Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei “Tax Credit Energia” I trimestre 2023
Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti 6 ottobre 2022 n. 376961, del 6 dicembre 2022 n. 450517 e del 26 gennaio 2023 n. 24252, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il nuovo provvedimento sono state estese le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 ai crediti d’imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall’art. 1 commi 2-5 e 45-46 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.
Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:
- credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
- credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
- in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
- il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
- entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Si rileva che il provvedimento recepisce anche la nuova scadenza al 30 giugno 2023 prevista dall’art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
Per tale credito, come disposto dal provvedimento, la cessione va comunicata entro il 21 giugno 2023.
(MS/ms)