Utilizzo delle fatture elettroniche per la cessazione della Partita Iva
A tal fine, è stato modificato in più punti il precedente provvedimento n. 1415522/2019, attuativo della disciplina contenuta nell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La disposizione appena citata stabilisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.
I criteri e le modalità di applicazione sono stati identificati dal richiamato provvedimento n. 1415522/2019.
A seguito delle modifiche apportate con il provvedimento citato, le partite IVA inattive vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
In precedenza, si faceva riferimento ai soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Ulteriori modifiche introdotte riguardano le modalità di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, emesso ai sensi dell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA è inviata, al soggetto titolare di detta partita IVA, al suo domicilio digitale ex art. 60-ter del DPR 600/73 (es. indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata) o, in sua assenza, al domicilio digitale del rappresentante.
In caso di indisponibilità dei citati domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del soggetto in questione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che la disponibilità del documento è comunicata mediante uno specifico avviso nell’area riservata, nonché mediante un messaggio trasmesso al titolare o al rappresentante mediante la App IO.
La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.
Regolate le modalità di opposizione
Il provvedimento n. 277710/2026 disciplina più compiutamente, rispetto al precedente provvedimento n. 1415522/2019 che viene modificato, le modalità con le quali il soggetto destinatario della comunicazione preventiva può opporsi.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, è comunque possibile rivolgersi a un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere motivatamente la riattivazione della partita IVA.
L’Ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale codice fiscale estinto).
Secondo il provvedimento, la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
(MF/am)