17)
Con l’ennesimo intervento sull’articolo 93 del Decreto Legge n° 34/2020, convertito nella legge n° 77/2020 (Decreto “Rilancio”) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 il regime, introdotto dall’art. 8 del Decreto Legge n° 104/2020, convertito nella Legge n° 126/2020 (Decreto “Agosto”), secondo cui, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid19, in deroga all’articolo 21 del Decreto Legislativo n° 81/2015 è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n° 81/2015.
Tali disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in virtù dei precedenti interventi normativi di analogo tenore.
Il Servizio Sindacale si riserva di ritornare sugli argomenti trattati nel presente articolo con successivi approfondimenti anche in relazione alle indicazioni operative ed interpretative che saranno emanate dagli Enti competenti.
 
(FV/fv)



Legge di Bilancio 2021: esonero contributivo per aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione Covid-19

L’Inps con circolare 30 del 19 Febbraio 2021  fornisce le prime indicazioni in merito allo sgravio contributivo alternativo all’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19.
Ai datori di lavoro privati che non richiedono le 12 settimane di integrazione salariale per Covid-19 fruibili dal 1 gennaio 2021 è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (già concesso dal Decreto Legge “Agosto”), per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale per Covid-19 già utilizzate nel mese di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. E’ quanto è stato previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma commi da 306 a 308).

L’Istituto, nel fornire le prime indicazioni sulla predetta misura di esonero contributivo, ricorda innanzitutto che l’applicazione del beneficio è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, all’esito della quale verranno emanate le istruzioni per la fruizione dello sgravio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano fruito, anche solo parzialmente, nel mese di maggio e/o giugno 2020, della cassa integrazione salariale, degli assegni ordinari e della cig in deroga, con causale Covid-19 (di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni).
Più in particolare, l’esonero può essere fruito, per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle anzidette mensilità, siano stati fruiti i suddetti ammortizzatori sociali.
Ai fini del riconoscimento dell’esonero è altresì previsto che i datori di lavoro interessati non richiedano i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o l’assegno ordinario disciplinati dalla legge di Bilancio 2021 che hanno durata massima di 12 settimane fruibili nei periodi dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per la cassa integrazione ordinaria e dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per assegno ordinario e cig in deroga.
Viene inoltre confermato che, laddove la previsione normativa chieda al datore di lavoro di fare una scelta tra l’esonero in trattazione e gli strumenti di integrazione salariale, la scelta dovrà essere operata per singola unità produttiva.
Ciò comporta che, presso il medesimo datore di lavoro, si potrà fruire per alcune unità produttive dell’esonero e per altre unità produttive dei trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi.
L’Inps segnala infine la possibilità, per i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del Decreto Ristori di rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla legge di Bilancio.

Misura dell’esonero
L’esonero è calcolato per matricola aziendale e corrisponde alla contribuzione datoriale piena (astrattamente dovuta) non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (calcolato sulla retribuzione persa, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive).
L’importo così calcolato può essere fruito, fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di otto settimane e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
L’indicazione del suddetto limite temporale lascia comunque la possibilità per il datore di lavoro di fruire dell’esonero per periodi inferiori alle citate otto settimane.
Con riferimento all’effettiva entità dell’agevolazione, l’Istituto precisa che l’ammontare dell’esonero prescinde dal numero dei lavoratori per i quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale, in quanto la contribuzione datoriale non versata nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020 costituisce esclusivamente il parametro di riferimento per l’individuazione del credito aziendale.
Inoltre, si fa presente che la quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione. Pertanto, laddove la fruizione dell’esonero avvenga in due mensilità, gli importi mensili non necessariamente dovranno essere di pari ammontare, poiché ciò dipende dalla contribuzione dovuta. Più specificamente, l’effettivo ammontare dell’esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.
Ai fini della determinazione della contribuzione datoriale che sarebbe stata dovuta per le ore di integrazione salariale fruite nei predetti mesi di maggio e/o giugno 2020, occorre tenere conto dell’aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità. Ad esempio, per gli apprendisti si farà riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.
L’Istituto ricorda che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’Inail;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice Civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile destinato o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Compatibilità con la normativa sugli aiuti di Stato
Trattandosi di una misura selettiva, in quanto riguarda solo i datori di lavoro che abbiano fruito di interventi di integrazione salariale per Covid-19, il beneficio in oggetto necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea la quale deve considerare aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.
L’esonero in argomento, trattandosi di un beneficio contributivo, è altresì subordinato alle seguenti condizioni:
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della legittima applicazione dell’esonero, il datore di lavoro deve attenersi alla disposizione che prevede il divieto di licenziamento fino al 31 marzo 2021.

Coordinamento con altre misure
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio:

  • l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205). Pertanto, il datore di lavoro interessato, non potrà avvalersi, per il medesimo lavoratore, di entrambe le misure;
  • l’esonero non è cumulabile con il l c.d. incentivo “Iolavoro”.
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, essa può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta.
Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Nel caso di cumulo della misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo, ovvero sulla contribuzione risultante a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù degli altri regimi agevolati.
Laddove, invece, le altre previsioni normative prevedano un abbattimento totale della contribuzione datoriale (come nel caso dell’esonero per l’assunzione di donne previsto dallaLegge n. 178/2020) l’esonero, nel periodo di applicazione dello specifico incentivo all’assunzione, può trovare applicazione solo laddove vi sia un residuo di contribuzione esonerabile (l’Inps ricorda, al riguardo, che l’agevolazione per le assunzioni delle donne effettuate nel biennio 2021-2022 trova applicazione sul 100% dei contributi datoriali ma nel limite di 6.000 euro annui).

Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)