1

Utilizzo delle fatture elettroniche per la cessazione della Partita Iva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 277710 del 12 ottobre, ha aggiornato i criteri e le modalità di chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive.
A tal fine, è stato modificato in più punti il precedente provvedimento n. 1415522/2019, attuativo della disciplina contenuta nell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La disposizione appena citata stabilisce, infatti, che l’Agenzia delle Entrate può procedere d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.
I criteri e le modalità di applicazione sono stati identificati dal richiamato provvedimento n. 1415522/2019.
A seguito delle modifiche apportate con il provvedimento citato, le partite IVA inattive vengono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
In precedenza, si faceva riferimento ai soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Ulteriori modifiche introdotte riguardano le modalità di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, emesso ai sensi dell’art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72.
La comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA è inviata, al soggetto titolare di detta partita IVA, al suo domicilio digitale ex art. 60-ter del DPR 600/73 (es. indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata) o, in sua assenza, al domicilio digitale del rappresentante.
In caso di indisponibilità dei citati domicili digitali, la comunicazione è inviata al domicilio fiscale del soggetto in questione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione è consultabile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.
Inoltre, il provvedimento stabilisce che la disponibilità del documento è comunicata mediante uno specifico avviso nell’area riservata, nonché mediante un messaggio trasmesso al titolare o al rappresentante mediante la App IO.
La chiusura della partita IVA è effettuata a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale oppure, in caso di impossibilità di consegna, dalla data di messa a disposizione della stessa nell’area riservata.
Regolate le modalità di opposizione
Il provvedimento n. 277710/2026 disciplina più compiutamente, rispetto al precedente provvedimento n. 1415522/2019 che viene modificato, le modalità con le quali il soggetto destinatario della comunicazione preventiva può opporsi.
Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti in merito alla propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Decorsi i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, è comunque possibile rivolgersi a un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate per chiedere motivatamente la riattivazione della partita IVA.
L’Ufficio, verificate le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l’eventuale codice fiscale estinto).
Secondo il provvedimento, la riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.

(MF/am)




Entro il 18 dicembre la comunicazione di cessione dei “Tax Credit Energia” I trimestre 2023

La comunicazione per la cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al primo trimestre 2023 può essere presentata dal 5 aprile, e fino al 18 dicembre 2023. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 116285 del 3 aprile, approvando altresì, in sostituzione dei precedenti, le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche.

 

Con il provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022. Con i provvedimenti 6 ottobre 2022 n. 376961, del 6 dicembre 2022 n. 450517 e del 26 gennaio 2023 n. 24252, le citate disposizioni attuative sono state estese ai successivi crediti d’imposta.
Con il nuovo provvedimento sono state estese le disposizioni del citato provvedimento del 30 giugno 2022 n. 253445 ai crediti d’imposta energia, gas e carburante introdotti per il primo trimestre 2023 dall’art. 1 commi 2-5 e 45-46 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), evidenziando, però, le diverse scadenze stabilite dal legislatore per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

Si tratta in particolare delle seguenti agevolazioni relative al primo trimestre 2023:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore, pari al 35% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore, pari al 45% delle spese sostenute;
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, pari al 20% delle spese sostenute.
Tali crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2023.
In alternativa, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.
Riepilogando quindi i termini relativi ai crediti energia e gas, la cessione va comunicata all’Agenzia delle Entrate:
  • entro il 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
  • entro il 18 dicembre 2023, per quelli del primo trimestre 2023.
Termine del 21 giugno per il credito carburante III trimestre
Si rileva che il provvedimento recepisce anche la nuova scadenza al 30 giugno 2023 prevista dall’art. 15 comma 1-quinquies lettera a) del DL n. 198/2022 (c.d. decreto “Milleproroghe”), per l’utilizzo in compensazione e la cessione del credito d’imposta riconosciuto per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7 del DL n. 115/2022.
Per tale credito, come disposto dal provvedimento, la cessione va comunicata entro il 21 giugno 2023.

 

(MS/ms)