Poiché molti esercenti collocano la chiusura estiva dell’attività nel mese di agosto, può porsi in questo periodo dell’anno il problema di gestire la prolungata
inattività dei registratori di cassa.
A tal fine, occorre innanzitutto fare riferimento alle specifiche tecniche in materia di corrispettivi telematici.
Con riguardo a ipotesi di questo genere, ossia in caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, ferie, eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione non dovuta a malfunzionamenti tecnici, le specifiche (§ 2.7) indicano che il registratore, in corrispondenza della prima trasmissione successiva alla chiusura o dell’ultima trasmissione utile, provvede a elaborare e a inviare un unico file contenente la totalità dei dati a importo “zero”, relativi al periodo per il quale l’esercente non ha eseguito la chiusura giornaliera.
A tali indicazioni di carattere generale segue poi una precisazione: se l’interruzione dell’attività è superiore a 12 giorni, o se l’esercente non è in grado di determinarne a priori la durata, il registratore “deve prevedere” la possibilità di segnalare un evento di tipo “fuori servizio” con codice “608” (magazzino/periodo di inattività) per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’inizio del periodo in cui non saranno inviati i dati.
In sostanza, se di regola la temporanea inattività del registratore non è accompagnata da un cambio di stato del dispositivo, quest’ultimo è invece contemplato qualora si prospetti un periodo di inattività superiore a 12 giorni o di tempo indeterminato.
Tali ultime indicazioni sono state inserite nella versione 11 delle specifiche tecniche (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2023 n. 15943), valida per i modelli di registratori approvati dopo il 30 giugno 2023, nonché per i modelli antecedenti per i quali sia stata presentata istanza di variante dopo la suddetta data.
Con la pubblicazione delle regole tecniche aggiornate, dunque, si è posto il dubbio che la suddetta “comunicazione” di inattività fosse obbligatoria e che in sua assenza potesse prospettarsi l’invio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una richiesta di chiarimenti in merito al motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Questo, in effetti, era il quadro che emergeva dall’ordine del giorno n. 9/1239-A/73 approvato alla Camera il 31 luglio 2023.
Peraltro, in tale occasione, il Governo si è impegnato a valutare l’opportunità, per gli esercenti, di gestire senza ulteriori aggravi burocratici la trasmissione dei corrispettivi nei periodi di chiusura.
Sul punto non constano chiarimenti ufficiali successivi da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, come già rilevato in passato su Eutekne.info, dalle istruzioni tecniche citate non sembra si possa configurare un obbligo di comunicazione del periodo di inattività a carico degli esercenti.
In tal senso, è utile richiamare quanto indicato sul sito di assistenza del portale Fatture e corrispettivi, secondo cui l’evento “Fuori servizio” con codice “608” “può essere utilizzato facoltativamente per comunicare, oltre al rientro in magazzino del dispositivo, anche un lungo periodo di chiusura come per esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.”.
Cambio di stato possibile dal portale Fatture e corrispettivi
In definitiva, gli esercenti che sospendono l’attività per le ferie estive non sembra siano tenuti a effettuare né una comunicazione preventiva, né una comunicazione successiva alla chiusura per segnalare il motivo della mancata trasmissione dei corrispettivi.
Cionondimeno, in caso di chiusure superiori a 12 giorni, tale segnalazione (secondo le modalità sopra indicate) potrebbe essere consigliabile, considerando che, come indicato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 247/2022, lo stato “fuori servizio” del registratore telematico consente, tra l’altro, all’Amministrazione di “motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati”.
Si ricorda, peraltro, che il cambio di stato del dispositivo può essere eseguito sia dal registratore sia dal portale Fatture e corrispettivi, nell’ambito dei servizi riservati ai gestori e agli esercenti.
Il registratore tornerà automaticamente “in servizio” con la prima trasmissione di dati utile, senza necessità di riattivazione.