Chiusura uffici Confapi Lecco Sondrio lunedì 1 giugno 2026
Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno.
(MP/sg)
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Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno.
(MP/sg)
Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):
Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.
A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.
Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025.
L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.
Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.
Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
(MF/ms)
(MP/am)
Le attività riprenderanno martedì 7 gennaio 2025.
Auguri di Buone Feste.
L’attività ripartirà mercoledì 28 agosto 2024.
Per chiudere l'anno lavorativo vi salutiamo con il video dedicato alla festa per i nostri 75 anni che si è tenuta il 23 maggio scorso.
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A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.
Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.
Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.
Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.
Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.
Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.
In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.
Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.
Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.
(MF/ms)
Informiamo le Aziende Associate che gli uffici della nostra Associazione rimarranno chiusi per le festività natalizie da mercoledì 27 dicembre a venerdì 5 gennaio.
Ripresa delle attività lunedì 8 gennaio 2024 con i consueti orari: 8.30-12.30, 14-18.
(MP/am)
(MP/bd)
(MP/bd)
(MP/bd)