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Bonus edilizi: eliminazione sconto in fattura e cessione credito

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo un decreto legge – non presente inizialmente all’ordine del giorno della seduta – che prevalentemente ridisegna in senso restrittivo la disciplina dei bonus edilizi ed energetici.

Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha riferito, in conferenza stampa, che il decreto che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali sostanzialmente elimina ogni tipo di sconto in fattura e cessione del credito per tutte le tipologie che ancora lo prevedevano in tale ambito.

Inoltre, non sarà possibile applicare l’istituto della remissione in bonis, che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.

Il fine del Governo è quello di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per tali agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate.

Giorgetti ha sottolineato in conferenza stampa la volontà di avere un monitoraggio preventivo del fenomeno rispetto al momento in cui le fatture vengono caricate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.

È stata così istituita, per le nuove fattispecie, una comunicazione preventiva nel momento in cui si inizia la progettazione del lavoro.

Stando al comunicato stampa diffuso in tarda serata, è previsto un corredo sanzionatorio.

In particolare, l’omessa trasmissione delle informazioni richieste, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.

“Inoltre – ha continuato Giorgetti – abbiamo esteso a questa fattispecie la compensazione di coloro che intendono fruire dei crediti d’imposta rispetto ai debiti definitivamente accertati nei confronti dell’erario.

Quindi, se uno ha un ruolo definitivamente accertato prima si compensa su quello”.

In sostanza, nella conferenza stampa si è prospettato come, nel futuro, il credito di imposta edilizio derivante dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura potrà essere utilizzato per pagare le somme iscritte a ruolo.

Ciò, come emerge dal comunicato stampa, sembra collegarsi all’introduzione di un nuovo divieto di compensazione pensato proprio per i bonus edilizi.

In presenza di ruoli di ammontare almeno pari a 10.000 euro, ci sarà infatti un divieto di compensazione di questi crediti fino a concorrenza del dovuto. Il divieto di compensazione non opera se è in essere una dilazione dei ruoli.

Nel mirino del Governo è finita anche la cessione del credito ACE, che viene limitata.

“Di questa agevolazione, che peraltro è stata eliminata dalla riforma fiscale, abbiamo iniziato a notare un utilizzo fraudolento” ha dichiarato il Ministro. Il decreto riduce a una la possibilità di cessione ed estende la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione. Infine, amplia i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

Altre norme prevedono una comunicazione preventiva anche sulle misure di transizione 4.0, fermo restando la compensazione già introdotta su transizione 5.0.

I provvedimenti illustrati in conferenza stampa sono tesi “a chiudere definitivamente la eccessiva generosità di una misura che ha causato gravi problemi alla finanza pubblica e i cui effetti potremmo contabilizzare tra pochi giorni quando si chiuderà la finestra per il caricamento delle fatture di tutti i lavori eseguiti entro il 31 dicembre del 2023” ha concluso Giorgetti.

Il comunicato stampa precisa che l’intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.
 

(MF/ms)




Più tempo per la comunicazione delle opzioni per interventi edilizi

La comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, potrà essere trasmessa entro il 29 aprile 2022, anziché entro il 7 aprile.

La proroga è stata disposta con il comma 1 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 (c.d. “Sostegni-ter”), introdotto in sede di conversione dalla L. 28 marzo 2022 n. 25.

Seppur il termine ultimo per l’invio della “comunicazione” per l’esercizio dell’opzione sia il 16 marzo “dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione”, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (§ 4.1) ha disposto la proroga del relativo termine al 7 aprile 2022, ma detto termine è stato poi ulteriormente prorogato al 29 aprile 2022 nel corso dell’iter di conversione in legge del Dl 4/2022.

La proroga al 29 aprile riguarda i soggetti che intendono optare per cessione/sconto che hanno sostenuto, nell’anno 2021, spese per interventi (sia nel caso siano eseguiti sulle unità immobiliari, sia nel caso siano eseguiti sulle parti comuni degli edifici) di:

  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del Dl 63/2013 (c.d. ecobonus), compresi quelli per i quali spetta il superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1 e 2 del Dl 34/2020;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del Dl 63/2013 (c.d. sismabonus), compresi quelli per i quali compete il superbonus di cui all’art. 119 comma 4 del Dl 34/2020;
  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. a), b) e d) del Tuir (gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (lett. e) rientrano tra gli interventi “optabili” in quanto interventi di manutenzione straordinaria o quando la detrazione compete in versione superbonus 110% ai sensi del comma 2 dell’art. 119 del Dl 34/2020);
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del Tuir, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 commi 5 e 6 del Dl 34/2020;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019;
  • installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del Dl 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il superbonus ai sensi dell’art. 119 comma 8 del Dl 34/2020.
Il mancato invio della “Comunicazione” nel termine del 29 aprile 2022, così come la presentazione con modalità non conformi, rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

In conseguenza della suddetta proroga del termine di invio della comunicazione delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, il comma 2 dell’art. 10-quater del Dl 4/2022 convertito ha differito al 23 maggio 2022, in luogo dell’originario 30 aprile 2022, il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rendere disponibili telematicamente le dichiarazioni dei redditi precompilate dei contribuenti relative al periodo d’imposta 2021 (modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022).

Precompilate messe a disposizione entro il 23 maggio

Ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Dlgs. 175/2014, infatti, l’Agenzia mette a disposizione dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati le dichiarazioni precompilate relative ai redditi prodotti nell’anno precedente, utilizzando:

  • le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria;
  • i dati trasmessi da parte di taluni soggetti terzi;
  • i dati contenuti nelle CU 2022.
La proroga del termine ordinario del 30 aprile al 23 maggio è limitata all’anno 2022, vale a dire alle dichiarazioni relative ai redditi prodotti nel 2021.

Tale differimento del termine si è reso necessario poiché, tra i dati che contribuiscono alla predisposizione della dichiarazione precompilata, vi sono anche i dati relativi all’opzione per i bonus “edilizi”.

A seguito della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate 2022, i contribuenti possono accedere direttamente alle proprie dichiarazioni utilizzando i seguenti strumenti di autenticazione:

  • il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID);
  • la Carta di identità elettronica (CIE);
  • la Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • il PIN dispositivo rilasciato dell’Inps (solo per i cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano, cfr. circ. Inps n. 127/2021).
I contribuenti potranno accettare o modificare i modelli reddituali precompilati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, a partire dalla data che dovrà essere stabilita dalla stessa Agenzia.

(MF/ms)